{"id":5796,"date":"2024-01-21T21:30:39","date_gmt":"2024-01-21T21:30:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=5796"},"modified":"2024-01-21T21:30:42","modified_gmt":"2024-01-21T21:30:42","slug":"lagente-e-il-diritto-ad-ottenere-lesibizione-della-contabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/blog\/il-caffe-del-mattino\/lagente-e-il-diritto-ad-ottenere-lesibizione-della-contabilita\/","title":{"rendered":"L\u2019agente e il diritto ad ottenere l\u2019esibizione della contabilit\u00e0."},"content":{"rendered":"\n

L’articolo seguente esamina una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto dell’agente commerciale di accedere alle scritture contabili del preponente, con particolare riferimento al pagamento di provvigioni cosiddette “indirette”.<\/p>\n\n\n\n

Il Diritto dell\u2019Agente di Accesso alle Scritture Contabili per le Provvigioni Indirette<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nel contesto del diritto commerciale italiano, la figura dell’agente assume un ruolo cruciale nella mediazione tra le aziende e il mercato. La legge prevede che tra l’agente e il preponente debba intercorrere un rapporto di lealt\u00e0 e buona fede, che si concretizza anche nella trasparenza e nella condivisione delle informazioni relative agli affari conclusi.<\/p>\n\n\n\n

Recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su un caso emblematico in cui era in discussione il diritto dell’agente di accedere alle scritture contabili del preponente. <\/p>\n\n\n\n

La questione centrale riguardava le provvigioni “indirette”, ovvero quelle derivanti da affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona di esclusiva dell’agente, senza che quest’ultimo ne fosse stato informato, configurando cos\u00ec una potenziale violazione degli obblighi di lealt\u00e0 e buona fede.<\/p>\n\n\n\n

La sentenza in oggetto, n. 34690 del 12 dicembre 2023, ha stabilito un principio importante: l’agente ha il diritto di richiedere l’esibizione della contabilit\u00e0 della preponente non solo per verificare la correttezza dei pagamenti ricevuti ma anche per accertare l’esistenza di affari conclusi alle sue spalle, per i quali spettano provvigioni indirette.<\/p>\n\n\n\n

Questo orientamento giurisprudenziale pone in risalto il diritto dell’agente non solo alla corretta retribuzione ma anche all’accesso a informazioni cruciali per l’esercizio della propria attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n

La decisione della Suprema Corte enfatizza l’importanza della trasparenza e della fiducia reciproca nel rapporto agenziale, aspetti senza i quali il rapporto stesso non potrebbe funzionare correttamente.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, la sentenza ha ribadito gli obblighi che la societ\u00e0 preponente deve assolvere nei confronti dell’agente, come stabilito dall’articolo 1749 del Codice Civile. Tale normativa impone alla preponente di agire secondo i canoni di buona fede e correttezza, garantendo all’agente una tutela effettiva dei suoi diritti contrattuali <\/p>\n\n\n\n

L’accesso alle scritture contabili diventa quindi uno strumento fondamentale per l’agente, al fine di monitorare l’attivit\u00e0 commerciale svolta nella sua zona di esclusiva e di garantirsi il pagamento delle provvigioni spettanti, sia dirette che indirette.<\/p>\n\n\n\n

La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un contesto giuridico che cerca di bilanciare le esigenze di autonomia aziendale con quelle di protezione dei diritti degli agenti commerciali, riconoscendo a questi ultimi strumenti efficaci per la tutela delle proprie prerogative professionali e economiche.<\/p>\n\n\n\n

I fatti di causa<\/h3>\n\n\n\n

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con un’azione legale intrapresa da un agente, il quale \u00e8 una persona giuridica, presso il Tribunale di Verona. L’obiettivo dell’agente era di ottenere il pagamento di alcune provvigioni sia dirette sia indirette, che riteneva gli spettassero, e che non erano state corrisposte dal suo preponente, ovvero l’azienda per la quale l’agente operava.<\/p>\n\n\n\n

In aggiunta a ci\u00f2, l’agente chiedeva anche la risoluzione di due contratti di agenzia che lo legavano al preponente, con la richiesta che fosse riconosciuta una indennit\u00e0 per non aver ricevuto un preavviso adeguato prima della cessazione dei rapporti contrattuali, oppure un risarcimento danni a fronte della conclusione di tali rapporti.<\/p>\n\n\n\n

Il Tribunale di Verona ha esaminato la situazione e ha deciso di accogliere solo in parte le richieste dell’agente. La sentenza ha stabilito che il preponente dovesse pagare le provvigioni dirette, che sono quelle legate agli affari conclusi direttamente dall\u2019agente. Tuttavia, il Tribunale ha respinto la richiesta dell’agente relativa al pagamento delle provvigioni indirette. Le provvigioni indirette sono quelle che sarebbero dovute all’agente per affari conclusi dal preponente nella zona esclusiva dell’agente, ma senza che quest’ultimo ne fosse stato informato.<\/p>\n\n\n\n

In sostanza, l’agente \u00e8 riuscito a ottenere una vittoria parziale: ha ricevuto il pagamento per il lavoro che aveva svolto direttamente, ma non \u00e8 riuscito a ottenere compensi per quegli affari che erano stati fatti dal preponente nella sua area di competenza senza la sua conoscenza.<\/p>\n\n\n\n

La situazione processuale si evolve con l’agente che decide di non accettare la decisione del Tribunale di Verona e di procedere in appello presso la Corte di Appello di Venezia. <\/p>\n\n\n\n

Il motivo principale dell’appello \u00e8 legato al rifiuto del tribunale di primo grado di concedere il pagamento delle provvigioni indirette.<\/p>\n\n\n\n

Durante il processo di appello, l’agente cerca di dimostrare che il preponente ha effettivamente concluso affari nella sua zona esclusiva. A tale scopo, presenta due tipi di prove: la testimonianza di un individuo e un CD contenente dati rilevanti, i quali non sono stati contestati dalla controparte. <\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, la Corte di Appello di Venezia non ritiene tali prove sufficienti. Sebbene riconosca che l’agente abbia dimostrato l’esistenza degli affari conclusi dalla preponente, la Corte sottolinea che l’agente non ha specificato esattamente quali e quanti contratti siano stati conclusi e con quali clienti.<\/p>\n\n\n\n

In particolare, la Corte osserva che l’agente si \u00e8 limitato a fornire degli estratti di elenchi che non soddisfano i requisiti necessari per identificare precisamente i contratti in questione. <\/p>\n\n\n\n

Di conseguenza, la Corte di Appello conferma la sentenza del Tribunale di Verona, rigettando l’appello dell’agente per insufficienza di prove specifiche che avrebbero potuto giustificare il pagamento delle provvigioni indirette richieste.<\/p>\n\n\n\n

Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello l\u2019agente proponeva quindi ricorso per Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, sostenendo la violazione o falsa applicazione dell\u2019art. 1749 c.c. per avere la sentenza impugnata violato il diritto dell\u2019agente all\u2019esibizione delle scritture contabili della preponente, attraverso il rigetto della domanda di riconoscimento delle provvigioni cosiddette indirette, pur avendo l\u2019agente fornito prova della conclusione da parte della preponente di affari nella zona di esclusiva dell\u2019agente.<\/p>\n\n\n\n

La decisione della Corte di Cassazione<\/h3>\n\n\n\n

La vicenda giudiziaria ha preso una svolta significativa con l’intervento della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 34690, depositata il 12 dicembre 2023, la Corte ha accolto il ricorso presentato dall’agente, annullando la sentenza precedentemente emessa dalla Corte di Appello di Venezia e ordinando un nuovo esame del caso da parte di una diversa composizione della stessa Corte di Appello.<\/p>\n\n\n\n

La decisione della Corte di Cassazione si basa sull’interpretazione dell’articolo 1748 del codice civile, che stabilisce il diritto dell’agente di ricevere tutte le informazioni necessarie, compreso l’estratto dei libri contabili, per poter verificare l’ammontare delle provvigioni che gli sono state pagate. <\/p>\n\n\n\n

La Corte ha anche fatto riferimento a un consolidato orientamento giurisprudenziale che prevede, nel contesto del contratto d’agenzia, l’onere dell’agente di dimostrare che gli affari da lui promossi sono stati conclusi con successo o che il mancato pagamento delle provvigioni \u00e8 imputabile al preponente.<\/p>\n\n\n\n

Importante \u00e8 la precisazione che, se il preponente non fornisce all’agente i dati e le informazioni necessarie per quantificare le sue spettanze, il giudice, su richiesta dell’agente, deve ordinare al preponente di mostrare le scritture contabili ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura civile. Questo principio \u00e8 stato ribadito in una precedente sentenza della stessa Corte (n. 17575 del 31 maggio 2022).<\/p>\n\n\n\n

In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte di Appello di Venezia di respingere la richiesta dell’agente volta ad acquisire la documentazione contabile, che si trovava esclusivamente in possesso del preponente e che era indispensabile per dimostrare, con dati precisi e quantitativi, l’aumento dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni. La Corte ha sottolineato che non si pu\u00f2 attribuire all’agente la mancanza di tali dati quantitativi, poich\u00e9 l’obbligo di fornire tali informazioni ricade sul preponente in base alla legge.<\/p>\n\n\n\n

In conclusione, la Suprema Corte ha chiarito che \u00e8 responsabilit\u00e0 del preponente adempiere all’obbligo di informazione e che l’agente ha il diritto di accedere a documenti chiave per far valere le proprie pretese legali. <\/p>\n\n\n\n

Con questo pronunciamento, la Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza della trasparenza e della correttezza nelle relazioni contrattuali tra agente e preponente.<\/p>\n\n\n\n

La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardante il pagamento delle provvigioni indirette nell’ambito dei rapporti di agenzia, con particolare attenzione all’articolo 1748 del codice civile, comma 2. <\/p>\n\n\n\n

Secondo questo articolo, l’agente ha diritto alle provvigioni indirette in ogni situazione in cui il preponente interferisca nella zona di esclusiva o nella clientela riservata all’agente, sia che tale interferenza avvenga direttamente o indirettamente.<\/p>\n\n\n\n

La Corte sottolinea che non importa il modo in cui il preponente si sia sottratto agli obblighi contrattuali; l’agente mantiene il diritto a tali provvigioni. Questo punto di vista \u00e8 stato precedentemente confermato da una sentenza del 30 gennaio 2017 (n. 2288), consolidando il principio che l’agente possa richiedere l’esibizione degli estratti contabili del preponente non solo per le provvigioni dirette ma anche per quelle indirette.<\/p>\n\n\n\n

In sostanza, la Corte di Cassazione afferma che l’agente ha il diritto di accedere alla contabilit\u00e0 del preponente per verificare la correttezza delle provvigioni indirette, rafforzando cos\u00ec la protezione degli agenti nel contesto dei loro diritti contrattuali. Questa interpretazione assicura che gli agenti possano esercitare pienamente i loro diritti di credito, anche in circostanze in cui il preponente abbia agito in modo da eludere le proprie responsabilit\u00e0 contrattuali.<\/p>\n\n\n\n

L’onere della prova<\/h3>\n\n\n\n

La Corte di Cassazione ha preso una posizione importante sulla distribuzione dell’onere della prova tra preponente e agente nel contesto dei contratti di agenzia. <\/p>\n\n\n\n

La Corte ha sostenuto l’orientamento giurisprudenziale che tiene conto del principio della “vicinanza” o della disponibilit\u00e0 dei mezzi di prova, che \u00e8 legato all’articolo 24 della Costituzione Italiana. <\/p>\n\n\n\n

Questo principio prevede che non si debba interpretare la legge in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’azione in giudizio.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che, nel caso in cui il preponente non fornisca all’agente i dati e le informazioni necessarie per quantificare le proprie spettanze, il giudice deve emettere, su richiesta dell’agente, un ordine di esibizione delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura civile. <\/p>\n\n\n\n

La Corte ha anche chiarito che \u00e8 compito dell’agente presentare e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire, con riferimento dettagliato alle vicende significative del rapporto contrattuale, come ad esempio la ricezione o meno degli estratti conto e il loro contenuto. <\/p>\n\n\n\n

L’agente deve inoltre indicare i diritti che sono determinati o determinabili e per i quali si richiede l’accertamento tramite l’istanza.<\/p>\n\n\n\n

Il principio<\/h3>\n\n\n\n

La Corte di Cassazione, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali precedentemente citati, ha stabilito un principio di diritto rilevante per i rapporti di agenzia. <\/p>\n\n\n\n

Il principio afferma che se il preponente non rispetta l’obbligo di agire con lealt\u00e0 e buona fede nei confronti dell’agente, soprattutto non fornendo le necessarie informazioni contabili sugli affari conclusi nella zona di esclusiva dell’agente, quest’ultimo ha il diritto, in un contesto contenzioso, di richiedere e ottenere l’esibizione della contabilit\u00e0 del preponente. <\/p>\n\n\n\n

Questa richiesta si basa sull’articolo 210 del codice di procedura civile e sull’articolo 1749 del codice civile, al fine di fornire la prova delle provvigioni dirette e\/o indirette che gli spettano.<\/p>\n\n\n\n

Questo principio stabilisce quindi che l’agente, per esercitare i suoi diritti e fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare delle provvigioni che gli sono dovute, pu\u00f2 richiedere la documentazione contabile del preponente quando quest’ultimo non abbia adempiuto volontariamente a tale obbligo informativo. In pratica, la Corte riconosce all’agente uno strumento legale per accedere alle informazioni che sono necessarie per la verifica delle proprie spettanze, sottolineando l’importanza del rispetto dei principi di lealt\u00e0 e buona fede nei rapporti commerciali.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

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