{"id":4032,"date":"2024-03-20T20:39:57","date_gmt":"2024-03-20T20:39:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=4032"},"modified":"2024-03-20T20:39:59","modified_gmt":"2024-03-20T20:39:59","slug":"rivoluzione-whistleblowing-in-italia-scopri-come-il-nuovo-decreto-cambia-tutto-per-i-segnalanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/blog\/aziende-e-privacy\/rivoluzione-whistleblowing-in-italia-scopri-come-il-nuovo-decreto-cambia-tutto-per-i-segnalanti\/","title":{"rendered":"Rivoluzione Whistleblowing in Italia: Scopri Come il Nuovo Decreto Cambia Tutto per i Segnalanti"},"content":{"rendered":"\n
Nel panorama legislativo italiano, un cambiamento significativo si \u00e8 verificato con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che segna un passo decisivo verso la protezione delle persone che segnalano violazioni normative all’interno delle organizzazioni. Questa nuova legge, emanata per recepire la direttiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, introduce un quadro normativo robusto per la tutela dei whistleblower, coloro che si assumono la responsabilit\u00e0 di segnalare irregolarit\u00e0 e illeciti.<\/p>\n\n\n\n
A decorrere dal 17 dicembre 2023, le aziende del settore privato che nell’ultimo anno hanno registrato una media di lavoratori subordinati, sia con contratto a termine che a tempo indeterminato, fino a 249 dipendenti, sono obbligate ad adeguarsi a questa nuova disciplina. <\/p>\n\n\n\n
La portata di questo decreto \u00e8 vasta e incide profondamente sulla gestione delle segnalazioni di illeciti all’interno delle organizzazioni <\/p>\n\n\n\n
Il D.Lgs. 24\/2023 si propone di creare un ambiente lavorativo pi\u00f9 sicuro e trasparente, incentivando la segnalazione di attivit\u00e0 illecite senza timore di ritorsioni. Questa legislazione rappresenta un baluardo per la protezione dei dati personali e della privacy dei lavoratori, stabilendo procedure chiare e sicure per la gestione delle segnalazioni <\/p>\n\n\n\n
Le novit\u00e0 introdotte dal decreto riguardano non solo le modalit\u00e0 di segnalazione e i canali attraverso i quali queste possono essere effettuate ma anche le misure di protezione a favore dei segnalanti. <\/p>\n\n\n\n
Un aspetto fondamentale \u00e8 l’istituzione di sistemi di segnalazione interni obbligatori per le aziende rientranti nei criteri specificati, oltre alla possibilit\u00e0 di ricorrere a canali esterni in assenza di adeguati interventi interni <\/p>\n\n\n\n
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, l’Italia ha compiuto un passo significativo verso il rafforzamento della protezione dei whistleblower, grazie all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24\/2023. <\/p>\n\n\n\n
Questo decreto legislativo, che recepisce la direttiva (UE) 2019\/1937, mira a creare un ambiente pi\u00f9 sicuro per coloro che decidono di segnalare violazioni del diritto dell’Unione europea e delle normative nazionali, promuovendo cos\u00ec un clima di maggiore responsabilit\u00e0 e integrit\u00e0 sia nel settore pubblico che in quello privato.<\/p>\n\n\n\n
In risposta a questa nuova normativa, l’Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, con l’obiettivo di fornire orientamenti chiari e dettagliati per la presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti. <\/p>\n\n\n\n
Queste linee guida, che hanno ricevuto il plauso del Garante per la protezione dei dati personali, come evidenziato nella Newsletter n.508 del 4 agosto 2023, sottolineano l’importanza di salvaguardare la privacy e l’anonimato dei segnalanti, assicurando al contempo un trattamento confidenziale delle informazioni ricevute.<\/p>\n\n\n\n
Anche Confindustria ha contribuito a questo sforzo informativo, pubblicando una guida nell’ottobre 2023 che offre indicazioni operative alle aziende su come conformarsi alle nuove disposizioni legali. Questo impegno congiunto tra istituzioni pubbliche e rappresentanti del settore privato riflette la volont\u00e0 di promuovere una cultura aziendale basata sulla legalit\u00e0, trasparenza e responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
La finalit\u00e0 principale dietro l’introduzione del D.Lgs. 24\/2023 \u00e8 duplice: da un lato, si intende rafforzare la libert\u00e0 di espressione e di informazione, inclusa la capacit\u00e0 di ricevere e divulgare informazioni in maniera libera; dall’altro, si mira a contrastare fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione attraverso la prevenzione e il perseguimento delle violazioni normative. In questo modo, chi effettua segnalazioni contribuisce attivamente all’indagine e alla risoluzione di potenziali illeciti, sostenendo i principi fondamentali su cui si basano le istituzioni democratiche.<\/p>\n\n\n\n
Per le aziende del settore privato con un organico medio superiore a 249 dipendenti negli ultimi dodici mesi, sia con contratti a tempo determinato che indeterminato, la normativa \u00e8 diventata applicabile gi\u00e0 dalla met\u00e0 di luglio 2023. Queste organizzazioni hanno dovuto implementare canali interni per la segnalazione di illeciti, assicurando al contempo la protezione e la riservatezza dei segnalanti.<\/p>\n\n\n\n
Allo stesso modo, le realt\u00e0 imprenditoriali di dimensioni minori, con meno di 249 lavoratori subordinati in media annua, hanno raggiunto il termine dell’adeguamento al 17 dicembre 2023. Il Decreto Legislativo ha imposto requisiti anche a entit\u00e0 operanti in settori sensibili quali i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei trasporti, indipendentemente dalla loro dimensione.<\/p>\n\n\n\n
Questo ampio spettro di applicazione si estende ulteriormente a soggetti diversi da quelli precedentemente citati, purch\u00e9 rientrino nelle categorie definite dalla normativa europea e nazionale in materia di whistleblowing.<\/p>\n\n\n\n
L’intento legislativo \u00e8 stato quello di promuovere un clima aziendale fondato su legalit\u00e0, trasparenza e responsabilit\u00e0, incentivando la segnalazione protetta di condotte illecite.<\/p>\n\n\n\n
Da quando il Decreto Legislativo n. 24\/2023 \u00e8 entrato in vigore, le aziende italiane hanno dovuto navigare attraverso una serie di nuove normative in materia di whistleblowing, adattandosi a standard che mirano a rafforzare la trasparenza e a combattere la corruzione. <\/p>\n\n\n\n
Un aspetto fondamentale di queste disposizioni riguarda il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati, un criterio chiave per determinare l’applicabilit\u00e0 delle norme alle varie entit\u00e0 aziendali.<\/p>\n\n\n\n
Per le aziende esistenti<\/strong> prima dell’entrata in vigore del decreto, il punto di riferimento iniziale per il calcolo \u00e8 stato l’anno solare 2022, immediatamente precedente all’applicazione della nuova normativa. <\/p>\n\n\n\n Questo ha significato che, per determinare la media annua dei lavoratori, le aziende hanno dovuto considerare i dati relativi al 31 dicembre 2022, per poi aggiornare annualmente questo calcolo facendo riferimento all’ultimo anno solare concluso.<\/p>\n\n\n\n Per le imprese di nuova costituzione<\/strong>, invece, il calcolo della media dei lavoratori si \u00e8 basato sull’anno in corso, utilizzando i dati aggiornati trimestralmente e riflettendo nel calcolo il valore medio degli addetti come riportato nell’ultima visura camerale disponibile. <\/p>\n\n\n\n Questo approccio ha garantito che anche le nuove realt\u00e0 imprenditoriali potessero adeguarsi tempestivamente alle disposizioni del decreto, rispettando i criteri previsti per la segnalazione di illeciti.<\/p>\n\n\n\n Un punto di discussione sollevato da Confindustria riguarda la metodologia di calcolo dei lavoratori. <\/p>\n\n\n\n L’associazione ha sottolineato la necessit\u00e0 di adottare un approccio che tenga conto non solo del numero complessivo di addetti ma anche della natura e della durata dei loro contratti di lavoro, suggerendo una valutazione pi\u00f9 dettagliata rispetto al semplice computo “per teste”.<\/p>\n\n\n\n Ora, a distanza di tempo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 24\/2023, \u00e8 essenziale che le aziende continuino a monitorare attentamente la propria forza lavoro e a valutare l’impatto delle normative sul whistleblowing sulle proprie politiche interne, assicurandosi di rimanere in piena conformit\u00e0 con la legge e contribuendo cos\u00ec alla creazione di un ambiente lavorativo etico e trasparente.<\/p>\n\n\n\n La normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 ha ampliato significativamente l’ambito di applicazione della protezione per i segnalanti di illeciti, estendendola ben oltre il tradizionale concetto di lavoratore dipendente. Al giorno d’oggi, la tutela si estende a una variet\u00e0 di figure che operano sia nel settore pubblico che in quello privato, indipendentemente dalla natura formale del loro rapporto lavorativo con l’ente o l’amministrazione interessata.<\/p>\n\n\n\n Tra i soggetti tutelati rientrano non solo i lavoratori subordinati, ma anche coloro che intrattengono rapporti lavorativi temporanei o atipici con un’organizzazione. Questo include volontari, tirocinanti (sia retribuiti che non), individui in periodo di prova, e persino candidati che abbiano acquisito informazioni durante processi di selezione o fasi precontrattuali. Importante \u00e8 sottolineare che la protezione si applica anche a chi ha cessato il proprio rapporto lavorativo, purch\u00e9 le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il rapporto stesso.<\/p>\n\n\n\n La normativa riconosce inoltre diritti specifici a lavoratori con contratti atipici, come quelli a tempo parziale o determinato, e a coloro che sono impiegati tramite agenzie di somministrazione lavoro. Le stesse garanzie sono estese a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori, cos\u00ec come agli azionisti e ai membri degli organi direttivi delle societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Un aspetto particolarmente innovativo riguarda la tutela dei cosiddetti facilitatori<\/strong>, ovvero individui che assistono i segnalanti nel processo di denuncia in ambito lavorativo, la cui assistenza deve rimanere confidenziale. La protezione \u00e8 estesa anche a terzi legati ai segnalanti da rapporti affettivi o di parentela fino al quarto grado, ai colleghi di lavoro e alle entit\u00e0 giuridiche associate al segnalante.<\/p>\n\n\n\n Ecco un elenco aggiornato dei soggetti tutelati dalla normativa:<\/p>\n\n\n\n L’inclusione di cos\u00ec tante categorie di lavoratori e collaboratori sottolinea l’impegno dell’Italia verso la creazione di un ambiente lavorativo pi\u00f9 trasparente e giusto.<\/p>\n\n\n\n Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24\/2023, il quadro normativo italiano ha rafforzato significativamente la protezione dei segnalanti di illeciti, ampliando l’ambito di applicazione delle tutele a momenti cruciali del rapporto lavorativo.<\/p>\n\n\n\n Questa estensione garantisce che individui in diverse fasi della loro relazione lavorativa con un’entit\u00e0 possano segnalare violazioni in sicurezza, contribuendo efficacemente alla lotta contro la corruzione e alla promozione della trasparenza.<\/p>\n\n\n\n Le situazioni specifiche in cui la tutela dei segnalanti \u00e8 garantita sono le seguenti:<\/p>\n\n\n\n La normativa italiana sul whistleblowing, rafforzata dal Decreto Legislativo n. 24\/2023, non solo protegge coloro che segnalano violazioni, ma estende significativamente le sue garanzie a vari altri soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel processo di segnalazione. <\/p>\n\n\n\n Questo approccio olistico alla protezione riflette la comprensione che l’efficacia della lotta contro la corruzione e la promozione della trasparenza dipendono dalla sicurezza di tutti i partecipanti.<\/p>\n\n\n\n Le categorie di soggetti tutelate includono:<\/p>\n\n\n\n Il Decreto Legislativo n. 24\/2023 ha introdotto un quadro normativo chiaro e dettagliato riguardo alla segnalazione di violazioni nell’ambito delle organizzazioni, sia pubbliche che private. <\/p>\n\n\n\n Questa normativa mira a proteggere l’interesse pubblico e l’integrit\u00e0 delle amministrazioni coinvolte, incentivando la segnalazione responsabile di atti illeciti o di situazioni che potrebbero pregiudicarle.<\/p>\n\n\n\n Le segnalazioni possono riguardare una vasta gamma di violazioni o fondati sospetti di violazioni delle normative nazionali e dell’Unione Europea. <\/p>\n\n\n\n Queste includono non solo atti gi\u00e0 commessi ma anche potenziali illeciti che, sulla base di elementi concreti e indizi significativi, si ritiene possano essere perpetrati in futuro. Il decreto riconosce l’importanza di agire preventivamente, permettendo ai segnalanti di evidenziare irregolarit\u00e0 e anomalie che potrebbero indicare il rischio di violazioni.<\/p>\n\n\n\n Le tipologie di violazioni contemplate dal decreto abbracciano un ampio spettro di illeciti, che vanno oltre le tradizionali categorie civili, penali, amministrative o contabili. Questo approccio estensivo assicura una copertura completa in termini di tutela dell’interesse pubblico e dell’integrit\u00e0 delle entit\u00e0 coinvolte, promuovendo un ambiente lavorativo pi\u00f9 sicuro e trasparente.<\/p>\n\n\n\n Il Decreto Legislativo n. 24\/2023 ha definito con precisione le categorie di violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, stabilendo un quadro normativo che mira a proteggere l’interesse pubblico e l’integrit\u00e0 delle amministrazioni pubbliche e delle entit\u00e0 private. Allo stesso tempo, il decreto chiarisce quali tipi di informazioni non sono considerate segnalabili ai fini della protezione dei segnalanti.<\/p>\n\n\n\n Violazioni Segnalabili:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esclusioni dalla Protezione:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Questa distinzione tra violazioni segnalabili e informazioni escluse dalla protezione sottolinea l’intento del legislatore di concentrare gli sforzi di segnalazione su questioni che hanno un impatto significativo sull’interesse pubblico e l’integrit\u00e0 delle istituzioni, garantendo al contempo che il sistema non sia sovraccarico da segnalazioni irrilevanti o infondate.<\/p>\n\n\n\n La creazione e il mantenimento di canali interni efficaci sono visti come una componente essenziale per garantire la sicurezza dei segnalanti e l’efficacia delle indagini sulle violazioni segnalate.<\/p>\n\n\n\n Nonostante l’avvento delle tecnologie digitali, le modalit\u00e0 tradizionali di segnalazione mantengono un ruolo non trascurabile nel panorama del whistleblowing. <\/p>\n\n\n\n La raccomandazione di utilizzare un sistema di protocollazione riservata, come suggerito dalle linee guida ANAC, evidenzia l’importanza di preservare l’anonimato del segnalante attraverso procedure che separino i dati identificativi dalla segnalazione stessa. <\/p>\n\n\n\n Questo approccio rispecchia un equilibrio tra la necessit\u00e0 di garantire la confidenzialit\u00e0 e l’esigenza di validare l’affidabilit\u00e0 delle informazioni ricevute.<\/p>\n\n\n\n Le piattaforme software rappresentano oggi uno dei principali canali attraverso cui vengono effettuate le segnalazioni di whistleblowing. L’impiego di misure di sicurezza avanzate e di strumenti di crittografia si rivela fondamentale per assicurare la protezione delle informazioni trasmesse, in linea con quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo sul whistleblowing. <\/p>\n\n\n\n \u00c8 cruciale, pertanto, che le organizzazioni adottino soluzioni tecnologiche che escludano l’uso di strumenti non idonei a garantire la necessaria riservatezza, come la posta ordinaria o la PEC, rafforzando cos\u00ec la fiducia dei potenziali segnalanti nel sistema.<\/p>\n\n\n\n La possibilit\u00e0 per i segnalanti di esprimersi oralmente attraverso incontri diretti o sistemi dedicati di messaggistica vocale o linee telefoniche rappresenta un’ulteriore dimensione del sistema di whistleblowing. Questa opzione risponde alla necessit\u00e0 di offrire canali accessibili e sicuri per coloro che preferiscono comunicare le proprie segnalazioni verbalmente, garantendo al contempo un livello adeguato di anonimato e protezione.<\/p>\n\n\n\n Questa strutturazione bilanciata tra canali interni ed esterni riflette l’intento del legislatore di promuovere la risoluzione delle questioni all’interno delle organizzazioni, pur fornendo salvaguardie aggiuntive per proteggere i segnalanti e assicurare che le violazioni vengano adeguatamente indirizzate.<\/p>\n\n\n\n Il Decreto Legislativo n. 24\/2023 sottolinea l’importanza della collaborazione tra i datori di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato e le rappresentanze sindacali per la creazione di un ambiente di lavoro trasparente e sicuro.<\/p>\n\n\n\n In particolare, il decreto prevede che, nell’ambito dell’adozione e dell’implementazione di politiche interne, comprese quelle relative ai canali di segnalazione del whistleblowing, sia necessario consultare preventivamente le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.<\/p>\n\n\n\n Questa disposizione riconosce il ruolo cruciale che le organizzazioni sindacali svolgono nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione di pratiche lavorative etiche e trasparenti. La consultazione con le rappresentanze sindacali mira a garantire che le politiche adottate siano non solo conformi alla normativa vigente ma anche equilibrate e rispettose dei diritti e delle esigenze dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n Attraverso questo processo collaborativo, i soggetti del settore pubblico e privato possono beneficiare di un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali, contribuendo a creare un clima di fiducia e cooperazione che facilita la segnalazione di illeciti e rafforza la cultura dell’integrit\u00e0 all’interno delle organizzazioni.<\/p>\n\n\n\n I canali di segnalazione devono essere progettati per garantire la massima riservatezza, facendo anche ricorso a strumenti di crittografia avanzati. Questo approccio \u00e8 fondamentale per proteggere l’identit\u00e0 non solo della persona che effettua la segnalazione, ma anche di quelle coinvolte o menzionate nella segnalazione stessa. Inoltre, \u00e8 essenziale assicurare la confidenzialit\u00e0 del contenuto della segnalazione e di qualsiasi documentazione correlata.<\/p>\n\n\n\n L’implementazione di queste misure dimostra l’impegno nell’assicurare un ambiente lavorativo in cui i lavoratori possano esprimere preoccupazioni relative a possibili illeciti senza timore di ritorsioni, contribuendo significativamente all’integrit\u00e0 e alla trasparenza organizzativa<\/p>\n\n\n\n Una componente fondamentale del quadro normativo introdotto per la segnalazione di illeciti (whistleblowing) \u00e8 la gestione dei canali di segnalazione. La normativa vigente prevede che tali canali siano gestiti in modo professionale e specializzato, al fine di garantire l’efficacia del sistema di segnalazione e la protezione dei segnalanti.<\/p>\n\n\n\n In particolare, la gestione del canale di segnalazione pu\u00f2 essere affidata sia internamente che esternamente:<\/p>\n\n\n\n La scelta tra gestione interna ed esterna dipende dalle specifiche esigenze e dalla struttura dell’organizzazione, ma in entrambi i casi, l’enfasi \u00e8 posta sulla necessit\u00e0 di assicurare competenza, autonomia e formazione specifica per coloro che sono incaricati di gestire le segnalazioni di illeciti. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La normativa attuale sul whistleblowing prevede che le segnalazioni di illeciti possano essere effettuate attraverso diverse modalit\u00e0, garantendo cos\u00ec l’accessibilit\u00e0 e l’adattabilit\u00e0 ai diversi bisogni dei segnalanti. Queste modalit\u00e0 comprendono sia forme scritte che orali, con l’obiettivo di facilitare il processo di segnalazione e incoraggiare la comunicazione di potenziali illeciti.<\/p>\n\n\n\n Segnalazioni Scritte<\/strong>: Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta, utilizzando sia mezzi tradizionali che piattaforme informatiche. Questo permette ai segnalanti di documentare dettagliatamente le loro osservazioni e preoccupazioni, contribuendo a una maggiore chiarezza e facilitando l’analisi delle informazioni fornite.<\/p>\n\n\n\n Segnalazioni Orali<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n Nel contesto del whistleblowing, gli incontri diretti tra i segnalanti e i responsabili della gestione delle segnalazioni rivestono un’importanza cruciale. Questi incontri permettono di discutere le segnalazioni in dettaglio, offrendo al segnalante l’opportunit\u00e0 di esprimere le proprie preoccupazioni in un ambiente sicuro e riservato. Per assicurare la massima riservatezza e l’accuratezza della documentazione di tali incontri, sono state stabilite procedure specifiche:<\/p>\n\n\n\n Verbale dell’Incontro<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n Una volta tenuto l’incontro diretto tra il segnalante e i responsabili delle segnalazioni, la procedura prevede alcuni passaggi essenziali per assicurare trasparenza, sicurezza e riservatezza:<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La normativa sul whistleblowing prevede meccanismi chiari per assicurare che le segnalazioni di illeciti siano gestite efficacemente, anche quando non vengono direttamente presentate al soggetto competente designato all’interno dell’organizzazione.<\/p>\n\n\n\n La normativa sul whistleblowing riconosce l’importanza dei canali interni di segnalazione come strumento cruciale per la rilevazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti. Tuttavia, comprende anche la necessit\u00e0 di flessibilit\u00e0 per le organizzazioni di dimensioni minori, sia nel settore privato che in quello pubblico.<\/p>\n\n\n\n Nell’ambito della regolamentazione dei canali interni di whistleblowing, il decreto whistleblowing 24\/2023 e le relative Linee guida ANAC delineano un quadro normativo dettagliato, volto a garantire la corretta implementazione e gestione di tali canali. Tuttavia, un aspetto fondamentale che va oltre la strutturazione tecnica e operativa dei canali riguarda la protezione dei dati personali, come sancito dal Regolamento (UE) 2016\/679, noto come GDPR.<\/p>\n\n\n\n La gestione dei canali di segnalazione interni implica inevitabilmente il trattamento di dati personali, che possono includere non solo le informazioni relative alla persona segnalata o ad altri individui coinvolti, ma anche l’identit\u00e0 del segnalante. In questo contesto, il GDPR svolge un ruolo cruciale, imponendo agli operatori dei canali di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.<\/p>\n\n\n\n Un elemento chiave nella conformit\u00e0 al GDPR \u00e8 rappresentato dai principi di “privacy by design” e “privacy by default”, introdotti dall’art. 25 del Regolamento. Questi principi richiedono che la protezione dei dati personali sia integrata nella progettazione dei sistemi e dei processi aziendali fin dall’inizio, e che le impostazioni predefinite offrano il massimo grado di privacy possibile. Ci\u00f2 significa che, nella creazione o nell’adattamento dei canali di segnalazione di whistleblowing, \u00e8 necessario prevedere meccanismi che minimizzino il trattamento dei dati personali e ne garantiscano la protezione in ogni fase del processo.<\/p>\n\n\n\n I gestori dei canali interni di segnalazione si trovano quindi a dover navigare in un contesto normativo complesso, dove la necessit\u00e0 di facilitare le segnalazioni di illeciti si intreccia con l’obbligo di tutelare i dati personali coinvolti. <\/p>\n\n\n\n Questo richiede non solo una profonda conoscenza delle normative applicabili ma anche la capacit\u00e0 di implementare soluzioni tecniche e procedurali che rispondano efficacemente a entrambe le esigenze. La sfida per gli operatori \u00e8 quella di bilanciare questi aspetti, garantendo al tempo stesso trasparenza, sicurezza e riservatezza, pilastri fondamentali per la fiducia nel sistema di whistleblowing e per la sua efficacia nel lungo termine.<\/p>\n\n\n\n La sicurezza dei dati personali rappresenta un pilastro fondamentale nella gestione dei canali di segnalazione whistleblowing. Questo aspetto assume particolare rilevanza non solo nell’ambito della selezione degli strumenti tecnologici, come la crittografia per le piattaforme software, ma anche nella definizione delle politiche e delle procedure aziendali, in linea con quanto previsto dall’art. 32 del GDPR.<\/p>\n\n\n\n L’art. 32 del GDPR stabilisce l’obbligo per i responsabili del trattamento dei dati di implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, includendo, tra l’altro, la protezione della riservatezza e l’integrit\u00e0 dei dati. Nel contesto dei canali di segnalazione whistleblowing, ci\u00f2 implica l’adozione di sistemi che assicurino che l’accesso alle informazioni sia limitato esclusivamente al personale autorizzato, attraverso procedure formali di nomina e sistemi di controllo degli accessi.<\/p>\n\n\n\n La sicurezza dei canali di segnalazione richiede un approccio olistico che integri tecnologie avanzate, come la crittografia, con politiche organizzative solide. \u00c8 fondamentale che ogni aspetto del trattamento dei dati \u2013 dalla raccolta alla conservazione fino all’eventuale condivisione delle segnalazioni \u2013 sia gestito in modo da preservare la riservatezza delle informazioni e prevenire accessi non autorizzati. Questo include la formazione specifica del personale incaricato della gestione delle segnalazioni, per assicurare una piena consapevolezza delle responsabilit\u00e0 legali e delle migliori pratiche in materia di protezione dei dati.<\/p>\n\n\n\n L’adeguamento ai requisiti dell’art. 32 del GDPR rappresenta una sfida significativa per le organizzazioni, ma offre anche l’opportunit\u00e0 di rafforzare la fiducia dei dipendenti nel sistema di whistleblowing. Garantire che le segnalazioni possano essere effettuate in un ambiente sicuro e protetto non solo \u00e8 un obbligo legale, ma contribuisce anche a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sull’integrit\u00e0. In questo contesto, le misure di sicurezza adottate diventano un elemento chiave per la protezione dei diritti dei segnalanti e per l’efficacia generale del sistema di whistleblowing.<\/p>\n\n\n\n L’articolo 4 del decreto legislativo sul whistleblowing pone un’enfasi particolare sulla garanzia di riservatezza dei canali di segnalazione, sottolineando il suo ruolo cruciale non solo come misura di protezione per il segnalante ma anche come elemento chiave per l’efficacia del sistema di whistleblowing stesso. Questa disposizione normativa mira a creare un ambiente sicuro in cui i lavoratori possano esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di ritorsioni o di compromissione della propria identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n La mancata garanzia di riservatezza non espone solamente l’azienda a rischi di carattere sanzionatorio, ma rappresenta anche uno dei presupposti che legittimano il segnalante a rivolgersi direttamente al canale esterno gestito dall’ANAC, come delineato nell’articolo 6 del decreto. Questo meccanismo \u00e8 progettato per offrire un’ulteriore salvaguardia ai segnalanti, assicurando che le loro segnalazioni possano essere gestite in modo imparziale e protetto anche al di fuori dell’ambito aziendale, qualora i canali interni non soddisfino i requisiti di confidenzialit\u00e0 imposti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n La garanzia di riservatezza \u00e8 fondamentale per mantenere e rafforzare la fiducia nel sistema di whistleblowing. Senza la certezza che le proprie segnalazioni saranno trattate con il massimo grado di discrezione, i potenziali segnalanti potrebbero essere scoraggiati dal segnalare irregolarit\u00e0 o comportamenti illeciti. Pertanto, l’implementazione efficace delle misure di riservatezza diventa un pilastro per la prevenzione della corruzione e la promozione di un ambiente lavorativo etico e trasparente.<\/p>\n\n\n\n L’articolo 4 del decreto legislativo sul whistleblowing sottolinea l’importanza di integrare la cultura della riservatezza e della protezione dei segnalanti all’interno delle politiche aziendali. Creare canali di segnalazione che rispettino pienamente la privacy dei segnalanti \u00e8 un passo fondamentale verso lo sviluppo di una cultura aziendale che valorizza l’integrit\u00e0, la trasparenza e la responsabilit\u00e0. In questo contesto, le aziende sono chiamate a rivedere e adeguare continuamente le proprie pratiche per garantire che i diritti dei segnalanti siano sempre protetti e promossi.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Il D.lgs. 24\/2023 stabilisce un quadro normativo per la segnalazione di illeciti che valorizza l’utilizzo dei canali interni all’interno delle organizzazioni, sia nel settore pubblico che in quello privato. Tuttavia, riconosce anche situazioni in cui pu\u00f2 essere necessario o preferibile ricorrere a un canale esterno.<\/p>\n\n\n\n Nel quadro normativo relativo al whistleblowing, il D.lgs. 24\/2023 prevede specifiche circostanze in cui i segnalanti possono ricorrere a un canale esterno per la segnalazione di illeciti, oltre ai canali interni previsti all’interno delle organizzazioni.<\/p>\n\n\n\n Condizioni per Ricorrere al Canale Esterno:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Modalit\u00e0 di Effettuazione delle Segnalazioni Esterne:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il D.lgs. 24\/2023 stabilisce linee guida chiare per la trattazione delle segnalazioni di illeciti e per la protezione dei segnalanti, sottolineando l’importanza di una gestione accurata e rispettosa dei diritti dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n Le segnalazioni anonime che siano dettagliate, circostanziate e supportate da documentazione adeguata possono essere considerate alla stessa stregua delle segnalazioni ordinarie e trattate secondo i regolamenti interni. Queste segnalazioni devono essere registrate e la documentazione associata conservata. Importante \u00e8 che, se un segnalante anonimo viene identificato in seguito e ha subito ritorsioni, gli vengano garantite le stesse tutele previste per i segnalatori non anonimi.<\/p>\n\n\n\n Il Decreto Legislativo n. 24\/2023 estende le opzioni a disposizione dei segnalanti di illeciti, includendo la possibilit\u00e0 di procedere con una divulgazione pubblica. Tale opzione consente di portare all’attenzione del pubblico informazioni su violazioni, utilizzando mezzi di comunicazione di massa come la stampa, i canali elettronici o altri strumenti capaci di raggiungere un ampio pubblico.<\/p>\n\n\n\n Condizioni per la Divulgazione Pubblica<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n Il Decreto Legislativo n. 24\/2023 rafforza il sistema di tutela per i segnalanti di illeciti, riconoscendo esplicitamente il diritto di questi ultimi a inoltrare una denuncia alle Autorit\u00e0 giudiziarie riguardante condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza attraverso la loro attivit\u00e0 lavorativa. Questa disposizione si applica indistintamente ai lavoratori dei settori pubblico e privato, offrendo un ulteriore canale di segnalazione al di l\u00e0 di quelli interni all’organizzazione o esterni gestiti dall’ANAC.<\/p>\n\n\n\n Punti Chiave<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n La gestione delle segnalazioni di whistleblowing \u00e8 un processo chiave per mantenere l’integrit\u00e0 e la trasparenza all’interno delle organizzazioni. Il decreto legislativo 24\/2023 fornisce una guida dettagliata su come le aziende dovrebbero trattare tali segnalazioni, evidenziando l’importanza di un approccio strutturato e responsabile.<\/p>\n\n\n\n Secondo l’articolo 5, primo comma, del decreto legislativo 24\/2023, il gestore del canale interno \u00e8 incaricato di svolgere una serie di azioni cruciali una volta ricevuta una segnalazione:<\/p>\n\n\n\n La legge riconosce l’importanza di fornire ai segnalanti opzioni diverse per la modalit\u00e0 di segnalazione (scritta o orale), lasciando alle aziende la libert\u00e0 di definire il canale pi\u00f9 adatto in base alla propria organizzazione. <\/p>\n\n\n\n La selezione del canale dovrebbe basarsi su criteri di accessibilit\u00e0 ed efficacia, considerando vari fattori come la dimensione aziendale, le risorse disponibili e la funzionalit\u00e0 rispetto alle figure coinvolte nella gestione delle segnalazioni, sia interne che esterne all’organizzazione.<\/p>\n\n\n\n L’adozione di pratiche trasparenti e responsabili nella gestione delle segnalazioni di whistleblowing non solo \u00e8 essenziale per conformarsi alla normativa vigente, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso la costruzione di una cultura aziendale basata sull’integrit\u00e0 e sulla fiducia. <\/p>\n\n\n\n Garantire che i segnalanti possano esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di ritorsioni \u00e8 cruciale per identificare e risolvere tempestivamente problemi interni, contribuendo cos\u00ec alla salute e alla sostenibilit\u00e0 dell’organizzazione nel lungo termine.<\/p>\n\n\n\n I sistemi di whistleblowing rappresentano un elemento chiave nel rilevamento e nella gestione delle non conformit\u00e0 all’interno delle organizzazioni. <\/p>\n\n\n\n Essi fungono da catalizzatori per l’avvio delle cosiddette indagini interne, processi dettagliati di analisi condotti dall’ente per esaminare segnalazioni di possibili violazioni normative o di regolamenti interni. <\/p>\n\n\n\n Queste attivit\u00e0 di approfondimento hanno lo scopo non solo di identificare e, ove possibile, prevenire azioni che potrebbero danneggiare l’ente o i suoi dipendenti ma anche di mitigare responsabilit\u00e0 civili, amministrative o penali che ne potrebbero derivare.<\/p>\n\n\n\n Le indagini interne offrono all’organizzazione la possibilit\u00e0 di sviluppare strategie difensive efficaci, particolarmente rilevanti in caso di responsabilit\u00e0 ai sensi del D. Lgs. 231\/2001. <\/p>\n\n\n\n Questo processo permette all’ente di adottare misure riparatorie che, oltre a limitare le conseguenze legali, possono contribuire a preservare la reputazione aziendale, dimostrando l’impegno dell’organizzazione a correggere proattivamente le irregolarit\u00e0 e a distanziarsi da qualsiasi vantaggio potenzialmente ottenuto attraverso comportamenti illeciti.<\/p>\n\n\n\n Nonostante la loro importanza, l’ordinamento giuridico italiano non prevede ancora una disciplina organica e generale per le indagini interne, ad eccezione delle investigazioni difensive. <\/p>\n\n\n\n Queste ultime, condotte da avvocati difensori con un mandato specifico per la raccolta di elementi probatori a favore del proprio assistito in contesti penali, sono regolate dagli articoli 327bis e seguenti del codice di procedura penale. <\/p>\n\n\n\n Questa lacuna normativa solleva questioni sulla standardizzazione delle pratiche di indagine interna e sull’efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni per rispondere alle segnalazioni di whistleblowing.<\/p>\n\n\n\n L’articolo 5 del Decreto introduce specifiche attivit\u00e0 che devono essere svolte dai gestori dei canali di segnalazione interna, tra cui l’emissione di un avviso di ricevimento al segnalante entro sette giorni e la possibilit\u00e0 di richiedere integrazioni alla segnalazione. <\/p>\n\n\n\n Inoltre, impone l’obbligo di fornire un riscontro entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione. Sebbene queste disposizioni stabiliscano delle linee guida generali per la gestione delle segnalazioni, non delineano dettagliatamente le procedure per un’effettiva indagine interna.<\/p>\n\n\n\n La mancanza di indicazioni specifiche su come condurre un “diligente seguito” alle segnalazioni solleva la necessit\u00e0 per gli enti di sviluppare autonomamente procedure chiare e trasparenti per l’analisi e la valutazione delle segnalazioni di whistleblowing. Questo approccio lascia spazio a interpretazioni soggettive e potrebbe portare a disparit\u00e0 nel trattamento delle segnalazioni all’interno di diverse organizzazioni.<\/p>\n\n\n\n Per garantire l’efficacia del sistema di whistleblowing e proteggere adeguatamente i segnalanti, \u00e8 essenziale che il legislatore intervenga fornendo una normativa pi\u00f9 dettagliata e specifica sulle indagini interne. Questo non solo colmerebbe le lacune esistenti ma contribuirebbe anche a standardizzare le pratiche di gestione delle segnalazioni, assicurando che ogni caso venga trattato con la dovuta diligenza e imparzialit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Le indagini interne rappresentano uno strumento fondamentale per le organizzazioni che mirano a mantenere un ambiente di lavoro etico e conforme alle normative vigenti. La loro gestione, tuttavia, deve navigare attraverso le complesse acque del diritto del lavoro, della protezione dei dati personali e del diritto processuale penale italiano. In questo contesto, l’adozione di best practices consolidate e la conformit\u00e0 alle normative specifiche diventano essenziali.<\/p>\n\n\n\n Pubblicata a luglio 2023, la ISO 37008 \u2013 \u201cInternal Investigations of Organizations \u2013 Guidance\u201d emerge come uno strumento prezioso per le organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore, offrendo una guida per la conduzione di indagini interne. Questo standard internazionale sottolinea l’importanza delle indagini interne come parte integrante della gestione organizzativa, confermando il loro ruolo cruciale nel mantenimento di un efficace sistema di compliance.<\/p>\n\n\n\n La ISO 37008 definisce le indagini interne come processi professionali volti all’accertamento dei fatti relativi a presunti o sospetti illeciti, quali corruzione, frodi, molestie o discriminazioni. Gli obiettivi di tali indagini includono:<\/p>\n\n\n\n La Norma ISO 37008 emerge come un punto di riferimento essenziale per le organizzazioni che cercano di navigare le complessit\u00e0 delle indagini interne. Con l’obiettivo di riflettere le migliori pratiche e metodologie, questa norma mira a guidare le organizzazioni nel condurre indagini in modo conforme ai principi di indipendenza, riservatezza, competenza, professionalit\u00e0, obiettivit\u00e0, imparzialit\u00e0 e legalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n La Norma ISO 37008 struttura il processo investigativo in tre fasi distinte, ciascuna fondamentale per l’efficacia dell’indagine:<\/p>\n\n\n\n Il D.Lgs. 24\/2023 stabilisce rigorosi requisiti per le amministrazioni, gli enti che ricevono segnalazioni di illeciti e per l’Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (ANAC), affinch\u00e9 garantiscano la riservatezza dell’identit\u00e0 dei segnalanti. Queste misure sono fondamentali per prevenire l’esposizione dei segnalanti a misure ritorsive.<\/p>\n\n\n\n Il Decreto Legislativo n. 24\/2023 introduce una definizione ampia di ritorsione per includere una vasta gamma di azioni negative che possono essere intraprese contro i segnalanti di illeciti, sia essi dipendenti che collaboratori all’interno di un contesto lavorativo pubblico o privato.<\/p>\n\n\n\n Sanzioni per Violazioni nel Contesto del Whistleblowing<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il D.Lgs. 24\/2023 stabilisce un framework chiaro per l’attribuzione delle responsabilit\u00e0 e l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle normative sul whistleblowing, con particolare attenzione alla distinzione tra persone fisiche e giuridiche.<\/p>\n\n\n\n <\/a><\/p>\n\n\n\n Nel panorama legislativo italiano, un cambiamento significativo si \u00e8 verificato con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che segna un passo decisivo verso la protezione delle persone che segnalano violazioni normative all’interno delle organizzazioni. Questa nuova legge, emanata per recepire la direttiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,43,1],"tags":[585,587,579,582,584,586,583,581,580],"yoast_head":"\n
\n\n\n\nLa Vasta Gamma di Soggetti Tutelati dalla Normativa sul Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\n\n
\n\n\n\nL’Estensione della Protezione per i Segnalanti: Una Guida alle Diverse Fasi del Rapporto di Lavoro<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nL’Ampliamento delle Tutele nel Whistleblowing: Chi \u00e8 Protetto?<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nCapire le Segnalazioni nel Contesto del D.Lgs. 24\/2023: Quali Violazioni Sono Coinvolte?<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nLe Violazioni Segnalabili e le Esclusioni Secondo il D.Lgs. 24\/2023: Una Guida Dettagliata<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n
\n\n\n\nI Canali di Segnalazione nel Whistleblowing secondo il D.Lgs. 24\/2023: Una Panoramica<\/h3>\n\n\n\n
Canali Interni di Segnalazione:<\/h4>\n\n\n\n
Il decreto sottolinea la preferenza per l’utilizzo di canali interni di segnalazione, istituiti direttamente all’interno degli enti interessati dalla normativa. Questa preferenza deriva dalla prossimit\u00e0 di questi canali alle questioni specifiche oggetto delle segnalazioni, permettendo cos\u00ec un trattamento pi\u00f9 diretto e immediato delle informazioni ricevute. <\/p>\n\n\n\nModalit\u00e0 Tradizionali di Segnalazione: Un Ponte tra Passato e Presente<\/h3>\n\n\n\n
L’Impatto delle Tecnologie Informatiche sul Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
La Modalit\u00e0 Orale: Un Canale Diretto di Comunicazione<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nCanali Esterni di Segnalazione:<\/h4>\n\n\n\n
Nonostante la priorit\u00e0 data ai canali interni, il D.Lgs. 24\/2023 riconosce anche l’importanza di canali esterni di segnalazione, in particolare quelli attivati presso l’Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (ANAC). L’accesso a questi canali esterni \u00e8 previsto in circostanze specifiche, delineate dal legislatore, offrendo ai segnalanti una via alternativa qualora le condizioni interne non permettano una segnalazione sicura o efficace.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nConsultazione delle Rappresentanze Sindacali nel Contesto del D.Lgs. 24\/2023<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nCreazione di Canali di Segnalazione Protetti nel Contesto del D.Lgs. 81\/2015<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nGestione Specializzata dei Canali di Segnalazione di Illeciti<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nModalit\u00e0 di Segnalazione di Illeciti: Scritte e Orali<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nProcedure per gli Incontri Diretti nel Processo di Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n\n\n\nGestione Post-Incontro e Opzioni di Esternalizzazione nel Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n\n\n\nProcedure di Inoltro e Divulgazione delle Segnalazioni di Illeciti<\/h3>\n\n\n\n
Inoltro delle Segnalazioni:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Divulgazione delle Informazioni sui Siti Internet:<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nOpzioni Flessibili per i Canali Interni di Segnalazione<\/h3>\n\n\n\n
Canale Interno Condiviso nel Settore Privato:<\/h4>\n\n\n\n
\n
Estensione alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici di Piccole Dimensioni:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Aspetti Normativi e Requisiti Legali dei Canali Interni di Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
Il GDPR e la Gestione dei Dati nel Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
Principi di Privacy by Design e by Default<\/h3>\n\n\n\n
Sfide e Responsabilit\u00e0 per i Gestori dei Canali<\/h3>\n\n\n\n
Misure di Sicurezza e Protezione dei Dati nei Canali di Segnalazione Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
L’Importanza dell’Art. 32 GDPR per i Canali di Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
Implementazione delle Misure di Sicurezza: Una Necessit\u00e0 Multidimensionale<\/h3>\n\n\n\n
Sfide e Opportunit\u00e0 nella Protezione dei Dati nel Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
La Riservatezza nel Whistleblowing: Un Punto Nodale del Decreto Legislativo<\/h3>\n\n\n\n
Implicazioni Sanzionatorie e Accesso al Canale Esterno dell’ANAC<\/h3>\n\n\n\n
La Centralit\u00e0 della Riservatezza per la Fiducia nel Sistema di Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
Verso una Cultura Aziendale di Apertura e Integrit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nCanali Esterni di Segnalazione nel Whistleblowing: Il Ruolo dell’ANAC<\/h3>\n\n\n\n
Opzione del Canale Esterno:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Gestione del Canale Esterno da Parte dell’ANAC:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Condizioni per la Segnalazione Esterna:<\/h3>\n\n\n\n
\n
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\n\n\n\nPrincipi Fondamentali nella Gestione delle Segnalazioni di Illeciti e Protezione dei Segnalanti<\/h3>\n\n\n\n
Irrelevanza dei Motivi della Segnalazione:<\/h4>\n\n\n\n
\n
Dettagli Necessari nella Segnalazione:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Richiesta di Elementi Integrativi:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Trattamento delle Segnalazioni Anonime:<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nDivulgazione Pubblica di Illeciti secondo il D.Lgs. 24\/2023<\/h3>\n\n\n\n
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\n\n\n\nPossibilit\u00e0 di Rivolgersi alle Autorit\u00e0 Giudiziarie secondo il D.Lgs. 24\/2023<\/h3>\n\n\n\n
\n
Gestione Efficace delle Segnalazioni di Whistleblowing: Norme e Pratiche<\/h3>\n\n\n\n
Responsabilit\u00e0 del Gestore del Canale Interno<\/h3>\n\n\n\n
\n
Criteri per la Scelta del Canale di Segnalazione Interno<\/h3>\n\n\n\n
Verso una Cultura Aziendale Aperta e Responsabile<\/h3>\n\n\n\n
Il Ruolo Cruciale delle Indagini Interne nel Contesto del Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
Strategie Difensive e Condotta Riparatoria: Benefici delle Indagini Interne<\/h3>\n\n\n\n
La Normativa sulle Indagini Interne: Un Quadro Ancora da Completare<\/h3>\n\n\n\n
Le Disposizioni dell’Articolo 5 del Decreto Whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n
La Necessit\u00e0 di Procedure Chiare per le Indagini Interne<\/h3>\n\n\n\n
Verso una Maggiore Specificit\u00e0 Normativa<\/h3>\n\n\n\n
Best Practices e Normative nelle Indagini Interne: Uno Sguardo alla ISO 37008<\/h3>\n\n\n\n
Lo Standard ISO 37008: Una Guida per le Indagini Interne<\/h3>\n\n\n\n
Obiettivi e Processi delle Indagini Interne Secondo la ISO 37008<\/h3>\n\n\n\n
\n
La Norma ISO 37008: Un Faro nelle Indagini Interne per le Organizzazioni<\/h3>\n\n\n\n
Struttura delle Indagini Interne Secondo la ISO 37008<\/h3>\n\n\n\n
\n
Protezione della Riservatezza e Misure Antiritorsione nel Whistleblowing<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Riservatezza dell’Identit\u00e0 del Segnalante:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Procedimenti Disciplinari<\/strong>:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Modalit\u00e0 di Segnalazione:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Conservazione delle Segnalazioni<\/strong>:<\/h3>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nDefinizione e Esempi di Ritorsione secondo il D.Lgs. 24\/2023<\/h3>\n\n\n\n
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\n
a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) retrocessione di grado o mancata promozione;
c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell\u2019orario di lavoro;
d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell\u2019accesso alla stessa;
e) note di demerito o referenze negative;
f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunit\u00e0 economiche e la perdita di redditi;
l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che pu\u00f2 comportare l\u2019impossibilit\u00e0 per la persona di trovare un\u2019occupazione nel settore o nell\u2019industria in futuro;
m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) annullamento di una licenza o di un permesso;
o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n Whistleblowing: il regime sanzionatorio<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\n\n
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\n
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l\u2019obbligo di riservatezza di cui all\u2019art. 12, D.Lgs. 24\/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali
d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile \u00e8 considerato l\u2019organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l\u2019effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l\u2019adozione di tali procedure non \u00e8 conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile \u00e8 considerato l\u2019organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non \u00e8 stata svolta l\u2019attivit\u00e0 di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile \u00e8 considerato il gestore delle segnalazioni;
g) da 500 a 2.500 euro, quando \u00e8 accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilit\u00e0 civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata gi\u00e0 condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n
In via generale l\u2019ANAC considera inammissibile la segnalazione della violazione quando ricorrono i seguenti motivi:<\/h3>\n\n\n\n
a) manifesta infondatezza per l\u2019assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l\u2019esercizio dei poteri sanzionatori dell\u2019Autorit\u00e0;
c) finalit\u00e0 palesemente emulativa;
d) accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.
Compatibilmente con le disposizioni previste dal D.Lgs. 24\/2023, trova applicazione la\u00a0L. 689\/1981<\/a>. Inoltre, i soggetti del settore privato prevedono, nel sistema disciplinare adottato, le sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti predetti.<\/p>\n\n\n\n
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