{"id":5805,"date":"2024-01-25T00:38:31","date_gmt":"2024-01-25T00:38:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=5805"},"modified":"2024-01-25T00:38:33","modified_gmt":"2024-01-25T00:38:33","slug":"la-liberta-del-consenso-navigare-tra-diritti-e-responsabilita-nel-trattamento-dei-dati-personali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/diritto-rovescio\/la-liberta-del-consenso-navigare-tra-diritti-e-responsabilita-nel-trattamento-dei-dati-personali\/","title":{"rendered":"La Libert\u00e0 del Consenso: navigare tra diritti e responsabilit\u00e0 nel trattamento dei dati personali"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-norma\">La norma <\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Condizioni per il consenso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Qualora il trattamento sia basato sul <strong>consenso<\/strong>, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l&#8217;interessato ha prestato il proprio <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei propri dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se il <strong>consenso<\/strong> dell&#8217;interessato \u00e8 prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di <strong>consenso<\/strong> \u00e8 presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento \u00e8 vincolante.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L&#8217;interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceit\u00e0 del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l&#8217;interessato \u00e8 informato di ci\u00f2. Il consenso \u00e8 revocato con la stessa facilit\u00e0 con cui \u00e8 accordato. <\/p>\n\n\n\n<p>4. Nel valutare se il <strong>consenso<\/strong> sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l&#8217;eventualit\u00e0, tra le altre, che l&#8217;esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del <strong>consenso<\/strong> al trattamento di dati personali non necessario all&#8217;esecuzione di tale contratto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-consenso-nel-trattamento-dei-dati-personali\">Il consenso nel trattamento dei dati personali<\/h3>\n\n\n\n<p><em>1. Qualora il trattamento sia basato sul <strong>consenso<\/strong>, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l&#8217;interessato ha prestato il proprio <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei propri dati personali.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Quando un&#8217;azienda o un&#8217;organizzazione vuole utilizzare i tuoi dati personali (come il tuo nome, indirizzo email, foto, ecc.), spesso deve ottenere il tuo permesso esplicito prima di farlo. Questo permesso \u00e8 chiamato &#8220;<strong>consenso<\/strong>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>Per esempio, immagina di iscriverti a una newsletter su un sito web. Il sito potrebbe chiederti di spuntare una casella che dice &#8220;Accetto di ricevere la newsletter&#8221;. Spuntando quella casella, stai dando il tuo <strong>consenso<\/strong> affinch\u00e9 il sito utilizzi il tuo indirizzo email per inviarti la newsletter.<\/p>\n\n\n\n<p>Non basta solo chiedere il <strong>consenso<\/strong>; l&#8217;azienda o l&#8217;organizzazione deve anche essere in grado di dimostrare che tu hai effettivamente dato il tuo <strong>consenso<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 significa che devono tenere una sorta di registrazione o prova che hai acconsentito. Potrebbe essere un log elettronico che mostra quando e come hai dato il tuo <strong>consenso<\/strong>, o una copia del modulo che hai compilato.<\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, se mai ci fosse una disputa o se le autorit\u00e0 chiedessero all&#8217;azienda di mostrare la prova del tuo <strong>consenso<\/strong>, l&#8217;azienda deve essere in grado di farlo. Questo \u00e8 importante per proteggere sia gli utenti che le aziende e per assicurare che i dati personali vengano trattati in modo trasparente e rispettoso della privacy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-chiara-richiesta-di-consenso\">La chiara richiesta di consenso<\/h3>\n\n\n\n<p><em>2. Se il <strong>consenso<\/strong> dell&#8217;interessato \u00e8 prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di <strong>consenso<\/strong> \u00e8 presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento \u00e8 vincolante.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo passaggio si riferisce alla necessit\u00e0 di ottenere il <strong>consenso<\/strong> per l&#8217;uso dei dati personali in modo trasparente e giusto. In termini semplici, se un&#8217;organizzazione vuole il tuo <strong>consenso<\/strong> per usare i tuoi dati personali e questo consenso \u00e8 parte di un documento che include anche altre informazioni o accordi, la richiesta di consenso deve essere evidenziata in modo che tu la possa facilmente distinguere dal resto del testo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per esempio, se stai firmando un contratto di lavoro e l&#8217;azienda vuole anche usare la tua foto per il sito web dell&#8217;azienda, la parte del contratto che chiede il tuo <strong>consenso<\/strong> per usare la tua foto dovrebbe essere separata e chiara, non nascosta in mezzo a clausole legali complicate.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il linguaggio usato per chiedere il tuo <strong>consenso<\/strong> deve essere semplice e diretto, senza termini complicati o ambiguit\u00e0. Questo \u00e8 fatto per assicurarsi che tu capisca esattamente a cosa stai acconsentendo.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, se una parte di questa dichiarazione viola le regole della privacy (come quelle stabilite nel GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati dell&#8217;UE), allora quella parte non \u00e8 valida o &#8220;vincolante&#8221;. Questo significa che anche se hai firmato il documento, l&#8217;organizzazione non pu\u00f2 utilizzare quella parte per giustificare l&#8217;uso dei tuoi dati personali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-diritto-di-revocare-il-proprio-consenso\">Il diritto di revocare il proprio consenso<\/h3>\n\n\n\n<p><em>3. L&#8217;interessato ha il diritto di revocare il proprio <strong>consenso<\/strong> in qualsiasi momento. La revoca del <strong>consenso<\/strong> non pregiudica la liceit\u00e0 del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l&#8217;interessato \u00e8 informato di ci\u00f2. Il consenso \u00e8 revocato con la stessa facilit\u00e0 con cui \u00e8 accordato. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo testo stabilisce il diritto di una persona di annullare il proprio <strong>consenso<\/strong> all&#8217;uso dei suoi dati personali in qualsiasi momento. In termini semplici, significa che anche se hai dato il permesso a un&#8217;organizzazione di usare i tuoi dati (ad esempio, iscrivendoti a una newsletter), hai sempre il diritto di cambiare idea e ritirare quel permesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Per esempio, se ti sei iscritto a un servizio di abbonamento online e hai accettato che traccino le tue abitudini di acquisto, puoi decidere in seguito di non permetterlo pi\u00f9. Dovrebbe esserci un modo facile per farlo, come un link per cancellare l&#8217;iscrizione nella newsletter stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Importante \u00e8 che la revoca del tuo consenso non influisce sulla legalit\u00e0 di qualsiasi trattamento dei tuoi dati che \u00e8 avvenuto prima che tu ritirassi il <strong>consenso<\/strong>. In altre parole, non puoi chiedere a un&#8217;organizzazione di cancellare o ritirare dati o risultati che sono stati creati legittimamente mentre avevi dato il <strong>consenso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo specifica anche che devi essere informato di questo diritto prima di dare il tuo <strong>consenso<\/strong>. Questo assicura che quando dai il tuo permesso, sei pienamente consapevole che puoi anche ritirarlo in futuro con la stessa facilit\u00e0 con cui lo hai dato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-consenso-libero\">Il consenso libero<\/h3>\n\n\n\n<p><em>4. Nel valutare se il <strong>consenso<\/strong> sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l&#8217;eventualit\u00e0, tra le altre, che l&#8217;esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del <strong>consenso<\/strong> al trattamento di dati personali non necessario all&#8217;esecuzione di tale contratto.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo punto riguarda la valutazione della libert\u00e0 con cui viene dato il <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali. In termini semplici, si tratta di assicurarsi che il tuo &#8220;s\u00ec&#8221; sia davvero un &#8220;s\u00ec&#8221; dato senza pressioni indebite.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, immagina di voler scaricare un&#8217;applicazione per il tuo smartphone. L&#8217;app richiede il tuo <strong>consenso<\/strong> per accedere alla tua lista contatti, ma questa informazione non sembra essere necessaria per il funzionamento dell&#8217;app stessa. Se l&#8217;app ti dice che puoi usarla solo se dai il tuo <strong>consenso<\/strong> a condividere i tuoi contatti, questo potrebbe non essere considerato un consenso &#8220;liberamente prestato&#8221;, perch\u00e9 ti senti forzato a scegliere tra rinunciare all&#8217;app o condividere pi\u00f9 dati di quanti tu sia a tuo agio nel condividere.<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo che hai citato sottolinea che, per essere considerato valido, il <strong>consenso<\/strong> non dovrebbe essere una condizione obbligatoria per ricevere un servizio, a meno che i dati richiesti non siano strettamente necessari per fornire quel servizio. In altre parole, non si pu\u00f2 forzare qualcuno a dare pi\u00f9 dati personali di quanto \u00e8 effettivamente necessario per il servizio o il contratto in questione. Questo principio \u00e8 importante per proteggere la privacy e l&#8217;autonomia delle persone nell&#8217;era digitale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-espressione-del-consenso\">L&#8217;espressione del consenso<\/h3>\n\n\n\n<p>Inoltre, il <strong>consenso<\/strong> dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile, che indichi una decisione specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che riguardano l&#8217;interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo passaggio chiarisce che per essere valido, il <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali deve essere dato attraverso un&#8217;azione chiara e decisiva. Ci\u00f2 significa che non pu\u00f2 essere qualcosa di implicito o assunto, ma deve essere un gesto chiaro che non lascia spazio a dubbi.<\/p>\n\n\n\n<p>Per esempio, se visiti un sito web e questo ti chiede di accettare l&#8217;utilizzo dei cookie per personalizzare la tua esperienza, il <strong>consenso<\/strong> valido non pu\u00f2 essere semplicemente continuare a navigare sul sito. Invece, potresti dover cliccare esplicitamente su un bottone che dice &#8220;Accetto&#8221; per dimostrare che comprendi e accetti attivamente che i tuoi dati vengano utilizzati in quel modo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo sottolinea anche che il <strong>consenso<\/strong> deve essere informato, il che significa che prima di decidere se dare o meno il tuo <strong>consenso<\/strong>, devi avere tutte le informazioni necessarie su cosa comporta esattamente quel <strong>consenso<\/strong>. Dovresti sapere quali dati personali verranno trattati, per quale scopo e come. Solo con tutte queste informazioni puoi prendere una &#8220;decisione specifica, informata e inequivocabile&#8221; per accettare il trattamento dei tuoi dati personali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-i-criteri-di-cui-all-art-7-del-gdpr\">I criteri di cui all&#8217;art. 7 del GDPR<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) stabilisce criteri rigorosi per la validit\u00e0 del <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali. Il <strong>consenso<\/strong> deve essere un atto volontario, informato e univoco da parte dell&#8217;individuo, e deve essere altrettanto semplice revocarlo quanto \u00e8 stato darlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo si collega all&#8217;articolo 6, che elenca le condizioni per il trattamento legittimo dei dati personali, e il <strong>consenso<\/strong> \u00e8 uno di questi. <\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza della Corte Europea che diverse raccomandazioni del Consiglio d&#8217;Europa hanno riconosciuto il <strong>consenso<\/strong> come una base legale per il trattamento dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, questo significa che le organizzazioni devono ottenere un <strong>consenso<\/strong> chiaro e positivo prima di poter trattare i dati personali degli individui, e gli individui hanno il diritto di essere informati su come i loro dati verranno usati prima di dare il loro <strong>consenso<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, hanno il diritto di ritirare il loro <strong>consenso<\/strong> in qualsiasi momento, e il ritiro del <strong>consenso<\/strong> non dovrebbe essere pi\u00f9 complicato dell&#8217;atto di dare il <strong>consenso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-definizione-formale-di-consenso\">la definizione formale di consenso,<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 4, numero 11, del GDPR fornisce la definizione formale di <strong>consenso<\/strong>, che \u00e8 un concetto chiave nel regolamento. Secondo questa definizione, il <strong>consenso<\/strong> deve essere una manifestazione di volont\u00e0 che sia:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Libera<\/strong>: l&#8217;individuo deve avere una reale scelta e controllo sul fatto di dare o meno il proprio <strong>consenso<\/strong>. Non deve esserci alcuna pressione o costrizione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Specifica<\/strong>: il <strong>consenso<\/strong> deve essere riferito a un preciso scopo del trattamento dei dati e non pu\u00f2 essere troppo generico o vago.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Informata<\/strong>: l&#8217;individuo deve avere tutte le informazioni necessarie per comprendere a cosa sta dando il <strong>consenso<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inequivocabile<\/strong>: deve essere chiaro che l&#8217;individuo ha intenzione di dare il suo <strong>consenso<\/strong>, senza ambiguit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Inoltre, il <strong>consenso<\/strong> deve essere espresso attraverso un&#8217;azione positiva, che pu\u00f2 essere una dichiarazione scritta o un comportamento che non lascia dubbi sull&#8217;intenzione dell&#8217;individuo di consentire il trattamento dei propri dati personali. Questo esclude la possibilit\u00e0 di utilizzare il silenzio o l&#8217;inattivit\u00e0 dell&#8217;individuo come base per assumere che abbia dato il consenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa definizione enfatizza la necessit\u00e0 di un approccio centrato sull&#8217;individuo nel trattamento dei dati personali, garantendo che le persone abbiano un controllo effettivo sui propri dati e sulle modalit\u00e0 con cui vengono utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-caso-orange-romania-sa\">caso Orange Romania SA <\/h3>\n\n\n\n<p>La sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (CGUE) del 11 novembre 2020, nel caso Orange Romania SA contro ANSPDCP (Autorit\u00e0 Nazionale di Sorveglianza per la Protezione dei Dati Personali), con il numero di causa C-61\/19, fornisce un chiarimento importante sul concetto di <strong>consenso<\/strong> nel contesto del GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso specifico, la Corte ha stabilito che la presenza di una clausola di <strong>consenso<\/strong> preselezionata in un contratto di servizi di telecomunicazione, che autorizza la raccolta e la conservazione dei documenti d&#8217;identit\u00e0 dei clienti, non pu\u00f2 essere considerata come un <strong>consenso<\/strong> valido ai sensi del GDPR. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo perch\u00e9 il <strong>consenso<\/strong> deve essere un atto attivo e non pu\u00f2 essere presupposto o implicito.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione sottolinea che il <strong>consenso<\/strong> deve essere dato attraverso un&#8217;azione chiara e positiva da parte dell&#8217;utente, come spuntare una casella non preselezionata o firmare una dichiarazione. Inoltre, questo <strong>consenso<\/strong> deve essere separato da altre questioni contrattuali per assicurare che sia dato liberamente e non come parte di un obbligo contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La sentenza ribadisce l&#8217;importanza che il <strong>consenso<\/strong> sia espresso in modo chiaro e distinto da altri termini o condizioni, rafforzando il principio che i titolari dei dati devono avere il pieno controllo sul trattamento dei loro dati personali.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-sanzioni\">Le sanzioni<\/h3>\n\n\n\n<p>Il trattamento di dati personali senza un <strong>consenso<\/strong> validamente ottenuto o in caso di revoca del <strong>consenso<\/strong> da parte dell&#8217;individuo costituisce una violazione delle norme del GDPR, come delineato nell&#8217;articolo 83, paragrafo 5, lettera a). <\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo specifica le sanzioni amministrative che possono essere imposte per violazioni dei principi fondamentali relativi al trattamento dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Le sanzioni per tali infrazioni sono particolarmente severe, riflettendo l&#8217;importanza che il regolamento attribuisce alla protezione dei dati personali. Le ammende possono raggiungere fino a 20 milioni di euro o, nel caso di imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell&#8217;esercizio finanziario precedente, a seconda di quale sia l&#8217;importo maggiore. <\/p>\n\n\n\n<p>Queste pene rafforzate sono un chiaro segnale dell&#8217;intenzione del legislatore europeo di assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini e di dissuadere le organizzazioni dal trascurare le loro responsabilit\u00e0 in materia di protezione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-caratteristiche-essenziali\">Caratteristiche essenziali<\/h3>\n\n\n\n<p>La definizione fornita dall&#8217;articolo 4, numero 11 del GDPR stabilisce i requisiti essenziali per la validit\u00e0 del <strong>consenso<\/strong> nel contesto del trattamento dei dati personali. Questi requisiti sono:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Libert\u00e0<\/strong>: Il <strong>consenso<\/strong> deve essere dato senza alcun tipo di costrizione, pressione o condizionamento, sia nella formazione che nell&#8217;espressione della volont\u00e0 dell&#8217;individuo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Specificit\u00e0<\/strong>: Ogni <strong>consenso<\/strong> deve riferirsi a un trattamento preciso dei dati, non pu\u00f2 essere generico ma deve essere legato a una finalit\u00e0 ben determinata.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Carattere informato<\/strong>: L&#8217;individuo deve essere pienamente informato e consapevole delle implicazioni e delle caratteristiche del trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inequivocabilit\u00e0<\/strong>: Non devono esserci dubbi sull&#8217;intenzione dell&#8217;individuo di dare il proprio <strong>consenso<\/strong>, n\u00e9 sul fatto che il consenso sia stato dato n\u00e9 su come \u00e8 stato espresso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manifestazione espressa o azione positiva<\/strong>: Il <strong>consenso<\/strong> deve essere manifestato attraverso una dichiarazione chiara o attraverso un&#8217;azione che non lasci spazio a interpretazioni, confermando l&#8217;intenzione dell&#8217;individuo di permettere il trattamento dei propri dati personali.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Questi criteri riflettono l&#8217;importanza che il GDPR attribuisce al diritto degli individui di controllare i loro dati personali e alla necessit\u00e0 di garantire che il <strong>consenso<\/strong> sia dato in modo trasparente e con piena cognizione di causa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-requisito-della-liberta\">Il requisito della libert\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p>Il requisito di libert\u00e0 del <strong>consenso<\/strong> \u00e8 un principio fondamentale che sottolinea l&#8217;importanza di un&#8217;autentica scelta libera da parte dell&#8217;individuo quando fornisce il proprio <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Considerando 42 afferma che non si pu\u00f2 ritenere che il <strong>consenso<\/strong> sia stato liberamente dato se l&#8217;individuo non ha una vera libert\u00e0 di scelta, cio\u00e8 se non pu\u00f2 rifiutare o revocare il <strong>consenso<\/strong> senza subire conseguenze negative. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo implica che il <strong>consenso<\/strong> non pu\u00f2 essere considerato valido se l&#8217;individuo si sente costretto a dare il <strong>consenso<\/strong> o se ha motivo di temere ripercussioni in caso di rifiuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Considerando 43 del GDPR sottolinea che per garantire che il <strong>consenso<\/strong> sia libero, non dovrebbe essere utilizzato come base legittima per il trattamento dei dati personali quando esiste uno squilibrio significativo tra l&#8217;individuo e il titolare del trattamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Il Considerando 43 (C43) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) stabilisce che la libert\u00e0 del <strong>consenso<\/strong> deve essere messa in dubbio quando l&#8217;individuo non ha la possibilit\u00e0 di fornire un <strong>consenso<\/strong> separato per trattamenti diversi di dati personali, anche quando ci\u00f2 sarebbe appropriato nel contesto specifico. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo implica che per essere considerato valido, il <strong>consenso<\/strong> deve essere dato in modo specifico e granulare, permettendo alle persone di scegliere in maniera indipendente per ciascun tipo di trattamento dei loro dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Se questa opzione non \u00e8 offerta, non si pu\u00f2 presumere che il <strong>consenso<\/strong> sia stato dato liberamente, e quindi potrebbe non essere un fondamento legittimo per il trattamento dei dati.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-ambito-lavorativo\">L&#8217;ambito lavorativo<\/h4>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 particolarmente rilevante in situazioni in cui il titolare \u00e8 in una posizione di potere rispetto all&#8217;individuo, come pu\u00f2 accadere nel contesto lavorativo o in relazioni simili, dove l&#8217;individuo potrebbe sentire di non avere altra scelta che acconsentire al trattamento dei propri dati.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste indicazioni mirano a proteggere gli individui da pratiche coercitive o ingannevoli e a rafforzare il controllo degli stessi sui loro dati personali, assicurando che ogni <strong>consenso<\/strong> sia dato in modo genuino e consapevole.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riferimento allo squilibrio evidente nelle relazioni tra il titolare del trattamento e l&#8217;individuo, menzionato nel GDPR, delimita specificamente le situazioni in cui il <strong>consenso<\/strong> potrebbe non essere considerato libero a causa di una disparit\u00e0 di potere. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo non si riferisce solo al potere negoziale, ma a qualsiasi forma di potere che una parte possa avere sull&#8217;altra.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il Considerando del GDPR indica che questa condizione si verifica quando il titolare del trattamento \u00e8 un&#8217;autorit\u00e0 pubblica. In tali circostanze, vi \u00e8 un&#8217;elevata probabilit\u00e0 che l&#8217;individuo non possa esprimere un <strong>consenso<\/strong> veramente libero a causa della pressione o dell&#8217;influenza che un&#8217;autorit\u00e0 pubblica pu\u00f2 esercitare. <\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, in questi contesti, il <strong>consenso<\/strong> potrebbe non essere considerato valido se si ritiene che l&#8217;individuo non abbia avuto un&#8217;autentica libert\u00e0 di scelta.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa precisazione riduce il margine di interpretazione e sottolinea la necessit\u00e0 di un&#8217;analisi attenta delle dinamiche di potere nelle relazioni tra titolare del trattamento e individuo, per garantire che il <strong>consenso<\/strong> sia stato fornito in modo genuino e senza costrizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Linee Guida riconoscono che uno squilibrio di potere pu\u00f2 influenzare la capacit\u00e0 dell&#8217;individuo di fare una scelta veramente libera. Questo \u00e8 particolarmente vero nei rapporti di lavoro, dove il dipendente potrebbe sentirsi costretto a dare il <strong>consenso<\/strong> per paura di possibili conseguenze negative in caso di rifiuto. <\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, le Linee Guida enfatizzano la necessit\u00e0 di un <strong>consenso<\/strong> autentico e non influenzato da fattori esterni, e forniscono un&#8217;interpretazione pi\u00f9 precisa su quando e come il <strong>consenso<\/strong> possa essere considerato valido in contesti caratterizzati da un potenziale squilibrio di potere.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo modo, si riconosce che all&#8217;interno del rapporto di lavoro potrebbe essere difficile per i lavoratori rifiutare o revocare il <strong>consenso<\/strong> senza temere ripercussioni negative, e quindi altre basi legali per il trattamento dei dati personali sono considerate pi\u00f9 appropriate in tali circostanze.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-consenso-nei-contratti\">Il consenso nei contratti<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), insieme al Considerando 43 (C43), enfatizza che il <strong>consenso<\/strong> non pu\u00f2 essere considerato libero se \u00e8 una condizione necessaria per l&#8217;esecuzione di un contratto, ma il trattamento dei dati non \u00e8 necessario per il contratto stesso. <\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, il <strong>consenso<\/strong> deve essere un atto volontario e non pu\u00f2 essere forzato o indotto come requisito per la conclusione di un contratto, a meno che il trattamento dei dati non sia essenziale per adempiere a quel contratto. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa disposizione mira a prevenire situazioni in cui il <strong>consenso<\/strong> \u00e8 dato solo perch\u00e9 altrimenti il contratto non potrebbe essere eseguito, anche quando il trattamento dei dati non \u00e8 strettamente necessario per tale esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lo-scambio-servizi-in-cambio-di-dati\">Lo scambio servizi in cambio di dati<\/h3>\n\n\n\n<p>il <strong>consenso<\/strong> dato per accedere a beni o servizi pu\u00f2 essere soggetto a una presunzione di invalidit\u00e0, ma \u00e8 importante riconoscere che questa \u00e8 una presunzione iuris tantum, che pu\u00f2 essere superata. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa interpretazione permette di evitare conflitti tra l&#8217;articolo 7 del GDPR e la direttiva 2019\/770\/UE. <\/p>\n\n\n\n<p>La Direttiva (UE) 2019\/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 20 maggio 2019, \u00e8 una normativa che si occupa di regolamentare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.\u00a0Questa direttiva mira a stabilire un equilibrio tra la protezione dei consumatori e la promozione dell&#8217;innovazione e dello sviluppo del mercato digitale all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea<a href=\"https:\/\/data.europa.eu\/eli\/dir\/2019\/770\/oj\/ita\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Uno degli aspetti chiave della direttiva \u00e8 la possibilit\u00e0 di &#8220;pagare con i dati&#8221;, ovvero la considerazione dei dati personali come possibile corrispettivo in un contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il <em><strong>consenso<\/strong><\/em> deve essere una vera espressione di autodeterminazione informativa e non semplicemente una formalit\u00e0 che legittima il potere negoziale o tecnologico di una parte. I<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, affinch\u00e9 il modello di scambio &#8220;servizi in cambio di dati&#8221; sia giuridicamente valido, il <strong>consenso<\/strong> deve riflettere una reale scelta informata e non essere solo un&#8217;apparenza utilizzata per mascherare un&#8217;asimmetria nel potere contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-sentenza-della-cassazione-n-17278-del-2-luglio-2018\">La sentenza della Cassazione n. 17278 del 2 luglio 2018<\/h3>\n\n\n\n<p>La sentenza della Cassazione n. 17278 del 2 luglio 2018, pur riferendosi alla legislazione precedente al GDPR, sottolinea un principio importante: l&#8217;ordinamento giuridico non proibisce lo scambio di dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, richiede che tale scambio sia basato su un <strong>consenso<\/strong> libero e pienamente volontario, senza alcuna forma di costrizione. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo principio riflette l&#8217;importanza del <strong>consenso<\/strong> consapevole e volontario nell&#8217;ambito della protezione dei dati personali, un concetto che \u00e8 stato ulteriormente rafforzato e dettagliato con l&#8217;introduzione del GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza n. 17278 del 2 luglio 2018 della Corte di Cassazione italiana riguarda il <strong>consenso<\/strong> per l&#8217;invio di newsletter e l&#8217;uso dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza \u00e8 stata emessa in risposta a un ricorso presentato dall&#8217;Autorit\u00e0 Garante per la protezione dei dati personali contro una societ\u00e0 che offriva un servizio di newsletter su tematiche legate al fisco, al diritto e al lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione centrale era se fosse legittimo condizionare l&#8217;accesso a un servizio di newsletter all&#8217;accettazione di ricevere &#8220;informazioni promozionali&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Garante della privacy, stabilendo che il <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali deve essere specifico e informato. In altre parole, l&#8217;utente deve essere consapevole di quali dati personali saranno utilizzati e per quali scopi specifici.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha quindi chiarito che i gestori di siti web possono condizionare l&#8217;accesso ai loro servizi all&#8217;accettazione, da parte degli utenti, di ricevere messaggi promozionali, a patto che il servizio offerto non sia unico o essenziale, ovvero non infungibile o irrinunciabile. Questo significa che se esistono alternative disponibili e l&#8217;utente pu\u00f2 rivolgersi ad altri fornitori per lo stesso servizio, il gestore del sito ha il diritto di richiedere tale <strong>consenso<\/strong> come prerequisito per l&#8217;utilizzo del servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza in questione ribadisce che il <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali deve essere espresso in maniera specifica e basata su informazioni adeguate. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, viene riconosciuto al gestore del sito il diritto di rendere l&#8217;accesso a determinati servizi condizionato all&#8217;accettazione, da parte dell&#8217;utente, di ricevere materiale promozionale. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo implica che, a condizione che l&#8217;utente sia adeguatamente informato e dia un <strong>consenso<\/strong> specifico, il gestore del sito pu\u00f2 legittimamente richiedere l&#8217;accettazione di comunicazioni promozionali come parte delle condizioni per l&#8217;utilizzo del servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione giudiziaria enfatizza che, ai sensi dell&#8217;articolo 23 del Codice della privacy, il <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali \u00e8 considerato valido e permette ai gestori di siti internet che offrono servizi non essenziali\u2014servizi ai quali l&#8217;utente pu\u00f2 rinunciare senza subire un onere significativo\u2014di subordinare la fornitura del servizio al <strong>consenso<\/strong> dell&#8217;utente per l&#8217;utilizzo dei suoi dati a scopi pubblicitari. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, affinch\u00e9 il <strong>consenso<\/strong> sia considerato valido, deve essere dato in modo chiaro e inequivocabile per tali finalit\u00e0, il che implica anche la necessit\u00e0 di specificare i settori merceologici o i tipi di servizi a cui i messaggi pubblicitari sono destinati.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza evidenzia che il <strong>consenso<\/strong>, nel contesto del trattamento dei dati personali, non pu\u00f2 essere considerato equivalente a un normale atto negoziale. <\/p>\n\n\n\n<p>I criteri di &#8220;libert\u00e0&#8221;, &#8220;informazione&#8221; e &#8220;specificit\u00e0&#8221; del <strong>consenso<\/strong> stabiliscono un livello di validit\u00e0 molto pi\u00f9 alto rispetto a quello richiesto per gli atti di natura patrimoniale. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo standard elevato \u00e8 pensato per assicurare che il <strong>consenso<\/strong> rifletta una vera espressione di volont\u00e0 da parte dell&#8217;individuo, conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 6 del GDPR, che mira a legittimare il trattamento dei dati personali sulla base di tale <strong>consenso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Riguardo alla normativa introdotta dalla direttiva 2019\/770\/UE, gli autori sottolineano che il contratto per la fornitura di servizi e contenuti digitali si colloca logicamente dopo l&#8217;ottenimento del <strong>consenso<\/strong>, il quale rappresenta il requisito imprescindibile e la condizione legittimante preliminare per un trattamento lecito dei dati personali, a meno che non vi sia un&#8217;altra base giuridica che lo permetta. <\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, il <strong>consenso<\/strong> \u00e8 visto come un passaggio fondamentale e antecedente che deve essere soddisfatto prima che possa esserci un trattamento legittimo dei dati personali nell&#8217;ambito di un contratto di servizi e contenuti digitali.<\/p>\n\n\n\n<p>Solo dopo aver ottenuto il <strong>consenso<\/strong> si pu\u00f2 procedere alla stesura del contratto, che regola gli aspetti economici e stabilisce gli obblighi delle parti, come l&#8217;accesso a servizi o contenuti digitali in cambio della fornitura di dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 concepibile, dal punto di vista legale, che un contratto possa costringere una parte a dare il proprio <strong>consenso<\/strong> al trattamento dei dati personali; un tale consenso, se imposto da un obbligo contrattuale, sarebbe incompatibile con il principio di &#8220;<strong>consenso<\/strong> libero&#8221; e potrebbe rendere il contratto nullo per violazione di norme imperative che prevedono la non coercibilit\u00e0 del consenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli esperti affermano che anche quando non c&#8217;\u00e8 una pressione evidente, la decisione di una persona pu\u00f2 essere influenzata se deve dare il <strong>consenso<\/strong> per accedere a un servizio o prodotto. <\/p>\n\n\n\n<p>Se il servizio o prodotto non \u00e8 essenziale per i suoi diritti fondamentali e il <strong>consenso<\/strong> per l&#8217;uso dei dati non \u00e8 necessario per ottenere il servizio, allora non dovrebbe essere obbligatorio dare il <strong>consenso<\/strong>. In pratica, se non ti serve davvero dare i tuoi dati per usare un servizio, non dovrebbero chiederteli.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-specificita-del-consenso\">La specificit\u00e0 del consenso<\/h3>\n\n\n\n<p>Il <strong>consenso<\/strong> specifico \u00e8 un principio importante nel trattamento dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Significa che per ogni diverso uso dei dati personali, che ha uno scopo ben definito, \u00e8 necessario ottenere un <strong>consenso<\/strong> separato. <\/p>\n\n\n\n<p>Se, ad esempio, un&#8217;azienda vuole usare i dati di una persona per due scopi diversi, come il marketing e l&#8217;analisi dei dati, deve chiedere alla persona di approvare entrambi gli usi con due consensi distinti. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo assicura che le persone siano pienamente informate e d&#8217;accordo su ogni singolo modo in cui i loro dati verranno usati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio di specificit\u00e0 e granularit\u00e0 del <strong>consenso<\/strong>, insieme al principio di limitazione dello scopo, funziona come una protezione contro l&#8217;uso eccessivo dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo significa che quando dai il tuo <strong>consenso<\/strong> per l&#8217;uso dei tuoi dati, devi essere chiaro su ogni singolo scopo per cui i tuoi dati verranno usati. <\/p>\n\n\n\n<p>Non si pu\u00f2 dare un <strong>consenso<\/strong> che copra pi\u00f9 usi in una volta sola se questi usi sono diversi tra loro. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo aiuta a prevenire che i dati vengano usati per scopi diversi da quelli inizialmente previsti senza che tu lo sappia. Per esempio, se accetti che i tuoi dati vengano usati per ricevere newsletter, questo non significa che l&#8217;azienda possa usarli anche per analisi di mercato, a meno che tu non dia un <strong>consenso<\/strong> separato per quello.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-consenso-informato\">Il consenso informato<\/h3>\n\n\n\n<p>Il <strong>consenso<\/strong> informato \u00e8 un concetto fondamentale nella protezione dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Significa che prima di poter dare il proprio <strong>consenso<\/strong> per l&#8217;uso dei dati, una persona deve ricevere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e dettagliato. <\/p>\n\n\n\n<p>Queste informazioni devono essere fornite da chi gestisce i dati (il &#8220;titolare&#8221;) e devono rispettare le leggi vigenti. <\/p>\n\n\n\n<p>In questo modo, la persona pu\u00f2 decidere in modo consapevole se permettere o meno l&#8217;uso dei suoi dati. <\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione in Italia ha specificato che il <strong>consenso<\/strong> \u00e8 valido solo se dato liberamente per un uso dei dati ben definito e compreso dalla persona.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso specifico, \u00e8 stato determinato che il <strong>consenso<\/strong> dato per il trattamento dei dati personali da parte di una piattaforma web non era valido. Questa piattaforma era progettata per creare profili reputazionali di individui o entit\u00e0 giuridiche, basandosi su un algoritmo che assegna punteggi di affidabilit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>La validit\u00e0 del <strong>consenso<\/strong> \u00e8 stata messa in dubbio a causa delle modalit\u00e0 con cui i dati venivano trattati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-sentenza-n-14381-del-24-marzo-2021-della-corte-di-cassazione-italiana\">La sentenza n. 14381 del 24 marzo 2021 della Corte di Cassazione italiana <\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte ha ribadito che il <strong>consenso<\/strong> deve essere espresso in modo informato e inequivocabile, con una dichiarazione o un&#8217;azione positiva chiara da parte dell&#8217;interessato, affinch\u00e9 il trattamento dei dati personali sia considerato legittimo<\/p>\n\n\n\n<p>In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha anche sottolineato che il <strong>consenso<\/strong> non pu\u00f2 essere considerato valido se non \u00e8 stato espresso in modo chiaro e consapevole, e che il titolare del trattamento dei dati deve fornire informazioni dettagliate sull&#8217;uso dei dati, comprese le finalit\u00e0 specifiche del trattamento e i settori merceologici o dei servizi a cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo assicura che l&#8217;interessato possa esercitare il proprio diritto di autodeterminazione informato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-trasparenza-della-informativa\">La trasparenza della informativa<\/h3>\n\n\n\n<p>Per garantire che il <strong>consenso<\/strong> sia dato in modo consapevole e autentico, il C42 sottolinea che la dichiarazione di <strong>consenso<\/strong> fornita dall&#8217;ente che tratta i dati deve essere scritta in modo che sia facile da capire e da raggiungere, specialmente per il gruppo di persone a cui \u00e8 indirizzata. Deve usare un linguaggio semplice e chiaro ed essere priva di condizioni ingiuste o ingannevoli. Questo assicura che le persone possano esprimere la loro volont\u00e0 in modo informato e vero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-ordinanza-n-27325-del-24-marzo-2021\">L&#8217; Ordinanza n. 27325 del 24 marzo 2021<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;Ordinanza n. 27325 del 24 marzo 2021 della Corte di Cassazione italiana ha stabilito che, in caso di cambio del titolare del trattamento dei dati personali e genetici, \u00e8 necessario rinnovare il <strong>consenso<\/strong> degli interessati. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa decisione \u00e8 stata presa in risposta a un ricorso presentato dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione al trasferimento di una banca dati genetica da un titolare originario a un nuovo soggetto. <\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha sottolineato che, anche se il trasferimento dei dati \u00e8 consentito, \u00e8 fondamentale che gli interessati siano informati del cambiamento e diano nuovamente il loro <strong>consenso<\/strong> per il trattamento dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha anche ricordato che, secondo una precedente sentenza (n. 17143 del 17 agosto 2016), il cessionario dei dati personali non pu\u00f2 utilizzarli per fini promozionali senza aver fornito l&#8217;informativa prescritta e ottenuto il <strong>consenso<\/strong> rinnovato. <\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza citata stabilisce che il <strong>consenso<\/strong> per il trattamento dei dati personali \u00e8 intrinsecamente connesso alla figura del titolare dei dati (intuitus personae).  Questo significa che, in caso di un cambio del responsabile del trattamento, \u00e8 necessario fornire nuovamente informazioni dettagliate agli interessati e acquisire il loro <strong>consenso<\/strong> una seconda volta. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-caratteristiche-della-informativa\">Le caratteristiche della informativa<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;adeguatezza e la comprensibilit\u00e0 dell&#8217;informativa sono essenziali per assicurare che la persona interessata sia veramente consapevole delle caratteristiche e delle conseguenze del trattamento dei suoi dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 particolarmente importante considerando le specifiche esigenze dei potenziali destinatari dell&#8217;informativa. <\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda il <strong>consenso<\/strong> informato, il C42 enfatizza che l&#8217;individuo dovrebbe essere chiaramente informato, al minimo, sull&#8217;identit\u00e0 del titolare del trattamento e sulle finalit\u00e0 per cui i propri dati saranno trattati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Gruppo di lavoro sulla protezione dei dati (WP) raccomanda di informare chiaramente le persone su vari aspetti quando si raccolgono i loro dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo include spiegare per quale motivo si stanno raccogliendo e usando i loro dati, quali tipi di dati vengono trattati, assicurare che le persone sappiano che possono ritirare il loro <strong>consenso<\/strong> in qualsiasi momento, informarle se i loro dati verranno usati per prendere decisioni automatiche (come specificato nell&#8217;articolo 22, paragrafo 2, lettera c) e avvisarle dei rischi che potrebbero derivare dal trasferire i loro dati in paesi che non hanno le stesse forti leggi sulla protezione dei dati, come descritto nell&#8217;articolo 46.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-consenso-deve-essere-chiaro-e-non-ambiguo\">Il consenso deve essere chiaro e non ambiguo<\/h3>\n\n\n\n<p>Il <strong>consenso<\/strong> deve essere chiaro e non ambiguo, sia per quanto riguarda la sua natura sia per il fatto che sia stato realmente dato. Ci\u00f2 implica una chiara comprensione del cosa, come e quanto del <strong>consenso<\/strong> fornito, soprattutto perch\u00e9 il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) permette diverse modalit\u00e0 per esprimere tale consenso. <\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>consenso<\/strong> per usare i dati personali pu\u00f2 essere dato in diversi modi: pu\u00f2 essere scritto, anche registrato come audio, o pu\u00f2 essere un&#8217;azione chiara che mostra che sei d&#8217;accordo. L&#8217;importante \u00e8 che sia assolutamente chiaro e che non ci siano dubbi su cosa stai accettando.<\/p>\n\n\n\n<p>Il GDPR stabilisce che il <strong>consenso<\/strong> deve essere inequivocabile, sia che si tratti di un <strong>consenso<\/strong> generale sia che si tratti di un&#8217;azione specifica che dimostri l&#8217;accettazione. Questo significa che ogni modo utilizzato per dare il <strong>consenso<\/strong>, sia esso un dichiarazione ufficiale o un gesto concreto, deve lasciare ben chiaro che la persona \u00e8 d&#8217;accordo con il trattamento dei suoi dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando usi internet, \u00e8 molto importante che tu dia il tuo permesso in modo chiaro per l&#8217;uso dei tuoi dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>A volte, le impostazioni dei siti web possono rendere questo permesso pi\u00f9 o meno ovvio. <\/p>\n\n\n\n<p>Un modo valido per dare il tuo permesso \u00e8 spuntare delle caselline o fare qualcosa che mostri chiaramente che sei d&#8217;accordo con come vogliono usare i tuoi dati. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-inefficiacia-del-silenzio\">L&#8217;inefficiacia del silenzio<\/h3>\n\n\n\n<p>Il silenzio o non fare nulla non pu\u00f2 essere considerato come un <strong>consenso<\/strong> valido quando si tratta di accettare l&#8217;uso dei propri dati personali online. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche le caselle gi\u00e0 spuntate in anticipo da qualcun altro non contano come un <strong>consenso<\/strong> valido. <\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>consenso<\/strong> deve essere un&#8217;azione chiara e volontaria, come spiegato nell&#8217;articolo 4, numero 11, del GDPR. Inoltre, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha chiarito che se una casella viene spuntata in anticipo da chi offre il servizio, prima che tu firmi un contratto, questo non dimostra che hai dato il tuo <strong>consenso<\/strong> in modo valido.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-consenso-ai-fini-del-marketing\">Il consenso ai fini del marketing<\/h3>\n\n\n\n<p>Quando si parla di dare il <strong>consenso<\/strong> per ricevere materiale di marketing, la Corte di Cassazione italiana ha specificato che le aziende non possono inviarti email per chiederti di rinnovare il tuo <strong>consenso<\/strong> al marketing (una pratica nota come &#8220;recupero consensi&#8221;) senza che tu abbia gi\u00e0 dato il tuo permesso per lo stesso tipo di comunicazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, non possono contattarti per chiederti di accettare di ricevere pubblicit\u00e0 se non hai gi\u00e0 accettato in precedenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Se hai bisogno di dare il tuo <strong>consenso<\/strong> per l&#8217;uso dei tuoi dati personali, e questo <strong>consenso<\/strong> fa parte di un documento che include anche altre informazioni, la richiesta del tuo <strong>consenso<\/strong> deve essere fatta in modo che si distingua chiaramente dal resto del testo. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo significa che dovrebbe essere facile da trovare, da capire e scritta in un linguaggio semplice. Se una parte di questo documento non rispetta le regole del GDPR, quella parte non sar\u00e0 valida.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lo-scrolling\">Lo scrolling<\/h3>\n\n\n\n<p>Scorrere la pagina web (scrolling) non \u00e8 considerato un <em>consenso<\/em> chiaro e positivo all&#8217;uso dei dati personali. Questa azione non soddisfa il requisito di un&#8217;azione esplicita richiesta per dare il proprio <strong>consenso<\/strong>. Inoltre, se il consenso fosse dato solo con lo scrolling, sarebbe difficile per l&#8217;utente poi ritirare quel consenso con la stessa facilit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 stato specificato nelle Linee guida 5\/2020 dell&#8217;European Data Protection Board riguardo al <strong>consenso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-liberta-di-forma-e-la-relativa-deroga\">La libert\u00e0 di forma e la relativa deroga<\/h3>\n\n\n\n<p>In deroga al principio di\u00a0<strong>libert\u00e0 di forma<\/strong>\u00a0nella prestazione del <strong>consenso<\/strong>, il GDPR prevede tuttavia che tale manifestazione di volont\u00e0 debba essere esplicita in relazione al trattamento di dati sensibili (<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/10LX0000828463ART46?pathId=0f20fd8f2e267\">art. 9<\/a>), al trasferimento di dati personali a Paese terzo od organizzazione internazionale in assenza di decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate (<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/10LX0000828463ART126?pathId=0f20fd8f2e267\">art. 49<\/a>, par. 1, lett. a), nonch\u00e9 in riferimento a processi decisionali automatizzati (<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/10LX0000828463ART74?pathId=0f20fd8f2e267\">art. 22<\/a>, par. 2, lett. c). Il principio di libert\u00e0 di forma nella prestazione del <strong>consenso<\/strong> va tuttavia temperato con l\u2019<strong>onere probatorio<\/strong>\u00a0posto in capo al titolare del trattamento dall\u2019<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/normativa\/10LX0000828463ART44?pathId=0f20fd8f2e267\">art. 7<\/a>, par. 1. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-prova-del-consenso\">La prova del consenso<\/h3>\n\n\n\n<p>Il  Considerando 42 chiarisce che chi gestisce i dati personali (il &#8220;titolare del trattamento&#8221;) deve poter dimostrare che la persona (l'&#8221;interessato&#8221;) ha dato il suo <strong>consenso<\/strong> per l&#8217;uso dei suoi dati. Questo concetto si allinea al principio di responsabilit\u00e0 del GDPR, che dice che chi usa i dati deve sempre poter dimostrare di seguire le regole.<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia, una grande novit\u00e0 rispetto alle regole precedenti \u00e8 che ora si pu\u00f2 dimostrare il <strong>consenso<\/strong> in qualsiasi modo, non solo per iscritto. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo vale per i dati normali, mentre per i dati sensibili, il <strong>consenso<\/strong> deve essere pi\u00f9 formale. <\/p>\n\n\n\n<p>Dopo aver smesso di utilizzare i dati personali di qualcuno, chi li ha raccolti deve conservare le prove che ha ottenuto il permesso di usarli per un certo tempo. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 importante perch\u00e9, se qualcuno dovesse sostenere che il permesso non \u00e8 stato dato nel modo giusto, chi ha raccolto i dati pu\u00f2 mostrare queste prove per difendersi.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Autorit\u00e0 Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) in Italia ha multato una societ\u00e0 perch\u00e9 non \u00e8 riuscita a dimostrare che aveva ottenuto un <strong>consenso<\/strong> valido dagli utenti per usare i loro dati per scopi commerciali o promozionali. Il problema era che alcuni permessi erano gi\u00e0 spuntati quando gli utenti compilavano un modulo online, inclusi quelli per il marketing, e anche dopo la registrazione via e-mail, i consensi che avrebbero dovuto essere opzionali erano presentati come se fossero gi\u00e0 stati dati. I<\/p>\n\n\n\n<p>Le Linee guida specificano che il permesso di usare i dati personali deve essere ottenuto prima di iniziare a trattarli. <\/p>\n\n\n\n<p>Se ci sono cambiamenti importanti nel modo in cui i dati vengono usati, per esempio nelle ragioni per cui vengono raccolti o nelle conseguenze per gli utenti, allora bisogna chiedere di nuovo il permesso e ottenerlo prima di procedere.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5510\" srcset=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2.jpg 1024w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2-480x360.jpg 480w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-\"><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La norma Condizioni per il consenso 1. 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