{"id":5571,"date":"2024-01-07T17:52:02","date_gmt":"2024-01-07T17:52:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=5571"},"modified":"2024-01-07T17:52:04","modified_gmt":"2024-01-07T17:52:04","slug":"i-cookie-cosa-sono-e-che-cosa-sta-succendo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/diritto-rovescio\/i-cookie-cosa-sono-e-che-cosa-sta-succendo\/","title":{"rendered":"I cookie: cosa sono e che cosa sta succendo?"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">cosa sono i cookie?<\/h3>\n\n\n\n<p>I <strong>cookie<\/strong> sono come piccole etichette digitali che si salvano sul tuo dispositivo quando visiti un sito internet. Ogni etichetta ha un nome e contiene delle informazioni specifiche. <\/p>\n\n\n\n<p>Quando usi il tuo browser internet per andare su un sito, questi <strong>cookie<\/strong> possono essere inviati dal sito e tenuti in memoria sul tuo computer o telefono. I browser di oggi tengono traccia di questi <strong>cookie<\/strong> come se fossero un elenco dettagliato e, a meno che tu non li cancelli, li rimandano indietro al sito ogni volta che lo visiti di nuovo. Questo aiuta il sito a ricordare chi sei e le tue preferenze.<\/p>\n\n\n\n<p>I <strong>cookie<\/strong> sono come piccoli bigliettini che un sito web pu\u00f2 lasciare sul tuo computer o telefono quando lo visiti. Ce ne sono di diversi tipi:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cookie di sessione<\/strong>: Sono come bigliettini temporanei che durano solo finch\u00e9 non chiudi il browser.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cookie persistenti<\/strong>: Questi sono come bigliettini che restano attaccati pi\u00f9 a lungo, anche dopo che chiudi e riapri il browser.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Inoltre, i <strong>cookie<\/strong> possono venire dal sito che stai visitando, che si chiamano &#8220;<strong>cookie<\/strong> proprietari&#8221;, oppure da altri siti, che si chiamano &#8220;<strong>cookie<\/strong> di terze parti&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando un sito web ti invia un <strong>cookie<\/strong>, \u00e8 come se ti passasse un bigliettino tramite il browser. Questo si chiama &#8220;<strong>cookie<\/strong> di intestazione HTTP&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p>Ma i <strong>cookie<\/strong> possono anche essere creati da codici speciali nelle pagine web, come il JavaScript, che \u00e8 come un assistente dietro le quinte che organizza i bigliettini mentre navighi.<\/p>\n\n\n\n<p>Facciamo un esempio pratico per capire meglio i <strong>cookie<\/strong>: immagina di visitare un sito che ti offre la possibilit\u00e0 di scegliere tra cinque lingue diverse. La prima volta che ci vai, decidi di navigare il sito in tedesco. <\/p>\n\n\n\n<p>Per ricordarsi della tua scelta, il sito salva sul tuo dispositivo un piccolo file, chiamato &#8220;<strong>cookie<\/strong> persistente&#8221;, che contiene l&#8217;informazione della tua preferenza per la lingua tedesca. <\/p>\n\n\n\n<p>Se poi torni sullo stesso sito senza aver cancellato i <strong>cookie<\/strong>, il sito capir\u00e0, grazie a quel file salvato, che vuoi vedere il contenuto in tedesco e te lo presenter\u00e0 direttamente in quella lingua.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante i benefici nella personalizzazione dell&#8217;esperienza online, i <strong>cookie<\/strong> sollevano anche questioni relative alla privacy e alla sicurezza. <\/p>\n\n\n\n<p>I dati raccolti attraverso i <strong>cookie<\/strong> possono essere utilizzati per creare profili dettagliati del comportamento degli utenti, e ci\u00f2 ha portato a una maggiore regolamentazione in tutto il mondo, come il GDPR in Europa, che richiede ai siti web di ottenere il consenso degli utenti prima di utilizzare determinati tipi di <strong>cookie<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cosa-succede-quando-navighi-su-internet\">Cosa succede quando navighi su internet?<\/h3>\n\n\n\n<p>Quando navighi su internet, spesso incontri una richiesta che ti chiede di accettare i <strong>cookie<\/strong>. Ma cosa significa esattamente? Bene, i <strong>cookie<\/strong> sono piccoli file che aiutano i siti web a funzionare meglio e a fornire servizi pi\u00f9 personalizzati. La legge europea \u00e8 molto precisa su quando e come i siti web possono usare i cookie.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci sono due tipi di <strong>cookie<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cookie tecnicamente necessari<\/strong>: Questi sono essenziali per far funzionare il sito. Per esempio, tengono traccia di cosa hai nel carrello della spesa in un sito di e-commerce. I siti possono impostare questi <strong>cookie<\/strong> senza chiedere il tuo permesso, perch\u00e9 sono fondamentali per fornirti il servizio che hai richiesto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cookie tecnicamente non necessari<\/strong>: Sono quelli usati per raccogliere dati sulla tua navigazione, come i tuoi interessi o il tuo comportamento online, per mostrarti pubblicit\u00e0 mirate. I siti web devono chiedere esplicitamente il tuo consenso prima di usare questi <strong>cookie<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Esistono diversi tipi di <strong>cookie<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cookie di sessione<\/strong>: sono temporanei e vengono cancellati quando l&#8217;utente chiude il browser. Sono utilizzati per gestire lo stato della sessione durante la navigazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cookie persistenti<\/strong>: rimangono sul dispositivo dell&#8217;utente per un periodo di tempo predefinito o fino a quando non vengono cancellati manualmente. Sono utilizzati per ricordare le preferenze dell&#8217;utente per pi\u00f9 sessioni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cookie di terze parti<\/strong>: sono creati da un dominio diverso da quello che l&#8217;utente sta visitando. Sono spesso usati per la pubblicit\u00e0 comportamentale e l&#8217;analisi del traffico.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>I <strong>cookie<\/strong> possono essere utilizzati per registrare vari tipi di dati sugli utenti, tra cui:<\/p>\n\n\n\n<p>cosa fai sul sito<br>in che parte del mondo ti trovi<br>quale dispositivo stai utilizzando<br>dove andrai online dopo<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, la legge dice che i siti devono ottenere il tuo consenso prima di usare qualsiasi <strong>cookie<\/strong> che non sia strettamente necessario. Questo consenso deve essere chiaro e informato, il che significa che devi sapere a cosa stai acconsentendo.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la regola non riguarda solo i <strong>cookie<\/strong>, ma qualsiasi tipo di dati salvati sul tuo dispositivo quando usi internet. L&#8217;idea \u00e8 proteggere la tua privacy e assicurarsi che tu abbia controllo su quali informazioni vengono raccolte su di te mentre navighi online.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-normativa-di-riferimento\">La normativa di riferimento<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 5(3) della Direttiva 2002\/58\/CE<\/strong>: Questo articolo riguarda la privacy nelle comunicazioni elettroniche e stabilisce che, per poter memorizzare o accedere a informazioni sul dispositivo di un utente (ad esempio, tramite <strong>cookie<\/strong>), \u00e8 necessario il consenso dell&#8217;utente. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come per i <strong>cookie<\/strong> che sono essenziali per fornire un servizio esplicitamente richiesto dall&#8217;utente (i cosiddetti &#8220;cookie tecnicamente necessari&#8221;).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sezione 165(3) TKG 2021<\/strong>: Questo \u00e8 un riferimento alla legislazione nazionale austriaca (Telekommunikationsgesetz 2021) che ha implementato la direttiva europea. Essa specifica le stesse regole per l&#8217;impostazione e la lettura dei <strong>cookie<\/strong> sul dispositivo dell&#8217;utente e richiede il consenso per i <strong>cookie<\/strong> non essenziali.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Articolo 4(11) GDPR<\/strong>: Questo articolo fornisce la definizione di &#8220;consenso&#8221; secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il consenso deve essere un atto libero, specifico, informato e inequivocabile con cui l&#8217;utente accetta il trattamento dei propri dati personali.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Articolo 7 GDPR<\/strong>: Questo articolo stabilisce le condizioni per ottenere un consenso valido. Include requisiti come la necessit\u00e0 di poter ritirare il consenso facilmente e la necessit\u00e0 che il consenso sia dato tramite una dichiarazione o un&#8217;azione chiara che confermi l&#8217;accettazione.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>In sostanza, queste normative si assicurano che tu come utente abbia il controllo sui tuoi dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Prima che un sito web possa usare <strong>cookie<\/strong> non strettamente necessari, deve spiegarti chiaramente a cosa stai acconsentendo e darti la possibilit\u00e0 di scegliere se accettare o meno<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-i-rimedi-a-disposizione\">I rimedi a disposizione<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ruolo dell\u2019autorit\u00e0 garante della protezione dei dati<\/strong>: Se l&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> comporta anche il trattamento di dati personali (come definito dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, del GDPR), allora l&#8217;autorit\u00e0 garante della protezione dei dati pu\u00f2 entrare in gioco. Questo significa che se un sito web usa i tuoi dati personali in modo inappropriato, come per creare un profilo pubblicitario senza il tuo consenso, puoi presentare un reclamo all&#8217;autorit\u00e0 garante.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Esempio di violazione<\/strong>: Se un sito web usa <strong>cookie<\/strong> di tracciamento per la pubblicit\u00e0 personalizzata senza aver ottenuto il consenso dell&#8217;utente, ci\u00f2 costituisce una violazione della legge sopra citata. I <strong>cookie<\/strong> di tracciamento non sono considerati &#8220;tecnicamente necessari&#8221; e quindi richiedono il tuo consenso esplicito.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Come presentare un reclamo<\/strong>: Se vuoi presentare un reclamo, dovresti fornire all&#8217;autorit\u00e0 garante della protezione dei dati informazioni specifiche come il nome del sito web, la data e l&#8217;ora della visita, se hai dato il consenso ai <strong>cookie<\/strong> e la frequenza delle tue visite al sito. Se hai abilit\u00e0 tecniche, potresti anche allegare un elenco o uno screenshot dei <strong>cookie<\/strong> che sono stati impostati sul tuo dispositivo. Strumenti come il sito webEvidenceCollector del Garante europeo della protezione dei dati possono aiutarti a raccogliere queste informazioni.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-i-cookie-sono-dati-personali\">I cookie sono dati personali?<\/h3>\n\n\n\n<p>Spesso si pensa che contengano informazioni personali, ma non \u00e8 sempre cos\u00ec. Se un <strong>cookie<\/strong> salva informazioni che non possono identificarti direttamente, come le tue preferenze di lingua su un sito, queste sono considerate non personali. Dipende sempre dalle circostanze del singolo caso, in particolare quali informazioni sono contenute nei <strong>cookie<\/strong> e come queste informazioni possono essere combinate tra loro.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2, se un sito pu\u00f2 collegare le informazioni del <strong>cookie<\/strong> a te personalmente, magari perch\u00e9 ti sei registrato o hai inserito i tuoi dati, allora quelle diventano dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Un esempio pratico: se visiti un sito e scegli di navigarlo in tedesco, il sito salva questa preferenza in un <strong>cookie<\/strong>. Se questa scelta non \u00e8 associabile a te, \u00e8 un dato non personale. Ma se ti registri sul sito, la tua scelta della lingua tedesca diventa un dato personale perch\u00e9 il sito ora sa chi sei.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, se ti registri su un sito o compili un modulo di contatto, il tuo dispositivo pu\u00f2 essere associato a te.<\/p>\n\n\n\n<p>In certi casi, questi identificatori possono essere collegati anche al tuo profilo su una piattaforma social, rendendo l&#8217;informazione ancora pi\u00f9 personale.<\/p>\n\n\n\n<p>In breve, se le informazioni nei <strong>cookie<\/strong> possono essere collegate a una persona specifica, diventano dati personali e sono soggette alle regole di protezione dei dati come il GDPR. <\/p>\n\n\n\n<p>Se no, sono solo dati non personali. Ecco perch\u00e9 \u00e8 fondamentale fare attenzione a come vengono usati i <strong>cookie<\/strong> e quali informazioni contengono.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quando-i-cookie-sono-tecnicamente-necessari\"><strong>Quando i cookie sono \u201ctecnicamente necessari\u201d?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Quando visiti un sito web, potresti notare che spesso ti viene chiesto di accettare i <strong>cookie<\/strong>. Ma non tutti i <strong>cookie<\/strong> sono uguali. Esistono i &#8220;cookie tecnicamente necessari&#8221; che sono fondamentali per il funzionamento del sito. Per questi, non \u00e8 richiesto il tuo consenso per poterli utilizzare.<\/p>\n\n\n\n<p>Purtroppo, la legge non fornisce una lista specifica di quali siano questi <strong>cookie<\/strong> essenziali, ma ci sono delle linee guida generali da seguire. <\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, i <strong>cookie<\/strong> che mantengono traccia di cosa hai nel carrello della spesa su un sito di e-commerce o quelli che tengono attiva la tua sessione mentre sei loggato su un sito sono considerati tecnicamente necessari.<\/p>\n\n\n\n<p>D&#8217;altra parte, ci sono servizi che registrano come navighi sul sito o su pi\u00f9 siti, come i <strong>cookie<\/strong> usati per la pubblicit\u00e0 personalizzata. Questi non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito e quindi richiedono il tuo esplicito consenso prima di poter essere usati.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la legge \u00e8 chiara sul fatto che il bisogno di un sito di generare entrate attraverso la pubblicit\u00e0 non rende i <strong>cookie<\/strong> pubblicitari &#8220;tecnicamente necessari&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, un sito web non pu\u00f2 giustificare l&#8217;uso di <strong>cookie<\/strong> per pubblicit\u00e0 personalizzata senza consenso<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Cos&#8217;\u00e8 un cookie banner e mi serve un cookie banner per il mio sito web?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un <strong>cookie<\/strong> banner \u00e8 una finestra che appare quando visiti un determinato sito web (con un profilo del browser vuoto).\u00a0Questa finestra viene solitamente utilizzata per ottenere il consenso del visitatore del sito web all&#8217;impostazione e alla lettura dei <strong>cookie<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, tale consenso deve essere ottenuto dal visitatore del sito web solo se vengono utilizzati <strong>cookie<\/strong> \u201ctecnicamente non necessari\u201d (vedi domanda 5).<\/p>\n\n\n\n<p>Se nel sito non vengono utilizzati <strong>cookie<\/strong> \u201ctecnicamente non necessari\u201d non \u00e8 necessario alcun consenso e quindi nessun <strong>cookie<\/strong> banner.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come deve essere progettato un cookie banner affinch\u00e9 ci sia un consenso effettivo?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un <strong>cookie<\/strong> banner \u00e8 una notifica che appare sul tuo sito web per informare i visitatori che il sito utilizza i <strong>cookie<\/strong>. Questo banner di solito chiede il consenso dell&#8217;utente per poter utilizzare determinati tipi di <strong>cookie<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Se hai un sito web che utilizza <strong>cookie<\/strong>, specialmente quelli non strettamente necessari per il funzionamento del sito (come quelli per l&#8217;analisi del traffico o la pubblicit\u00e0 personalizzata), le leggi sulla privacy, come il GDPR nell&#8217;Unione Europea, richiedono che informi i tuoi visitatori e ottenga il loro consenso prima di installare questi <strong>cookie<\/strong> sul loro dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>cookie<\/strong> banner serve proprio a questo: \u00e8 uno strumento che aiuta i proprietari dei siti web a rispettare queste leggi. <\/p>\n\n\n\n<p>Quando un visitatore arriva sul sito, il banner spiega brevemente l&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> e chiede al visitatore di accettarli o di modificare le impostazioni secondo le proprie preferenze.<\/p>\n\n\n\n<p>In breve, se il tuo sito web \u00e8 accessibile da persone nell&#8217;Unione Europea o se raccoglie dati da cittadini dell&#8217;UE, avrai bisogno di un <strong>cookie<\/strong> banner per rispettare le normative sulla privacy. <\/p>\n\n\n\n<p>E anche in altre giurisdizioni con leggi simili, un <strong>cookie<\/strong> banner potrebbe essere necessario.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il pulsante per dare il consenso deve essere di colore diverso rispetto al pulsante per non dare il consenso?<\/h3>\n\n\n\n<p>Quando si parla di <strong>cookie<\/strong> banner, ovvero quella barra che appare sulle pagine web per informarti sull&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong>, non esistono regole fisse sui colori da utilizzare per i pulsanti. Tuttavia, \u00e8 importante che il design del banner non inganni o induca in errore l&#8217;utente.<\/p>\n\n\n\n<p>Per essere considerato valido, il consenso non deve essere influenzato da trucchi visivi. <\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, se il pulsante per accettare i <strong>cookie<\/strong> \u00e8 molto evidente e quello per rifiutarli \u00e8 nascosto o difficile da vedere, questo pu\u00f2 rendere il consenso non valido. <\/p>\n\n\n\n<p>La legge richiede che gli utenti abbiano opzioni chiare e equivalenti senza alcuna pressione o inganno.<\/p>\n\n\n\n<p>Un esempio pratico potrebbe essere un <strong>cookie<\/strong> banner con uno sfondo bianco: se il pulsante per accettare i <strong>cookie<\/strong> \u00e8 rosso e ben visibile, mentre quello per rifiutarli \u00e8 bianco e si fonde con lo sfondo, questo potrebbe essere considerato ingannevole. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;utente potrebbe non notare l&#8217;opzione per rifiutare e finire per dare il consenso senza volerlo davvero.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, se gestisci un sito web, assicurati che il tuo <strong>cookie<\/strong> banner sia progettato in modo equo e chiaro, permettendo agli utenti di fare una scelta informata senza trucchi o pressioni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa si intende per \u201cpaga o va bene\u201d ed \u00e8 consentito?<\/h3>\n\n\n\n<p>Nel mondo dei siti web, esistono due concetti importanti che riguardano l&#8217;accesso ai contenuti: il &#8220;paywall&#8221; e il &#8220;<strong>cookie<\/strong> wall&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Un <strong>paywall<\/strong> \u00e8 come un muro che impedisce di accedere ai contenuti di un sito a meno che non si paghi. Questo \u00e8 un metodo legittimo per i proprietari dei siti web di monetizzare i loro contenuti: se vuoi leggere un articolo o usare un servizio, devi pagare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>cookie wall<\/strong>, d&#8217;altra parte, \u00e8 un po&#8217; diverso. In questo caso, per accedere ai contenuti del sito, hai due opzioni: pagare o dare il tuo consenso all&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong>, che di solito sono utilizzati per mostrarti pubblicit\u00e0 personalizzata. Questo approccio \u00e8 noto anche come &#8220;paga o accetta&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;autorit\u00e0 garante della privacy ha dichiarato che questo sistema di &#8220;paga o accetta&#8221; pu\u00f2 essere legittimo. <\/p>\n\n\n\n<p>Significa che puoi offrire ai visitatori del tuo sito la possibilit\u00e0 di scegliere tra l&#8217;uso dei loro dati per la pubblicit\u00e0 personalizzata (l'&#8221;ok&#8221;) o il pagamento per l&#8217;accesso ai contenuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Rispetto delle normative sulla protezione dei dati<\/strong>: Se un utente sceglie di &#8220;accettare&#8221; i <strong>cookie<\/strong>, il trattamento dei suoi dati deve seguire tutte le regole del GDPR.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Granularit\u00e0 del consenso<\/strong>: Gli utenti dovrebbero essere in grado di scegliere quali <strong>cookie<\/strong> accettare e quali no.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Non applicabile ad autorit\u00e0 o enti pubblici<\/strong>: Questi enti non possono usare il sistema &#8220;paga o accetta&#8221; per i loro servizi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nessuna esclusivit\u00e0<\/strong>: Le aziende che forniscono servizi di pubblica utilit\u00e0 non possono legittimamente chiedere agli utenti di pagare o accettare i <strong>cookie<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Equit\u00e0 del prezzo<\/strong>: L&#8217;opzione a pagamento deve avere un prezzo ragionevole e non proibitivo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nessun trattamento dei dati personali per la pubblicit\u00e0<\/strong>: Se l&#8217;utente sceglie di pagare, non si possono usare<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Va per\u00f2 espressamente precisato che questa rappresenta l\u2019attuale posizione dell\u2019autorit\u00e0 garante della protezione dei dati e che non esiste giurisprudenza della Corte di giustizia europea su questo tema.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Devo sempre informare i visitatori del sito quando utilizzo i cookie?<\/h3>\n\n\n\n<p>Dipende da quali <strong>cookie<\/strong> vengono utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<p>Per rispondere a questa domanda \u00e8 meglio distinguere tra l\u2019obbligo di dare l\u2019informativa per l\u2019impostazione e la lettura dei <strong>cookie<\/strong> e l\u2019obbligo di dare l\u2019informativa per il successivo trattamento dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obbligo di fornire l\u2019informativa per l\u2019impostazione e la lettura dei <strong>cookie<\/strong> \u201ctecnicamente non necessari\u201d (vedi domanda 5) deriva dall\u2019articolo 5 comma 3 della Direttiva 2002\/58\/CE e successive modifiche.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Si precisa che tale obbligo di informazione si applica sempre ai cookie \u201ctecnicamente non necessari\u201d secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea e non importa se i cookie siano dati personali o non personali (cfr. sentenza CGUE del 1\u00b0 ottobre 2019, C\u2011673\/17 Rz 69 segg.).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, se il trattamento dei dati personali avviene tramite l&#8217;impostazione o la lettura di <strong>cookie<\/strong>, sussiste anche l&#8217;obbligo di fornire informazioni ai sensi dell&#8217;articolo 13 f del GDPR.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come adempio all&#8217;obbligo di informativa sull&#8217;utilizzo dei cookie sul mio sito web?<\/h3>\n\n\n\n<p>Quando visiti un sito web, potresti notare un piccolo banner, spesso in fondo o in alto alla pagina, che ti informa sull&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> e sulla raccolta dei dati. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 noto come &#8220;<strong>cookie<\/strong> banner&#8221; e fa parte di un approccio che gli esperti di privacy chiamano &#8220;multilivello&#8221;. Ma cosa significa questo per te come utente?<\/p>\n\n\n\n<p>Bene, la legge sulla privacy, in particolare il GDPR, richiede che i siti web ti informino chiaramente su come vengono trattati i tuoi dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>A causa della grande quantit\u00e0 di informazioni che potrebbe essere necessario fornire, si usa questo approccio multilivello per non sovraccaricare l&#8217;utente con troppi dettagli tutti in una volta.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-primo-livello-il-cookie-banner\"><strong>Primo Livello: Il Cookie Banner<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-questo-e-il-primo-contatto-che-hai-con-le-informazioni-sulla-privacy-quando-visiti-un-sito-qui-ti-verranno-fornite-le-informazioni-essenziali\"><br>Questo \u00e8 il primo contatto che hai con le informazioni sulla privacy quando visiti un sito. Qui ti verranno fornite le informazioni essenziali:<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Chi \u00e8 il responsabile del trattamento dei tuoi dati (ovvero il proprietario del sito).<\/li>\n\n\n\n<li>Per quali scopi specifici i tuoi dati saranno utilizzati.<\/li>\n\n\n\n<li>Su quale base legale (come il tuo consenso) vengono trattati i tuoi dati.<\/li>\n\n\n\n<li>Il fatto che puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento senza dover fornire una ragione e senza influire sulla legalit\u00e0 del trattamento dei dati effettuato prima della revoca.<\/li>\n\n\n\n<li>Dove e come puoi revocare il tuo consenso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-secondo-livello-la-dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati\">Secondo Livello: La Dichiarazione sulla Protezione dei Dati<\/h4>\n\n\n\n<p><br>Se desideri approfondire, puoi cliccare su un link nel <strong>cookie<\/strong> banner che ti porter\u00e0 a una dichiarazione pi\u00f9 dettagliata. <\/p>\n\n\n\n<p>Qui troverai tutte le informazioni su come i tuoi dati vengono gestiti, conservati e protetti, oltre ai tuoi diritti legali in materia di protezione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, l&#8217;approccio multilivello \u00e8 progettato per rendere le informazioni sulla privacy pi\u00f9 digeribili, fornendoti prima le informazioni essenziali e poi dettagli pi\u00f9 specifici se vuoi saperne di pi\u00f9. <\/p>\n\n\n\n<p>Come avvocato esperto di privacy, il mio consiglio \u00e8 di prestare sempre attenzione a queste informazioni e di esercitare i tuoi diritti se senti che i tuoi dati non vengono trattati correttamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Posso utilizzare gli standard del settore pubblicitario o gli &#8220;strumenti di consenso sui cookie&#8221; per progettare un banner sui cookie?<\/h3>\n\n\n\n<p>In linea di principio s\u00ec, a condizione che le norme sulla protezione dei dati (in particolare il GDPR) siano pienamente rispettate.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l\u2019autorit\u00e0 per la protezione dei dati sconsiglia vivamente di utilizzare tali standard o strumenti incondizionatamente.&nbsp;Il fatto che siano offerti su Internet non significa automaticamente che rispettino le norme sulla protezione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sono responsabile della protezione dei dati se vengono impostati o letti cookie sul mio sito web?<\/h3>\n\n\n\n<p>Se gestisci un sito web che utilizza <strong>cookie<\/strong>, \u00e8 importante sapere che hai delle responsabilit\u00e0 legali. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il GDPR se i <strong>cookie<\/strong> sul tuo sito raccolgono dati personali degli utenti, tu sei considerato responsabile di questi dati. Questo significa che devi assicurarti che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle norme sulla privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>Non importa se i <strong>cookie<\/strong> sono impostati direttamente dal tuo sito o se sono generati da codici di terze parti, come gli script di pubblicit\u00e0. Se i <strong>cookie<\/strong> raccolgono dati personali, la legge ti vede come responsabile (o co-responsabile insieme ad altri) per quei dati. Ad esempio, se un annuncio su un sito raccoglie informazioni sugli interessi dell&#8217;utente, anche se non hai accesso diretto a quelle informazioni, sei comunque responsabile.<\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, questo significa che devi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informare gli utenti che il tuo sito utilizza <strong>cookie<\/strong> e per quali scopi.<\/li>\n\n\n\n<li>Ottenere il loro consenso prima di impostare <strong>cookie<\/strong> non strettamente necessari.<\/li>\n\n\n\n<li>Assicurarti che gli utenti possano facilmente revocare il loro consenso.<\/li>\n\n\n\n<li>Avere una politica sulla privacy che spiega in dettaglio come vengono gestiti i dati personali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cosa-sta-facendo-google\">Cosa sta facendo Google?<a href=\"mailto:?subject=Cookie,%20comincia%20il%20lungo%20addio.%20Ma%20la%20privacy%20resta%20in%20pericolo&amp;body=https:\/\/www.cybersecurity360.it\/legal\/privacy-dati-personali\/cookie-comincia-il-lungo-addio-ma-la-privacy-resta-in-pericolo\/\"><\/a><\/h3>\n\n\n\n<p>Google sta testando una nuova funzionalit\u00e0 nel suo browser Chrome che limita l&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> di terze parti, quei piccoli file che tracciano la tua attivit\u00e0 online per scopi come l&#8217;analisi dei dati e la personalizzazione della pubblicit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo cambiamento inizier\u00e0 come un esperimento che coi<\/p>\n\n\n\n<p>nvolger\u00e0 l&#8217;1% degli utenti di Chrome in tutto il mondo, il che equivale a circa 30 milioni di persone. L&#8217;obiettivo \u00e8 di espandere questa funzionalit\u00e0 a tutti gli utenti entro la fine dell&#8217;anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo cambiamento, che al momento coinvolge l&#8217;1% degli utenti e si prevede sar\u00e0 completato entro la fine del 2024, segna la fine di un&#8217;era per una tecnologia che \u00e8 stata fondamentale fin dagli inizi di Internet.<\/p>\n\n\n\n<p>A differenza di Chrome, altri browser come Safari di Apple e Mozilla Firefox hanno gi\u00e0 introdotto funzionalit\u00e0 simili per bloccare i <strong>cookie<\/strong> di terze parti. <\/p>\n\n\n\n<p>Google suggerisce che questa mossa \u00e8 un passo verso una maggiore privacy online, consentendo agli utenti selezionati casualmente di scegliere se vogliono navigare con pi\u00f9 privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>Il vicepresidente di Google, Anthony Chavez, ha sottolineato l&#8217;intenzione dell&#8217;azienda di procedere con cautela, assicurandosi che i siti web continuino a funzionare correttamente senza <strong>cookie<\/strong> di terze parti. <\/p>\n\n\n\n<p>In caso di problemi con i siti web a causa della mancanza di <strong>cookie<\/strong>, Chrome offrir\u00e0 agli utenti la possibilit\u00e0 di riattivarli temporaneamente per quel sito specifico.<\/p>\n\n\n\n<p>Google riconosce l&#8217;importanza dei <strong>cookie<\/strong> per i siti web che si affidano alla pubblicit\u00e0 per generare entrate, anche se alcuni utenti trovano la pubblicit\u00e0 basata sui <strong>cookie<\/strong> invadente e fastidiosa, specialmente quando gli annunci seguono gli utenti da un sito all&#8217;altro dopo aver visitato una pagina web o fatto un acquisto online.<\/p>\n\n\n\n<p>Google sta adottando un approccio graduale con il progetto <strong>Privacy Sandbox<\/strong>, che mira a sviluppare nuove tecnologie per sostituire i <strong>cookie<\/strong> di terze parti senza compromettere la capacit\u00e0 degli sviluppatori di fornire contenuti e annunci pubblicitari rilevanti. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-privacy-sandbox-di-google\">Il Privacy Sandbox di Google <\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Google Rivoluziona la Privacy su Chrome: Addio ai Cookie di Terze Parti<\/h3>\n\n\n\n<p>Google sta per compiere un passo audace nella protezione della privacy degli utenti di Chrome, con l&#8217;obiettivo di riformare il modo in cui la navigazione web viene tracciata e monetizzata. <\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217;  un&#8217;iniziativa annunciata nel 2019, con l&#8217;obiettivo di sviluppare una serie di standard aperti per migliorare la privacy degli utenti su internet, mantenendo al contempo la possibilit\u00e0 per i siti web di mostrare pubblicit\u00e0 personalizzata. <\/p>\n\n\n\n<p>A partire dal 4 gennaio, il colosso della ricerca inizier\u00e0 a testare una nuova funzionalit\u00e0 denominata &#8220;Tracking Protection&#8221;, che mira a limitare l&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> di terze parti &#8211; quei piccoli file digitali utilizzati da molti siti web per monitorare l&#8217;attivit\u00e0 degli utenti online.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa funzionalit\u00e0 sar\u00e0 inizialmente rilasciata a un piccolo gruppo di utenti, appena l&#8217;1% degli utilizzatori di Chrome a livello mondiale, come parte di una fase di test che prelude all\u2019eliminazione totale dei <strong>cookie<\/strong> di terze parti prevista per la seconda met\u00e0 del 2024. <\/p>\n\n\n\n<p>Gli utenti selezionati casualmente per questa sperimentazione saranno informati da Google tramite una notifica non appena apriranno Chrome su desktop o Android.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;innovazione di Google non \u00e8 un fulmine a ciel sereno: l&#8217;azienda lavora al progetto di abolire i <strong>cookie<\/strong> di terze parti dal 2020, inserendolo poi nella cosiddetta &#8220;Privacy Sandbox&#8221;, un&#8217;iniziativa volta a trasmettere agli inserzionisti dati di navigazione anonimi. <\/p>\n\n\n\n<p>Tradizionalmente, la pubblicit\u00e0 online si basava sull&#8217;uso di <strong>cookie<\/strong> di terze parti per tracciare gli utenti attraverso diversi siti web e raccogliere dati sui loro comportamenti di navigazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Questi dati venivano poi utilizzati per costruire profili dettagliati degli utenti e targetizzare annunci pubblicitari personalizzati. Tuttavia, questa pratica \u00e8 stata criticata per la sua invasivit\u00e0 e per i rischi che comporta in termini di privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Privacy Sandbox mira a limitare questa pratica e propone alternative che consentano la personalizzazione degli annunci senza che i singoli utenti vengano identificati o tracciati direttamente. <\/p>\n\n\n\n<p>Alcune delle tecnologie proposte includono:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Federated Learning of Cohorts (FLoC)<\/strong>: Questo metodo propone di raggruppare gli utenti in grandi gruppi (coorti) con interessi simili, senza identificare singolarmente gli utenti. Gli annunci verrebbero targetizzati verso queste coorti piuttosto che verso singoli utenti.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trust Tokens<\/strong>: Un sistema progettato per aiutare i siti web a distinguere tra utenti reali e attivit\u00e0 automatizzate (come i bot) senza dover tracciare l&#8217;attivit\u00e0 individuale degli utenti attraverso il web.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>TURTLEDOVE<\/strong>: Un concetto che permette agli inserzionisti di targetizzare gli annunci basandosi sugli interessi degli utenti senza sapere chi sono questi utenti, con un processo di decisione che avviene interamente sul dispositivo dell&#8217;utente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il Privacy Sandbox \u00e8 ancora in fase di sviluppo e discussione, con Google che sta lavorando con l&#8217;industria pubblicitaria, i gruppi per la privacy, e altri stakeholder per definire e implementare queste nuove tecnologie. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;idea \u00e8 quella di trovare un equilibrio tra la privacy degli utenti e le necessit\u00e0 degli editori e degli inserzionisti di finanziare i contenuti e i servizi online tramite la pubblicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obiettivo \u00e8 bilanciare la privacy degli utenti con le esigenze degli inserzionisti e dei proprietari di siti web.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-una-discussione-vivace\">Una discussione vivace<\/h4>\n\n\n\n<p>La discussione sull&#8217;impatto di questa mossa \u00e8 vivace. <\/p>\n\n\n\n<p>Mentre alcuni vedono in essa un passo avanti verso una maggiore tutela della privacy online, altri esprimono preoccupazione per le potenziali nuove tecnologie che potrebbero sostituire i <strong>cookie<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Il timore \u00e8 che queste nuove soluzioni possano sembrare meno invasive in superficie ma che non offrano realmente un miglioramento sostanziale della riservatezza degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>La transizione \u00e8 ancora in corso e il settore si sta adattando. <\/p>\n\n\n\n<p>I siti web sono incoraggiati a testare i nuovi strumenti proposti da Google e a dare il loro feedback per assicurarsi che le nuove tecnologie rispondano alle loro esigenze senza compromettere la privacy degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p> Il dibattito su come bilanciare privacy e personalizzazione continuer\u00e0 sicuramente nei prossimi anni, mentre ci avviciniamo alla scadenza del 2024 stabilita da Google per la completa eliminazione dei <strong>cookie<\/strong> di terze parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli utenti, \u00e8 importante rimanere informati su come i loro dati vengono raccolti e utilizzati online e su come le impostazioni del browser possono influenzare la loro privacy. <\/p>\n\n\n\n<p>Con Chrome, gli utenti possono gi\u00e0 gestire le impostazioni dei <strong>cookie<\/strong> attraverso le opzioni di privacy e sicurezza, scegliendo se consentire o bloccare i <strong>cookie<\/strong> di terze parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Mentre Google continua a lavorare su questa transizione, il mondo digitale osserva attentamente per capire quale sar\u00e0 l&#8217;impatto su privacy, pubblicit\u00e0 e analisi del traffico web. La rimozione dei <strong>cookie<\/strong> di terze parti da Chrome potrebbe essere solo l&#8217;inizio di una serie di cambiamenti pi\u00f9 ampi nell&#8217;ecosistema digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>La crescente sensibilizzazione riguardo alle minacce alla privacy online ha spinto le autorit\u00e0 europee a prendere provvedimenti pi\u00f9 severi e ha influenzato notevolmente le industrie tecnologiche a rivedere le loro politiche di tracciamento degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p> In questo contesto, browser come Firefox di Mozilla e Safari di Apple hanno gi\u00e0 da tempo imposto limitazioni significative all&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> di terze parti, una pratica che Apple ha esteso anche al tracciamento attraverso le app.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-ruolo-del-dsa-e-dma\">Il ruolo del DSA e DMA<\/h3>\n\n\n\n<p>Questi cambiamenti sono stati in parte catalizzati dalla regolamentazione europea, in particolare con l&#8217;introduzione del Digital Services Act (DSA) e del Digital Markets Act (DMA), che hanno l&#8217;obiettivo di creare un ambiente digitale pi\u00f9 sicuro e di regolare il mercato online imponendo obblighi pi\u00f9 stringenti alle piattaforme considerate &#8220;gatekeeper&#8221; del mercato digitale. <\/p>\n\n\n\n<p>Questi atti legislativi rappresentano un punto di svolta per la Strategia europea per il digitale, mirando a rafforzare la tutela dei consumatori e la concorrenza leale nel mercato interno.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA) sono due importanti regolamenti dell&#8217;Unione Europea che mirano a creare un ambiente digitale pi\u00f9 sicuro e aperto. <\/p>\n\n\n\n<p>Questi regolamenti influenzeranno la politica dei <strong>cookie<\/strong> e, pi\u00f9 in generale, le pratiche di gestione dei dati personali online. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-digital-services-act-dsa\"><strong>Digital Services Act (DSA)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Il DSA si concentra sulla protezione dei consumatori e sulla lotta contro i contenuti illegali online. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche se non tratta direttamente la politica dei <strong>cookie<\/strong>, avr\u00e0 un impatto indiretto sulla privacy online. <\/p>\n\n\n\n<p>Il DSA richieder\u00e0 maggiore trasparenza su come i servizi online gestiscono i dati degli utenti e potrebbe portare a regole pi\u00f9 stringenti su come i <strong>cookie<\/strong> possono essere utilizzati per tracciare gli utenti e raccogliere dati personali.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-digital-markets-act-dma\">Digital Markets Act (DMA)<\/h4>\n\n\n\n<p>Il DMA mira a promuovere la concorrenza e a prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte delle grandi piattaforme online, definite &#8220;gatekeeper&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo regolamento potrebbe cambiare la politica dei <strong>cookie<\/strong> in quanto potrebbe limitare la capacit\u00e0 di queste piattaforme di usare i dati raccolti dai <strong>cookie<\/strong> per rafforzare la propria posizione di mercato. <\/p>\n\n\n\n<p>Il DMA potrebbe imporre che i gatekeeper offrano agli utenti maggiori opzioni per il consenso all&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong>, contribuendo cos\u00ec a un maggiore controllo da parte degli utenti su come i loro dati vengono utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, sebbene il DSA e il DMA non si occupino direttamente della regolamentazione dei <strong>cookie<\/strong>, entrambi influenzeranno la gestione dei dati personali online. <\/p>\n\n\n\n<p>Si prevede che queste leggi porteranno a una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online e a un aumento della protezione della privacy degli utenti, compreso un uso pi\u00f9 responsabile dei cookie. <\/p>\n\n\n\n<p>Gli utenti avranno pi\u00f9 controllo sui loro dati e le aziende dovranno essere pi\u00f9 trasparenti su come vengono utilizzate le informazioni personali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-evoluzione-della-privacy-online-oltre-i-cookie-tradizionali\">L&#8217;evoluzione della Privacy Online: Oltre i Cookie Tradizionali<\/h3>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;era digitale, la privacy degli utenti \u00e8 diventata una questione centrale, sollevando interrogativi sulla capacit\u00e0 delle leggi esistenti di proteggere efficacemente i dati personali nell&#8217;ambiente online in rapida evoluzione. <\/p>\n\n\n\n<p>Il GDPR e la vasta e preziosa giurisprudenza dei vari Garanti europei che si \u00e8 sviluppata riguardo ai <strong>cookie<\/strong> negli ultimi anni continuano a essere punti di riferimento fondamentali. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo si traduce concretamente nella necessit\u00e0 di garantire la liceit\u00e0 del trattamento dei dati degli utenti prima di procedere e nell&#8217;attenta valutazione degli effettivi impatti che i nuovi strumenti potrebbero avere sulla riservatezza dei dati degli utenti, proprio come \u00e8 stato fatto finora per i <strong>cookie<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Da questo punto di vista, \u00e8 importante sottolineare che nulla \u00e8 cambiato.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, c&#8217;\u00e8 il rischio che le nuove tecnologie, nonostante le loro pretese di maggiore rispetto per la privacy, possano essere complesse e difficili da comprendere per gli utenti, portando a una nuova &#8220;zona grigia&#8221; dove la privacy potrebbe essere compromessa in modi non ancora pienamente compresi o regolamentati.<\/p>\n\n\n\n<p> Le aziende devono perseguire trasparenza e responsabilit\u00e0 nell&#8217;introduzione di nuove tecnologie, mentre gli utenti devono continuare a informarsi e a esercitare i propri diritti. La legislazione deve evolvere insieme alla tecnologia per garantire che la privacy online non sia solo una promessa, ma una realt\u00e0 tangibile e protetta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il Cookie Pledge e la Cookie Fastigue: Un Passo Avanti nella Tutela della Privacy Online<\/h3>\n\n\n\n<p>La navigazione online \u00e8 diventata una parte integrante della vita quotidiana, ma con essa cresce anche la preoccupazione per la privacy e la gestione dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Recentemente, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha accolto con favore un&#8217;iniziativa volontaria della Commissione UE, nota come &#8220;<strong>cookie<\/strong> pledge&#8221;, che mira a proteggere i diritti fondamentali degli utenti online, garantendo loro la capacit\u00e0 di effettuare scelte informate e consapevoli.<\/p>\n\n\n\n<p>In un panorama digitale dove la privacy degli utenti \u00e8 sempre pi\u00f9 al centro dell&#8217;attenzione, nasce il &#8220;<strong>Cookie<\/strong> Pledge&#8221;, un&#8217;iniziativa volontaria che invita le aziende ad adottare pratiche pi\u00f9 trasparenti nell&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> e di altre tecnologie di tracciamento. <\/p>\n\n\n\n<p>L'&#8221;Iniziativa <strong>Cookie<\/strong> Pledge&#8221; \u00e8 un&#8217;iniziativa sviluppata dalla Commissione Europea in risposta alle preoccupazioni relative al fenomeno noto come &#8220;<strong>cookie<\/strong> fatigue&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p>Il &#8220;<strong>cookie<\/strong> pledge&#8221; \u00e8 un impegno da parte delle aziende a rendere pi\u00f9 semplice per gli utenti il controllo dei <strong>cookie<\/strong> e delle preferenze pubblicitarie personalizzate. Questo impegno dovrebbe aiutare a combattere la cosiddetta &#8220;fatica dei cookie&#8221;, ovvero quella sensazione di esasperazione che proviamo tutti quando ci viene chiesto ripetutamente di accettare cookie su ogni sito web che visitiamo.<\/p>\n\n\n\n<p>Un punto chiave del &#8220;<strong>cookie<\/strong> pledge&#8221; \u00e8 la gestione del consenso. Se un utente decide di non accettare i <strong>cookie<\/strong>, la sua scelta dovrebbe essere rispettata per almeno un anno, eliminando la necessit\u00e0 di ripetere la stessa decisione ad ogni visita. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo aspetto \u00e8 cruciale perch\u00e9 il consenso deve essere espresso attraverso un&#8217;azione affermativa; semplicemente continuare a navigare in un sito non equivale a dare il consenso.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altronde, la manifestazione del consenso \u00e8 molto importante, rammentando che chi utilizza <strong>cookie<\/strong> o simili tecnologie \u00e8 sempre tenuto a implementare meccanismi corretti tali da poter consentire di dimostrare \u2013 in qualsiasi momento \u2013 come e quando sia stato ottenuto un\u00a0<strong>valido consenso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;idea principale dietro al <strong>Cookie<\/strong> Pledge \u00e8 di dare agli utenti la possibilit\u00e0 di fare scelte efficaci riguardo ai modelli di pubblicit\u00e0 basati sul tracciamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo potrebbe potenzialmente permettere agli utenti di inserire le loro preferenze sui <strong>cookie<\/strong> nelle impostazioni del browser, invece di chiedere il consenso ogni volta che visitano un sito web. Una delle idee chiave \u00e8 di mostrare un banner sui <strong>cookie<\/strong> solo una volta all&#8217;anno all&#8217;utente.<\/p>\n\n\n\n<p>I principi preliminari del pledge mirano a garantire che gli utenti ricevano informazioni concrete su come i loro dati vengono utilizzati e le conseguenze dell&#8217;accettazione di diversi tipi di <strong>cookie<\/strong>. Questo darebbe agli utenti un maggiore controllo sul trattamento dei loro dati. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;iniziativa mira anche ad aumentare la trasparenza verso gli utenti su come un&#8217;organizzazione o un sito web utilizza i dati personali, in particolare per il tracciamento, la pubblicit\u00e0 e il finanziamento del servizio<\/p>\n\n\n\n<p>Questa iniziativa \u00e8 nata come risposta alle preoccupazioni riguardanti il fenomeno della &#8220;fatica dei <strong>cookie<\/strong>&#8221; o &#8220;affaticamento dei <strong>cookie<\/strong>&#8220;, che si verifica quando gli utenti sono sovraccarichi dalle frequenti richieste di consenso ai cookie durante la navigazione online. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obiettivo \u00e8 quello di semplificare la gestione dei <strong>cookie<\/strong> e le scelte pubblicitarie personalizzate da parte degli utenti, incoraggiando le aziende a impegnarsi volontariamente a seguire principi che facilitino queste procedure rispettando i diritti fondamentali degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il &#8220;<strong>Cookie<\/strong> Pledge&#8221; si configura come un patto di autoregolamentazione, un accordo che le societ\u00e0 possono sottoscrivere per dimostrare il loro impegno nel rispettare la privacy degli utenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Le linee guida di questo impegno si concentrano sulla trasparenza e sul consenso informato, pilastri fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della direttiva ePrivacy.<\/p>\n\n\n\n<p> Le compagnie che aderiscono al &#8220;<strong>Cookie<\/strong> Pledge&#8221; si impegnano a fornire agli utenti informazioni chiare e comprensibili sui <strong>cookie<\/strong> utilizzati, assicurando che il consenso sia ottenuto in maniera libera ed esplicita.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l&#8217;iniziativa ha sollevato alcune domande. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;European Data Protection Board (EDPB) ha risposto con una lettera alla Commissione Europea, evidenziando come il &#8220;<strong>Cookie<\/strong> Pledge&#8221; debba essere visto come un complemento alle normative esistenti e non come un sostituto. L&#8217;EDPB insiste sulla necessit\u00e0 di meccanismi di controllo efficaci che garantiscano l&#8217;attuazione degli impegni presi dalle aziende.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;EDPB Risponde alla Commissione Europea: Il Cookie Pledge tra Impegno Volontario e Privacy<\/h3>\n\n\n\n<p>Il 13 dicembre 2023, l&#8217;European Data Protection Board (EDPB) ha risposto favorevolmente all&#8217;iniziativa della Commissione Europea, esprimendo il suo sostegno al <strong>Cookie<\/strong> Pledge.  <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB ha accolto con favore l&#8217;iniziativa, promuovendo la discussione sull&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> e altri sistemi per tracciare la navigazione degli utenti online. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obiettivo dell&#8217;iniziativa \u00e8 di supportare la gestione dei <strong>cookie<\/strong> e le scelte di pubblicit\u00e0 personalizzate, rinforzando il controllo degli utenti sui loro dati personali e sulla privacy, in accordo al GDPR e alla direttiva ePrivacy<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB ha sottolineato che il consenso per l&#8217;accesso e l&#8217;archiviazione di dati in apparecchiature terminali deve essere espresso attivamente dagli utenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, nessun accesso o archiviazione di dati dovrebbe avvenire prima che il consenso sia concesso. Gli utenti devono essere in grado di revocare il consenso in qualsiasi momento<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l&#8217;EDPB ha ritenuto che per rendere effettivo il rifiuto o la revoca del consenso, potrebbe essere necessario registrare la decisione dell&#8217;utente per un certo periodo, al fine di ridurre la frequenza delle richieste di consenso che l&#8217;utente riceve<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, l&#8217;EDPB ha riconosciuto il potenziale delle applicazioni software di consentire agli utenti di proteggere le proprie apparecchiature terminali, e ha incoraggiato l&#8217;uso della privacy by design e by default in tali applicazioni<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB ha raccomandato, tuttavia, di non chiedere il consenso al trattamento (raccolta) dei dati personali per ridurre il fenomeno della &#8220;fatica dei <strong>cookie<\/strong>&#8220;. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l&#8217;EDPB ha sottolineato che l&#8217;adesione ai principi del <strong>Cookie<\/strong> Pledge da parte delle organizzazioni non equivale alla conformit\u00e0 con le leggi sulla protezione dei dati, e che le autorit\u00e0 di protezione dei dati rimangono competenti per esercitare i loro poteri quando necessario<\/p>\n\n\n\n<p>La lettera dell&#8217;EDPB \u00e8 un commento critico ma costruttivo, che valuta l&#8217;iniziativa alla luce del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della direttiva ePrivacy. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB riconosce l&#8217;importanza di incoraggiare le aziende a adottare standard pi\u00f9 elevati per la protezione della privacy, ma mette in guardia contro l&#8217;adozione di misure che potrebbero risultare insufficienti o non completamente allineate con il quadro normativo vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il &#8220;<strong>cookie<\/strong> pledge&#8221; richiede agli aderenti di impegnarsi volontariamente a rispettare principi di trasparenza e consenso degli utenti, ma l&#8217;EDPB sottolinea come questo non debba sostituirsi alle obbligazioni legali gi\u00e0 esistenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l&#8217;autorit\u00e0 europea evidenzia la necessit\u00e0 che tali iniziative siano accompagnate da meccanismi di controllo efficaci per garantire che gli impegni presi siano effettivamente rispettati.<\/p>\n\n\n\n<p>La risposta dell&#8217;EDPB \u00e8 un monito a non considerare l&#8217;iniziativa come un&#8217;alternativa alle norme GDPR, ma piuttosto come un complemento che pu\u00f2 contribuire a elevare la consapevolezza e migliorare le pratiche di gestione dei <strong>cookie<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo scambio tra EDPB e Commissione Europea \u00e8 un esempio del continuo lavoro di bilanciamento tra la promozione dell&#8217;innovazione digitale e la protezione della privacy individuale, un tema sempre pi\u00f9 rilevante nell&#8217;era dell&#8217;informazione.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB ha messo in evidenza alcuni punti chiave:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Gli utenti devono confermare esplicitamente il loro consenso attraverso un&#8217;azione positiva. Il semplice fatto di continuare a navigare su un sito web non pu\u00f2 essere interpretato come un consenso.<\/li>\n\n\n\n<li>Prima di poter ottenere un consenso valido, non \u00e8 necessario che vi sia un accesso o una memorizzazione di informazioni sul dispositivo dell&#8217;utente.<\/li>\n\n\n\n<li>Gli utenti devono avere l&#8217;opportunit\u00e0 di ritirare il loro consenso in qualsiasi momento e questo processo di revoca dovrebbe essere semplice e facilmente accessibile, garantendo che gli utenti siano ben informati su come procedere.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/b1bcf96f-5a44-4fb5-8531-6342477cc5bc.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Embed of b1bcf96f-5a44-4fb5-8531-6342477cc5bc.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-9ebe55a1-bcba-4ad3-b304-faa78a39bf83\" href=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/b1bcf96f-5a44-4fb5-8531-6342477cc5bc.pdf\">b1bcf96f-5a44-4fb5-8531-6342477cc5bc<\/a><a href=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/b1bcf96f-5a44-4fb5-8531-6342477cc5bc.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-9ebe55a1-bcba-4ad3-b304-faa78a39bf83\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2023-EDPB-su-Cookie-Pledge.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Embed of 2023-EDPB-su-Cookie-Pledge.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-947c2e0d-38cc-44fd-b6b0-28ff6f43d883\" href=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2023-EDPB-su-Cookie-Pledge.pdf\">2023-EDPB-su-Cookie-Pledge<\/a><a href=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2023-EDPB-su-Cookie-Pledge.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-947c2e0d-38cc-44fd-b6b0-28ff6f43d883\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-otto-mosse-della-ue-per-svegliare-la-privacy-la-rivoluzione-dei-cookie-spiegata\">Otto Mosse della UE per Svegliare la Privacy: La Rivoluzione dei Cookie Spiegata<\/h3>\n\n\n\n<p>Negli sviluppi recenti, la Commissione Europea ha preso un passo proattivo verso il miglioramento della consapevolezza e del controllo degli utenti sulla privacy online, in particolare per quanto riguarda i <strong>cookie<\/strong> e le tecnologie di tracciamento.<\/p>\n\n\n\n<p> Questa iniziativa \u00e8 una risposta alla crescente preoccupazione per il &#8220;<strong>cookie<\/strong> fatigue&#8221;, dove gli utenti sono sopraffatti dalle continue richieste di gestire le preferenze dei <strong>cookie<\/strong>, spesso senza una chiara comprensione delle implicazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La Commissione ha emesso una lettera che delinea otto punti di impegno rivolti alle aziende e organizzazioni che operano piattaforme online. <\/p>\n\n\n\n<p>I punti programmatici sono stati elaborati nel corso del 2023, in seguito ad audizioni e tavole rotonde effettuate alla presenza dei principali stakeholder, in particolare dei colossi del web che impiegano strumenti di tracciamento degli utenti. <\/p>\n\n\n\n<p>I punti, contenenti principi di alto livello, sono otto (lettere da A ad H), e l\u2019EDPB ha fornito indicazioni anche molto chiare su come attuarli. Vediamoli nel dettaglio.<\/p>\n\n\n\n<p>Questi punti incoraggiano un approccio pi\u00f9 trasparente e user-friendly ai meccanismi di consenso dei <strong>cookie<\/strong>, assicurando che i consumatori siano non solo informati ma anche abilitati a fare scelte efficaci riguardo ai modelli pubblicitari basati sul tracciamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha accolto con favore questa iniziativa, sottolineando che dovrebbe aiutare a proteggere i diritti e le libert\u00e0 fondamentali, in particolare nel contesto della protezione dei dati personali e della privacy. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB \u00e8 stato anche attivo nel fornire orientamenti, come l&#8217;adozione di linee guida sul Diritto di Accesso per chiarire come i soggetti dei dati possono esercitare i loro diritti sotto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).<\/p>\n\n\n\n<p>Uno degli obiettivi principali della lettera di impegno della Commissione \u00e8 combattere la complessit\u00e0 e l&#8217;oscurit\u00e0 spesso associate ai dialoghi di consenso dei <strong>cookie<\/strong>. Semplificando questi meccanismi, gli utenti possono aspettarsi un&#8217;esperienza pi\u00f9 diretta quando decidono se accettare o rifiutare i <strong>cookie<\/strong> e altre tecnologie di tracciamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per il pubblico generale, ci\u00f2 significa che ci sar\u00e0 uno sforzo concertato da parte di siti web e servizi online per ridurre l&#8217;onere della gestione delle impostazioni della privacy. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;iniziativa sottolinea l&#8217;importanza del consenso dato liberamente, informato, specifico e inequivocabile, come stabilito dal GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, l&#8217;impegno della Commissione Europea per migliorare la trasparenza del consenso dei <strong>cookie<\/strong> \u00e8 un passo significativo verso il ritorno del controllo sulla privacy online agli utenti. Si allinea con sforzi pi\u00f9 ampi per assicurare che gli avanzamenti digitali non avvengano a spese dei diritti e delle libert\u00e0 individuali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-in-sintesi\">In sintesi<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Principio A<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Non \u00e8 necessario ottenere il consenso per i <strong>cookie<\/strong> essenziali.<\/li>\n\n\n\n<li>Le informazioni sui <strong>cookie<\/strong> essenziali e sul legittimo interesse non devono essere incluse nella richiesta di consenso.<\/li>\n\n\n\n<li><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&#8220;Quando parliamo di siti web e di &#8216;<strong>cookie<\/strong> essenziali&#8217;, ci riferiamo a quei piccoli file che sono strettamente necessari perch\u00e9 il sito funzioni correttamente; per esempio, per mantenere attiva la vostra sessione dopo che vi siete loggati. Per questi cookie non \u00e8 richiesto il vostro consenso esplicito, perch\u00e9 sono indispensabili per il servizio che state utilizzando.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l&#8217;Ente Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha sottolineato che questo non significa che gli operatori dei siti web possono fare ci\u00f2 che vogliono. Anche se non hanno bisogno del vostro consenso per questi <strong>cookie<\/strong> essenziali, sono comunque obbligati a informarvi del loro utilizzo, rispettando gli articoli 12-14 del GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati. In pratica, devono dirvi quali informazioni raccolgono e perch\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i <strong>cookie<\/strong> non essenziali, quelli usati per tracciare il vostro comportamento online a fini pubblicitari o di analisi, la situazione \u00e8 diversa. Qui entra in gioco il concetto di &#8216;legittimo interesse&#8217;, che \u00e8 un po&#8217; pi\u00f9 complicato. L&#8217;EDPB ha ribadito che non si pu\u00f2 raccogliere dati basandosi su questo principio senza un&#8217;attenta valutazione e senza il consenso dell&#8217;utente. Un esempio lampante \u00e8 la sanzione inflitta a Meta, la societ\u00e0 dietro Facebook e Instagram, il 31 ottobre 2023: l&#8217;EDPB ha imposto delle regole molto stringenti su come e quando le aziende possono affermare di avere un &#8216;legittimo interesse&#8217; a trattare i vostri dati senza il consenso.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, &#8216;nessun consenso richiesto&#8217; non equivale a &#8216;nessuna regola da seguire&#8217;. Gli operatori dei siti web devono sempre informarvi e, in molti casi, ottenere il vostro consenso prima di usare i vostri dati personali.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Principi B, C e D<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>B<\/strong>: Gli utenti devono essere informati in anticipo se il contenuto \u00e8 parzialmente finanziato dalla pubblicit\u00e0.  Quando il contenuto \u00e8 finanziato almeno in parte dalla pubblicit\u00e0, gli utenti devono essere informati in anticipo quando accedono al sito web\/app per la prima volta. Ad esempio, se un&#8217;azienda guadagna esponendo gli utenti a pubblicit\u00e0 basata sul tracciamento e raccogliendo informazioni sul comportamento online dei consumatori tramite tracker, o vendendo il diritto di inserire tracker sui dispositivi degli utenti attraverso siti web, gli utenti devono essere informati in modo adeguato per poter esprimere il loro consenso libero e evitare atteggiamenti manipolativi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>C<\/strong>: I modelli di business devono essere presentati in modo chiaro, con conseguenze esplicite dell&#8217;accettazione o rifiuto dei tracker. Ogni modello di business sar\u00e0 presentato in modo conciso, chiaro e facile da comprendere. Questo includer\u00e0 spiegazioni chiare sulle conseguenze dell&#8217;accettazione o del rifiuto dei tracker. <\/li>\n\n\n\n<li>La chiarezza \u00e8 fondamentale, specialmente quando si tratta di modelli di business basati sui cookie. Pertanto, sono necessarie opzioni chiare ed esaustive per rappresentare agli utenti le varie scelte, come accettare la pubblicit\u00e0 basata sul tracciamento, acconsentire ad altri tipi di pubblicit\u00e0 o pagare un compenso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D<\/strong>: Se la pubblicit\u00e0 basata sul tracciamento \u00e8 un&#8217;opzione, deve esistere anche l&#8217;alternativa di una pubblicit\u00e0 meno invasiva.<\/li>\n\n\n\n<li>Se viene proposta la pubblicit\u00e0 basata sul tracciamento o l&#8217;opzione del pagamento di una tariffa, i consumatori avranno sempre la scelta aggiuntiva di un&#8217;altra forma di pubblicit\u00e0 meno invasiva della privacy. Sono pochi, se non pochissimi, gli utenti che scelgono di pagare. In ogni caso, questa non sembra essere la via alternativa e soprattutto credibile al monitoraggio del comportamento online.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Principio E<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Non \u00e8 necessario un consenso separato per ogni tracker se l&#8217;utente accetta la pubblicit\u00e0; informazioni dettagliate sui tipi di <strong>cookie<\/strong> pubblicitari dovrebbero essere disponibili. <\/li>\n\n\n\n<li> Il principio si basa sull&#8217;assunto che il consenso ai <strong>cookie<\/strong> per scopi pubblicitari non dovrebbe essere richiesto per ogni singolo tracker. <\/li>\n\n\n\n<li>Per gli utenti interessati, dovrebbero essere fornite maggiori informazioni sulle tipologie di <strong>cookie<\/strong> utilizzati a fini pubblicitari, con la possibilit\u00e0 di effettuare una selezione pi\u00f9 mirata in un secondo livello. <\/li>\n\n\n\n<li>In pratica, quando gli utenti accettano di ricevere pubblicit\u00e0, \u00e8 importante definire chiaramente come ci\u00f2 avvenga e se vengono utilizzati cookie, inclusi quelli di terze parti. Non dovrebbe essere necessario controllare ogni singolo tracker, altrimenti la scelta diventerebbe inefficace e potrebbe portare gli utenti a premere semplicemente &#8220;accetta tutto&#8221; o &#8220;rifiuta tutto&#8221; senza leggere le informazioni complete.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Principio F<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Non sar\u00e0 richiesto un consenso separato per i <strong>cookie<\/strong> utilizzati per gestire il modello pubblicitario scelto dal consumatore (ad esempio i <strong>cookie<\/strong> per misurare le prestazioni di un annuncio specifico o per eseguire pubblicit\u00e0 contestuale), poich\u00e9 i consumatori hanno gi\u00e0 espresso la loro scelta riguardo a uno dei modelli di business. <\/li>\n\n\n\n<li>Poich\u00e9 l&#8217;utente accetta il modello di business pubblicitario e poich\u00e9 c&#8217;\u00e8 la necessit\u00e0, da parte dell&#8217;azienda, di misurare le prestazioni dei servizi pubblicitari, \u00e8 opportuno prevedere che i <strong>cookie<\/strong> non strettamente necessari per erogare un servizio pubblicitario specifico richiedano un consenso separato, considerando anche le diverse finalit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Principio G<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Non si dovrebbe chiedere il consenso per i <strong>cookie<\/strong> pi\u00f9 di una volta all&#8217;anno. Il rifiuto dell&#8217;utente deve essere registrato senza usare identificatori unici. <\/li>\n\n\n\n<li> \u00c8 necessario utilizzare un <strong>cookie<\/strong> per registrare il rifiuto del consumatore al fine di rispettare la sua scelta.  L&#8217;EDPB ritiene ragionevole aspettare almeno un anno prima di richiedere nuovamente il consenso. Inoltre, l&#8217;EDPB sottolinea che il registro del &#8220;consenso negativo&#8221; basato sui <strong>cookie<\/strong> non deve contenere un identificatore univoco, ma informazioni generiche, un flag o un codice comune a tutti gli utenti che hanno rifiutato il consenso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Principio H<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Devono essere accettate le preferenze pre-registrate dagli utenti sui <strong>cookie<\/strong> attraverso applicazioni specifiche. <\/li>\n\n\n\n<li>In pratica,\u00a0<strong>gli utenti se decidono di rifiutare sistematicamente devono essere messi in grado di poterlo fare<\/strong>. <\/li>\n\n\n\n<li>In caso di decisioni automatizzate, infatti l\u2019EDPB riconosce la capacit\u00e0 dei software di consentire agli utenti di proteggere le proprie apparecchiature terminali, incoraggiando l\u2019impiego della protezione dei dati per impostazione predefinita o di progettazione, ma con\u00a0<strong>la dovuta cautela<\/strong>\u00a0specie con riferimento al \u201cs\u00ec\u201d predefinito che in linea teorica non costituisce di per s\u00e9 stesso un valido consenso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-sentenza-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-cgue-nel-caso-fashion-id-vs-verbraucherzentrale-nrw\">La sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (CGUE) nel caso Fashion ID vs Verbraucherzentrale NRW <\/h3>\n\n\n\n<p>La sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (CGUE) nel caso Fashion ID vs Verbraucherzentrale NRW riguarda la raccolta e l&#8217;utilizzo dei dati personali degli utenti da parte dei fornitori di servizi online. <\/p>\n\n\n\n<p>La Fashion ID, un&#8217;impresa di abbigliamento di moda online, aveva inserito nel proprio sito il plug-in social &#8220;Mi piace&#8221; di Facebook. Questo ha portato alla trasmissione di alcuni dati personali dei visitatori del sito a Facebook Ireland, senza il consenso degli utenti e in violazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni relative alla protezione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>La Verbraucherzentrale NRW, un&#8217;associazione di pubblica utilit\u00e0 per la tutela degli interessi dei consumatori, ha contestato alla Fashion ID questa pratica e ha proposto un&#8217;azione inibitoria per farla cessare. La Fashion ID ha contestato la decisione, sostenendo che non aveva alcuna influenza sui dati trasmessi dal browser del visitatore del suo sito Internet n\u00e9 sulla questione se e, eventualmente, in che modo Facebook Ireland li avrebbe utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=216555&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1617054\">La sentenza <\/a>ha stabilito alcuni principi importanti in materia di protezione dei dati e responsabilit\u00e0 condivisa.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, la sentenza ha chiarito che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il gestore di un sito web che integra il pulsante &#8220;Mi piace&#8221; di Facebook o altri plugin sociali simili pu\u00f2 essere considerato responsabile, insieme a Facebook, della raccolta e trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito.<\/li>\n\n\n\n<li>Questa condivisione della responsabilit\u00e0 si verifica perch\u00e9 sia il sito web che Facebook traggono beneficio dalla raccolta dei dati (il sito per l&#8217;aumento dell&#8217;interattivit\u00e0 e la visibilit\u00e0, Facebook per le informazioni raccolte tramite il pulsante).<\/li>\n\n\n\n<li>La responsabilit\u00e0 del gestore del sito web \u00e8 limitata alle fasi della raccolta e trasmissione dei dati che sono sotto il suo controllo diretto. Non \u00e8 responsabile per il successivo trattamento dei dati da parte di Facebook, una volta che questi sono stati trasmessi.<\/li>\n\n\n\n<li>I siti web devono ottenere il consenso esplicito degli utenti prima di trasmettere i dati a Facebook attraverso tali strumenti. Non possono basarsi sul consenso implicito.<\/li>\n\n\n\n<li>Gli utenti devono essere informati in modo chiaro e comprensibile sul fatto che i loro dati verranno raccolti e trasmessi a Facebook quando utilizzano il pulsante &#8220;Mi piace&#8221; o altri plugin sociali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Questa sentenza sottolinea l&#8217;importanza del consenso informato e della trasparenza nella raccolta dei dati personali online. <\/p>\n\n\n\n<p>Per i gestori di siti web, significa che devono essere molto attenti a come integrano funzionalit\u00e0 di terze parti che potrebbero raccogliere dati personali e assicurarsi di avere procedure adeguate per ottenere il consenso degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi l&#8217;operatore di un sito web che incorpora un plugin di social media pu\u00f2 essere considerato titolare del trattamento insieme al fornitore del plugin per le operazioni di raccolta e trasmissione dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p> Il consenso deve essere ottenuto prima della raccolta e trasmissione dei dati al fornitore del plugin<\/p>\n\n\n\n<p>Nella risposta dell&#8217;EDPB alla Commissione per la protezione dei dati personali della Corea del Sud, su chi dovrebbe essere ottenuto il consenso per l&#8217;installazione dei cookie, se il gestore del sito web o il fornitore del plug-in (Reti sociali) Si afferma che:<br><br>&#8220;Il consenso raccolto dal gestore del sito web si riferisce solo all&#8217;operazione o all&#8217;insieme di operazioni che comportano il trattamento di dati personali rispetto alle quali il gestore determina effettivamente i fini e i mezzi.<br><br>&#8220;Di conseguenza, l&#8217;ottenimento del consenso da parte del gestore di un sito web non nega n\u00e9 diminuisce in alcun modo l&#8217;obbligo del fornitore del social network di assicurarsi che l&#8217;interessato abbia fornito un valido consenso per il trattamento di cui \u00e8 responsabile, sia in qualit\u00e0 di contitolare del trattamento che in qualit\u00e0 di titolare unico&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-linee-guida-7-2020-dell-edpb\">Le Linee Guida 7\/2020 dell&#8217;EDPB<\/h3>\n\n\n\n<p>Il documento &#8220;Linee guida 07:2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR&#8221; fornisce chiarimenti sui ruoli e le responsabilit\u00e0 di varie entit\u00e0 nel contesto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). <\/p>\n\n\n\n<p>Il documento si concentra sulla definizione di titolare del trattamento, contitolari del trattamento, responsabile del trattamento, terzo\/destinatario e sulle conseguenze derivanti dai diversi ruoli attribuiti.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Titolare del Trattamento<\/h4>\n\n\n\n<p><em>Il titolare del trattamento \u00e8 definito come la persona fisica o giuridica, autorit\u00e0 pubblica, servizio o altro organismo che determina le finalit\u00e0 e i mezzi del trattamento dei dati personali, sia singolarmente che insieme ad altri. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il titolare del trattamento \u00e8 responsabile per il rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali e deve essere in grado di dimostrare tale conformit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contitolari del Trattamento<\/h4>\n\n\n\n<p><em>La contitolarit\u00e0 del trattamento si verifica quando due o pi\u00f9 soggetti partecipano congiuntamente alla determinazione d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>elle finalit\u00e0 e dei mezzi del trattamento dei dati personali. La partecipazione congiunta pu\u00f2 derivare da una decisione comune o da decisioni convergenti che si integrano a vicenda e sono necessarie affinch\u00e9 il trattamento abbia luogo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Responsabile del Trattamento<\/h4>\n\n\n\n<p><em>Il responsabile del trattamento \u00e8 l&#8217;entit\u00e0 che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento. Il responsabile non pu\u00f2 determinare le finalit\u00e0 del trattamento e deve seguire le istruzioni del titolare. Tuttavia, pu\u00f2 avere un certo margine di manovra per quanto riguarda le decisioni sui mezzi non essenziali del trattamento, come la scelta di hardware o software specifici.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Terzo\/Destinatario<\/h4>\n\n\n\n<p><em>Il documento fornisce anche definizioni per i termini &#8220;terzo&#8221; e &#8220;destinatario&#8221;, che si riferiscono a coloro che ricevono i dati personali, ma non sono n\u00e9 il titolare n\u00e9 il responsabile del trattamento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Conseguenze dei Diversi Ruoli<\/h4>\n\n\n\n<p>Il documento discute le implicazioni legali e le responsabilit\u00e0 associate a ciascuno di questi ruoli, sottolineando l&#8217;importanza di una chiara attribuzione dei ruoli per garantire la conformit\u00e0 al GDPR. Inoltre, vengono forniti esempi pratici per illustrare come questi concetti si applicano in situazioni reali.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, il documento mira a fornire una guida chiara sull&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione dei concetti di titolare del trattamento, contitolari del trattamento e responsabile del trattamento, nonch\u00e9 sulle responsabilit\u00e0 e le obbligazioni che ne derivano nel contesto del GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8216;European Data Protection Board, chiarisce come gestire situazioni in cui due o pi\u00f9 entit\u00e0 (come aziende o organizzazioni) gestiscono insieme i dati personali delle persone. Questo \u00e8 noto come &#8220;titolarit\u00e0 congiunta&#8221; del trattamento dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco cosa bisogna sapere in termini semplici:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Titolarit\u00e0 congiunta<\/strong>: Quando due o pi\u00f9 entit\u00e0 decidono insieme perch\u00e9 e come trattare i dati personali, sono considerate &#8220;contitolari&#8221;. Questo significa che devono collaborare e stabilire chiaramente i loro ruoli e responsabilit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finalit\u00e0 e mezzi<\/strong>: Le entit\u00e0 devono definire l&#8217;obiettivo (la &#8220;finalit\u00e0&#8221;) del trattamento dei dati (per esempio, per migliorare un servizio) e il modo in cui questi dati saranno trattati (i &#8220;mezzi&#8221;).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Consenso valido<\/strong>: Prima di iniziare a trattare i dati, devono ottenere un consenso chiaro e informato dalle persone interessate. Il consenso non pu\u00f2 essere vago o ottenuto tramite inganno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fornire l&#8217;informativa<\/strong>: Le persone devono essere informate in modo trasparente su come i loro dati verranno usati e da chi. Devono anche sapere come possono ritirare il loro consenso se cambiano idea.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Responsabilit\u00e0 della raccolta del consenso<\/strong>: Pu\u00f2 dipendere da quale entit\u00e0 ha il contatto diretto con l&#8217;utente o chi ha iniziato il trattamento dei dati. In alcuni casi, le entit\u00e0 possono decidere insieme chi deve raccogliere il consenso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La questione del consenso nel trattamento congiunto dei dati personali \u00e8 un tema delicato e importante nel diritto della privacy. Secondo l&#8217;EDPB, l&#8217;European Data Protection Board, quando pi\u00f9 entit\u00e0 (come aziende o organizzazioni) sono coinvolte nella gestione dei dati personali, ci sono delle regole precise da seguire per il consenso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco un modo semplice per capirlo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nominare tutte le organizzazioni<\/strong>: Quando dai il tuo consenso a un&#8217;azienda per utilizzare i tuoi dati, devi sapere esattamente chi sono tutte le entit\u00e0 che lo gestiranno. Se pi\u00f9 aziende sono coinvolte, tutte devono essere nominate nel momento in cui dai il consenso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trasparenza se i contitolari cambiano<\/strong>: Se al momento del tuo consenso iniziale non tutti i contitolari sono noti, o se in seguito si aggiungono nuovi titolari che vogliono usare il consenso originale, l&#8217;azienda che ha raccolto il tuo consenso deve informarti di questi cambiamenti.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ulteriori consensi<\/strong>: Se si aggiungono nuovi titolari del trattamento, potrebbe essere necessario ottenere un nuovo consenso da te. Ad esempio, se un sito web ha un plugin di un social media che raccoglie i dati, il social media potrebbe dover raccogliere ulteriori consensi se vuole usare quei dati per scopi diversi da quelli originariamente concordati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In pratica, questo significa che le aziende devono essere molto chiare su chi sta raccogliendo i dati e per quale motivo. Devono anche essere pronte ad aggiornarti e a chiederti ulteriori consensi se la situazione cambia. Questo \u00e8 fondamentale per garantire che i tuoi diritti alla privacy siano rispettati e che tu abbia il controllo sui tuoi dati personali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-linee-guida-8-2020-dell-edpb\">Le Linee Guida 8\/2020 dell&#8217;EDPB<\/h3>\n\n\n\n<p>Il documento &#8220;Linee Guida 8\/2020 sul targeting degli utenti di social media&#8221; fornisce una panoramica dettagliata sulle pratiche di targeting degli utenti sui social media e le relative implicazioni per la privacy e la protezione dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Il documento presenta vari esempi per illustrare come funziona il targeting. In un esempio, una signora che ha installato un&#8217;app di social media sul suo smartphone viene geolocalizzata attraverso il GPS del suo dispositivo. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa informazione viene utilizzata da una pizzeria vicina, che utilizza la funzionalit\u00e0 di geotargeting del social media per inviare pubblicit\u00e0 mirate a persone che si trovano entro un chilometro dal suo locale. <\/p>\n\n\n\n<p>In un altro esempio, una signora che crea un account su una piattaforma di social media viene informata che i suoi dati personali saranno utilizzati per mostrare pubblicit\u00e0 mirate sulla sua pagina di social media. Questi dati possono essere raccolti direttamente dal fornitore di social media o attraverso <strong>cookie<\/strong> da altri siti web.<\/p>\n\n\n\n<p>Il documento sottolinea i rischi per i diritti e le libert\u00e0 degli utenti derivanti dal trattamento dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Tra questi rischi, vi \u00e8 la possibile mancanza di trasparenza e di controllo da parte dell&#8217;utente, l&#8217;uso imprevisto o indesiderato dei dati personali e le questioni relative alla protezione dei dati e ad altri diritti e libert\u00e0 fondamentali. Il documento fornisce anche orientamenti su come i fornitori di social media e i targeter dovrebbero gestire le responsabilit\u00e0 congiunte in conformit\u00e0 con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/edpb.europa.eu\/our-work-tools\/our-documents\/guidelines\/guidelines-82020-targeting-social-media-users_it\">Le Linee Guida 8\/2020 dell&#8217;EDPB <\/a>riguardano il targeting degli utenti sui social media, un argomento molto attuale e importante nell&#8217;era digitale. Ecco un riassunto delle questioni chiave che queste linee guida affrontano:<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, le Linee Guida 8\/2020 dell&#8217;EDPB mirano a fornire una struttura per garantire che il targeting degli utenti sui social media sia effettuato in conformit\u00e0 con le normative sulla protezione dei dati, come il GDPR. <\/p>\n\n\n\n<p>Per i gestori di piattaforme social e per le aziende che si impegnano nel marketing online, \u00e8 essenziale comprendere e applicare queste linee guida per operare legalmente e proteggere i diritti degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Linee Guida 8\/2020 dell&#8217;EDPB sono state introdotte per individuare i ruoli e le responsabilit\u00e0 dei fornitori delle piattaforme social e degli inserzionisti, con un chiaro ruolo di contitolarit\u00e0 e la necessit\u00e0 di adottare adeguate informative<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-lettera-dell-european-data-protection-board-edpb-alla-commissione-per-la-protezione-dei-dati-personali-della-sud-corea\">La lettera dell&#8217;European Data Protection Board (EDPB) alla Commissione per la protezione dei dati personali della Sud Corea<\/h3>\n\n\n\n<p>La lettera dell&#8217;European Data Protection Board (EDPB) risponde a due domande riguardanti le decisioni recenti della Commissione per la protezione dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>La prima domanda riguarda chi (l&#8217;operatore del sito web o il fornitore del plugin) \u00e8 obbligato a ottenere il consenso ai sensi del GDPR per la raccolta dei dati comportamentali online degli utenti utilizzando <strong>cookie<\/strong> e identificatori online. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (CGUE) in merito a Fashion ID vs Verbraucherzentrale NRW eV.<\/p>\n\n\n\n<p>La seconda domanda riguarda le pratiche di trattamento dei dati delle grandi aziende tecnologiche e le affermazioni avanzate da queste societ\u00e0, comprese le preoccupazioni su potenziali violazioni della protezione dei dati e della privacy. L&#8217;EDPB sottolinea che non pu\u00f2 fornire consulenza legale su casi specifici al di fuori del suo mandato, n\u00e9 rilasciare dichiarazioni generali su qualsiasi categoria di responsabili del trattamento e sulle loro pratiche in paesi terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l&#8217;EDPB ha fornito indicazioni sul concetto di titolarit\u00e0 congiunta, che si riferisce alla situazione in cui due o pi\u00f9 entit\u00e0 determinano congiuntamente le finalit\u00e0 e i mezzi del trattamento. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB ha chiarito che la qualifica di titolare del trattamento deve essere valutata con riferimento a ciascuna specifica attivit\u00e0 di trattamento dei dati. <\/p>\n\n\n\n<p>Riguardo alla decisione dei contitolari sulle modalit\u00e0 del trattamento, l&#8217;EDPB ha rilevato che &#8220;la scelta operata da un&#8217;entit\u00e0 di utilizzare per i propri scopi uno strumento o un altro sistema sviluppato da un&#8217;altra entit\u00e0, consentendo trattamento dei dati personali, equivarr\u00e0 probabilmente a una decisione congiunta sugli strumenti di tale trattamento da parte di tali soggetti&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB si richiama alle sue Linee Guida 8\/2020 <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-direttiva-eprivacy-o-gdpr-il-parere-5-2019-sull-interazione-tra-la-direttiva-e-privacy-nbsp-e-il-gdpr\">Direttiva ePrivacy o GDPR ? Il parere 5\/2019 sull&#8217;interazione tra la direttiva e-privacy&nbsp;e il GDPR<\/h3>\n\n\n\n<p> il Parere 5\/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) sull&#8217;interazione tra la direttiva e-privacy e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), adottato il 12 marzo 2019 esamina le questioni relative alle competenze, ai compiti e ai poteri delle autorit\u00e0 per la protezione dei dati nell&#8217;ambito dell&#8217;applicazione sia della direttiva e-privacy sia del GDPR, in particolare in situazioni in cui le operazioni di trattamento dei dati rientrano nell&#8217;ambito di applicazione di entrambi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sappiamo oramai tutti cosa \u00e8 il GDPR<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La direttiva ePrivacy <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8221; \u00e8 un testo che riguarda la Direttiva 2002\/58\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa direttiva mira all&#8217;armonizzazione delle disposizioni nazionali per garantire la protezione dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, in relazione al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e per assicurare la libera circolazione di tali dati e dei servizi di comunicazione elettronica all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea<\/p>\n\n\n\n<p>La direttiva ePrivacy (2002\/58\/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 12 luglio 2002, \u00e8 un documento legale che riguarda il trattamento dei dati personali e la protezione della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche. La direttiva mira a armonizzare le disposizioni nazionali per garantire la protezione dei diritti fondamentali e delle libert\u00e0, in particolare il diritto alla privacy, in relazione al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire la libera circolazione di tali dati e servizi di comunicazione elettronica all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea<\/p>\n\n\n\n<p>Principali disposizioni della direttiva ePrivacy includono:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Elaborazione dati<\/strong>: La direttiva stabilisce che l&#8217;elaborazione dei dati di traffico dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per attivit\u00e0 come la fatturazione, la gestione del traffico, le richieste dei clienti, il rilevamento delle frodi, il marketing dei servizi di comunicazione elettronica o la fornitura di servizi a valore aggiunto. Gli abbonati hanno il diritto di ricevere fatture non dettagliate, e gli Stati membri devono conciliare questo diritto con la privacy degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Identificazione del chiamante<\/strong>: La direttiva include disposizioni sulla presentazione e restrizione dell&#8217;identificazione della linea chiamante, garantendo agli utenti la possibilit\u00e0 di impedire la presentazione dell&#8217;identificazione della linea chiamante per ogni chiamata o per linea<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Misure di sicurezza<\/strong>: I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere la sicurezza dei loro servizi e dei dati personali. In caso di violazione dei dati personali, il fornitore deve segnalare l&#8217;incidente all&#8217;autorit\u00e0 nazionale competente e, se vi \u00e8 un rischio di danneggiare la privacy di un abbonato o di un&#8217;altra persona, devono informare anche l&#8217;abbonato o la persona interessata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Riservatezza delle comunicazioni<\/strong>: La direttiva sottolinea la riservatezza delle comunicazioni, garantendo che l&#8217;ascolto, l&#8217;intercettazione, la memorizzazione o altri tipi di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati di traffico da parte di persone diverse dagli utenti, senza il consenso degli utenti coinvolti, sia vietata.<\/p>\n\n\n\n<p>In termini di sicurezza, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere la sicurezza dei loro servizi e dei dati personali. In caso di violazione dei dati personali, il fornitore deve comunicare l&#8217;incidente all&#8217;autorit\u00e0 nazionale competente e, se c&#8217;\u00e8 il rischio di pregiudicare la privacy di un abbonato o di un&#8217;altra persona, deve informare anche l&#8217;abbonato o la persona interessata.<\/p>\n\n\n\n<p>La direttiva enfatizza la riservatezza delle comunicazioni, vietando l&#8217;ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico senza il consenso degli utenti, a meno che non sia legalmente autorizzato.<\/p>\n\n\n\n<p>D&#8217;altra parte, la direttiva ePrivacy, nota anche come <strong>Cookie<\/strong> Law  e copre argomenti come l&#8217;uso dei cookie, il marketing via email e la riservatezza delle comunicazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal punto di vista dell&#8217;interazione, ci sono molti casi in cui sia la direttiva ePrivacy che il GDPR si applicano. Ad esempio, l&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> coinvolge spesso il trattamento di dati personali, e quindi sia la direttiva ePrivacy che il GDPR possono essere applicabili. In tali casi, le disposizioni specifiche della direttiva ePrivacy avrebbero la precedenza sulle regole generali del GDPR a causa del principio di lex specialis<\/p>\n\n\n\n<p>Il documento chiarisce che l&#8217;archiviazione o l&#8217;accesso a informazioni nell&#8217;apparecchiatura terminale di un utente sono permessi solo per la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o quando strettamente necessario per fornire un servizio esplicitamente richiesto dall&#8217;utente. <\/p>\n\n\n\n<p>Quando parliamo di &#8220;informazioni memorizzate nel dispositivo dell&#8217;utente finale&#8221;, ci riferiamo, per esempio, ai <strong>cookie<\/strong> o ad altri dati salvati dal sito web sul tuo dispositivo (come il tuo smartphone o computer).<\/p>\n\n\n\n<p>Un esempio fornito riguarda i data broker che raccolgono dati attraverso cookies e altre fonti, dove il collocamento o la lettura di marcatori deve essere conforme alle disposizioni nazionali derivanti dall&#8217;articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy. Il trattamento successivo di dati personali deve avere un fondamento giuridico anche secondo l&#8217;articolo 6 del GDPR<\/p>\n\n\n\n<p>Il parere si concentra anche sui meccanismi di cooperazione e coerenza tra le autorit\u00e0 per la protezione dei dati e sottolinea l&#8217;importanza di un&#8217;applicazione coerente del GDPR in tutto lo Spazio Economico Europeo. <\/p>\n\n\n\n<p>Il Comitato ha ricevuto una richiesta dall&#8217;autorit\u00e0 belga per la protezione dei dati per esaminare l&#8217;interazione tra il GDPR e la direttiva e-privacy e per emettere un parere in merito, con particolare attenzione alle competenze, ai compiti e ai poteri delle autorit\u00e0 per la protezione dei dati<\/p>\n\n\n\n<p>Nella sua risposta, l&#8217;EDPB menziona senza parole l&#8217;articolo 5 (3) Direttiva ePrivacy e relazione con l&#8217;articolo 6 del GDPR. Poich\u00e9 la domanda riguardava specificamente &#8220;la raccolta dei dati comportamentali online degli utenti utilizzando i cookie&#8221;, sono rimasto un po&#8217; sorpreso.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando parliamo di &#8220;informazioni memorizzate nel dispositivo dell&#8217;utente finale&#8221;, ci riferiamo, per esempio, ai <strong>cookie<\/strong> o ad altri dati salvati dal sito web sul tuo dispositivo (come il tuo smartphone o computer).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB ha chiarito che se questi dati salvati sono considerati &#8220;dati personali&#8221; (cio\u00e8 possono identificarti come individuo), allora la direttiva e-privacy ha la precedenza sul GDPR per quanto riguarda l&#8217;atto di &#8220;archiviare&#8221; o &#8220;accedere&#8221; a tali informazioni. In altre parole, anche se il GDPR \u00e8 la normativa principale sulla protezione dei dati in Europa, quando si tratta di mettere o leggere qualcosa dal tuo dispositivo, dobbiamo seguire le regole specifiche della direttiva e-privacy.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando si parla di &#8220;cookie&#8221; su un sito internet, ci si riferisce a piccoli pezzi di dati che il sito pu\u00f2 salvare sul tuo dispositivo per ricordare le tue azioni e preferenze. Questi dati possono essere considerati &#8220;dati personali&#8221; se permettono di identificarti come individuo.<\/p>\n\n\n\n<p>La &#8220;direttiva ePrivacy&#8221; \u00e8 una legge dell&#8217;Unione Europea che si occupa specificamente della privacy nelle comunicazioni elettroniche, inclusi l&#8217;uso dei cookie. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 5(3) di questa direttiva richiede che gli utenti diano il loro consenso prima che i dati possano essere salvati o letti sul loro dispositivo, come nel caso dei cookie.<\/p>\n\n\n\n<p>Il GDPR \u00e8 una legge pi\u00f9 ampia sulla protezione dei dati che si applica a tutti i tipi di dati personali. L&#8217;articolo 4(11) definisce cosa si intende per &#8220;consenso&#8221; degli utenti, mentre l&#8217;articolo 95 stabilisce che il GDPR non deve imporre ulteriori obblighi se esistono gi\u00e0 specifiche regole legate alla protezione dei dati in altre leggi dell&#8217;UE, come la direttiva ePrivacy.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;EDPB  suggerisce che sia necessario ottenere il consenso secondo le regole del GDPR anche per questa fase di raccolta. Tuttavia, la direttiva ePrivacy \u00e8 la legge specifica (&#8220;Lex Specialis&#8221;) che regola l&#8217;uso dei cookie, quindi dovrebbe avere la precedenza. <\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, ci\u00f2 significa che per quanto riguarda i cookie, dovresti seguire le regole pi\u00f9 specifiche della direttiva ePrivacy quando chiedi il consenso per archiviare o accedere alle informazioni sul dispositivo dell&#8217;utente. <\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, se gestisci un sito web, dovresti assicurarti di ottenere il consenso degli utenti in modo chiaro e conforme alle regole della direttiva ePrivacy per l&#8217;uso dei cookie, e questo consenso deve rispettare anche i requisiti del GDPR per essere considerato valido. <\/p>\n\n\n\n<p>Ecco cosa significa per te da un punto di vista pratico:<\/p>\n\n\n\n<p>Prima che un sito web possa archiviare o accedere a informazioni sul tuo dispositivo, deve ottenere il tuo consenso.<br>Questo consenso deve essere basato su una spiegazione chiara e completa dell&#8217;uso che sar\u00e0 fatto di tali dati.<br>Hai il diritto di rifiutare questo consenso e comunque accedere al sito web, anche se alcune funzionalit\u00e0 potrebbero essere limitate.<br>L&#8217;obiettivo di questa regolamentazione \u00e8 darti il controllo completo sui tuoi dati personali e su come vengono utilizzati, garantendo al tempo stesso che le tue informazioni siano protette secondo gli standard pi\u00f9 elevati. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-privacy-naviga-in-acque-incerte-l-articolo-21-c-5-gdpr-e-il-do-not-track\">La Privacy Naviga in Acque Incerte: L&#8217;Articolo 21 c.5 GDPR e il Do Not Track<\/h3>\n\n\n\n<p>Il mondo digitale \u00e8 una giungla di dati personali, dove ogni click pu\u00f2 lasciare un&#8217;impronta. <\/p>\n\n\n\n<p>Nel tentativo di regolamentare questa selva selvaggia, l&#8217;Unione Europea ha implementato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), una delle leggi pi\u00f9 rigorose in materia di privacy. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, c&#8217;\u00e8 un aspetto che spesso sfugge all&#8217;occhio critico dell&#8217;utente medio: l&#8217;articolo 21 c.5 del GDPR. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo stabilisce che non vi \u00e8 un obbligo generale per i titolari del trattamento dati di rispettare le impostazioni Do Not Track (DNT) degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma cosa significa questo per noi, navigatori del web? Il DNT \u00e8 una funzionalit\u00e0 che pu\u00f2 essere attivata nei browser per indicare ai siti web la preferenza di non essere tracciati. In teoria, attivare il DNT dovrebbe dire ai siti web e ai servizi online &#8220;Ehi, preferirei che non raccoglieste i miei dati mentre navigo&#8221;. Tuttavia, l&#8217;articolo 21 c.5 del GDPR ci dice che i titolari del trattamento dati non sono tenuti a obbedire a questa richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo non significa che il GDPR sia inefficace; tutt&#8217;altro. <\/p>\n\n\n\n<p>Il regolamento ha introdotto cambiamenti rivoluzionari nel modo in cui i dati personali devono essere trattati, fornendo agli utenti diritti senza precedenti come l&#8217;accesso ai propri dati, la rettificazione, la cancellazione e la portabilit\u00e0 dei dati. Ma quando si tratta di DNT, il GDPR lascia un vuoto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il motivo? La DNT \u00e8 una norma tecnica volontaria, non una legge, e quindi non ha un meccanismo di enforcement obbligatorio. I titolari del trattamento possono scegliere se rispettare o meno questa impostazione, e molti scelgono di ignorarla, preferendo affidarsi al meccanismo del consenso attivo o ad altre basi legali previste dal GDPR per giustificare il trattamento dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa situazione lascia gli utenti in una posizione ambigua. Da un lato, hanno il controllo formale dei loro dati personali; dall&#8217;altro, la loro capacit\u00e0 di influenzare il tracciamento online attraverso il DNT \u00e8 limitata. Inoltre, la mancanza di standardizzazione e la variet\u00e0 delle interpretazioni del DNT tra diversi siti web e browser rendono ancora pi\u00f9 complessa la situazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa possiamo fare allora come utenti? <\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, \u00e8 essenziale essere consapevoli delle impostazioni di privacy disponibili nel proprio browser e utilizzare strumenti aggiuntivi, come estensioni di blocco della pubblicit\u00e0 e VPN, che possono offrire ulteriori livelli di protezione. Inoltre, \u00e8 importante esercitare i diritti garantiti dal GDPR, richiedendo trasparenza e responsabilit\u00e0 ai titolari del trattamento sui propri dati.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, mentre l&#8217;articolo 21 c.5 del GDPR non sostiene l&#8217;obbligo di rispettare il DNT, non \u00e8 una sentenza definitiva sulla privacy online. <\/p>\n\n\n\n<p>La protezione dei dati personali \u00e8 un processo dinamico e in evoluzione, e come tale richiede un impegno costante da parte degli utenti per navigare in modo informato e protetto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-privacy-digitale-in-danimarca-la-battaglia-contro-google\">La Privacy Digitale in Danimarca: La Battaglia Contro Google<\/h3>\n\n\n\n<p>La Danimarca si \u00e8 recentemente ritrovata al centro di un dibattito significativo sulla privacy digitale. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Agenzia danese per il governo digitale ha espresso preoccupazioni serie su come Google gestisce i dati degli utenti, portando alla luce una potenziale violazione dell&#8217;articolo 5, paragrafo 3, della direttiva ePrivacy. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo \u00e8 fondamentale perch\u00e9 regola l&#8217;uso di <strong>cookie<\/strong> e tecnologie simili che possono raccogliere dati sugli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>La Direttiva ePrivacy e il Suo Articolo 5, Paragrafo 3: Una Guida per la Privacy Online<\/p>\n\n\n\n<p>In qualit\u00e0 di avvocato specializzato in diritto della privacy, ritengo essenziale approfondire la comprensione dell&#8217;articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva ePrivacy dell&#8217;Unione Europea, un pilastro normativo che regola l&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> e di tecnologie simili nell&#8217;ambito del trattamento dei dati personali online.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che l&#8217;archiviazione di informazioni o l&#8217;accesso a informazioni gi\u00e0 archiviate sul dispositivo terminale di un abbonato o utente \u00e8 consentito solo a condizione che l&#8217;utente abbia dato il proprio consenso informato, dopo essere stato chiarito, attraverso informazioni chiare e complete, circa le finalit\u00e0 dell&#8217;accesso o dell&#8217;archiviazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo requisito non si applica se l&#8217;archiviazione o l&#8217;accesso sono strettamente necessari per fornire un servizio esplicitamente richiesto dall&#8217;utente o per la sola trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazioni elettroniche.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio alla base di questa disposizione \u00e8 la protezione della privacy degli utenti. <\/p>\n\n\n\n<p>I <strong>cookie<\/strong> possono rivelare molto sulla navigazione e le preferenze degli utenti, perci\u00f2 il legislatore europeo ha inteso garantire che gli utenti siano pienamente consapevoli e d&#8217;accordo prima che tali dati vengano raccolti. Il consenso deve essere un atto positivo e inequivocabile che rifletta la volont\u00e0 dell&#8217;utente di accettare i <strong>cookie<\/strong> sul proprio dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l&#8217;applicazione pratica di questa norma ha sollevato sfide significative. <\/p>\n\n\n\n<p>La crescente sofisticazione delle tecnologie di tracciamento ha reso sempre pi\u00f9 difficile per gli utenti comprendere realmente cosa accettano quando danno il loro consenso.<\/p>\n\n\n\n<p>La recente valutazione dell&#8217;Agenzia danese per il governo digitale, che ha ritenuto Google in violazione di questo articolo, sottolinea le difficolt\u00e0 che le grandi aziende tecnologiche incontrano nel rispettare i dettami della Direttiva. <\/p>\n\n\n\n<p>La questione si inserisce in un contesto pi\u00f9 ampio di preoccupazioni per la privacy dei dati nel trasferimento transatlantico, sollevato inizialmente dal caso Schrems II. Questa situazione ha messo in evidenza come le pratiche di Google possano non essere pienamente conformi con il GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le aziende che operano a livello globale, il messaggio \u00e8 chiaro: la conformit\u00e0 alla normativa europea sulla privacy non \u00e8 negoziabile. <\/p>\n\n\n\n<p>Queste vicende evidenziano l&#8217;importanza della trasparenza e della responsabilit\u00e0 nella gestione dei dati personali, e servono da monito per tutte le organizzazioni che trattano dati all&#8217;interno dell&#8217;UE.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-fatto\">il fatto<\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Digitaliseringsstyrelsen_-_Decision_against_Google_of_30_October_2023&amp;veaction=edit&amp;section=2\">I<\/a>Il 1\u00b0 e il 16 settembre 2022, Google LLC ha ricevuto lettere di consultazione riguardo all&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> sul proprio sito web, in quanto non consentivano agli utenti di prestare un consenso dettagliato. <\/p>\n\n\n\n<p>Il testo nel banner dei <strong>cookie<\/strong> affermava che selezionando &#8220;accetta tutto&#8221;, gli utenti accettavano che Google potesse utilizzare i cookie per quattro scopi di elaborazione dati. Gli utenti avrebbero potuto suddividere il proprio consenso nella sezione &#8220;Altre scelte&#8221; del banner dei cookie, ma solo in due scopi diversi da quelli del primo livello.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, l&#8217;Agenzia ha rilevato che Google non forniva agli utenti informazioni complete su tutti i <strong>cookie<\/strong> utilizzati sul sito web. Inoltre, ha sottolineato che tali informazioni non erano permanentemente accessibili tramite un accesso diretto e contrassegnato al sito web, rendendo difficile per gli utenti recuperarle quando cliccavano sul banner dei cookie.<\/p>\n\n\n\n<p>Il 13 settembre e il 6 ottobre 2022, Google Denmark ApS, Google LLC e Google Ireland Limited hanno presentato osservazioni alle lettere. Hanno sostenuto che la legge danese sui <strong>cookie<\/strong> si applica solo al gestore del sito web, che nel loro caso \u00e8 Google Ireland Limited. Di conseguenza, hanno contestato la competenza territoriale dell&#8217;Agenzia a vigilare su Google Ireland Limited.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-questione-sulla-compentenza\">la questione sulla compentenza<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Oblighi del proprietario del sito web<\/strong>:  l&#8217;Agenzia danese per il governo digitale ritiene che il proprietario di un sito web sia responsabile del rispetto delle leggi danesi sui cookie. <\/li>\n\n\n\n<li>In questo caso specifico, Google LLC, essendo il proprietario del sito web in questione, deve attenersi a queste leggi. Questo significa che Google deve seguire regole precise su come utilizzare i <strong>cookie<\/strong> e su come informare e ottenere il consenso degli utenti.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Legge danese sui cookie<\/strong>: La legge danese sui <strong>cookie<\/strong> fa parte della legislazione nazionale che mira a proteggere la privacy degli utenti online. Secondo questa legge, i siti web devono ottenere il consenso degli utenti prima di installare <strong>cookie<\/strong> sui loro dispositivi, tranne in alcuni casi specifici dove i <strong>cookie<\/strong> sono essenziali per fornire un servizio richiesto dall&#8217;utente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Competenza territoriale<\/strong>: Il secondo punto importante riguarda la &#8220;competenza territoriale&#8221;. In pratica, questo significa determinare quale autorit\u00e0 di controllo (in questo caso, l&#8217;agenzia governativa danese) ha il diritto di gestire una questione legale. Per avere questa competenza, devono esserci due condizioni: primo, il titolare del trattamento dei dati (Google LLC) o il responsabile del trattamento deve avere una presenza stabile nello Stato membro (come un ufficio o una filiale); secondo, il trattamento dei dati personali deve avvenire nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di tale stabilimento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Caso specifico di Google<\/strong>: L&#8217;Agenzia danese ha stabilito che Google Denmark ApS, la filiale danese di Google LLC, ha sede a Copenaghen e che l&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> da parte di Google Denmark ApS fa parte delle sue operazioni nel mercato danese. Di conseguenza, l&#8217;agenzia ha confermato che ha il diritto (competenza territoriale) di occuparsi di questa questione relativa all&#8217;uso dei <strong>cookie<\/strong> da parte di Google.<\/li>\n\n\n\n<li>In sostanza, secondo l&#8217;Agenzia danese, Google avrebbe dovuto seguire le leggi danesi sui <strong>cookie<\/strong> perch\u00e9 operava in Danimarca attraverso la sua filiale. Questo implica che le azioni di Google Denmark ApS possono essere esaminate e regolamentate dalle autorit\u00e0 danesi in materia di privacy.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-banner-cookie\">Il banner cookie<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Banner dei cookie<\/strong>: Il banner dei <strong>cookie<\/strong> \u00e8 quella finestra pop-up che appare quando visitiamo un sito web per la prima volta, chiedendoci di accettare o rifiutare l&#8217;uso dei cookie. In Danimarca, l&#8217;Agenzia per il governo digitale ha valutato che le informazioni fornite nel primo livello del banner di Google non erano abbastanza dettagliate.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finalit\u00e0 dei cookie<\/strong>: I <strong>cookie<\/strong> possono essere usati per diverse finalit\u00e0, come migliorare la navigazione sul sito, personalizzare i contenuti, analizzare il traffico, ecc. La legge richiede che ogni finalit\u00e0 sia chiaramente spiegata e che gli utenti possano scegliere quali finalit\u00e0 accettare. L&#8217;Agenzia ha trovato che Google aveva raggruppato le finalit\u00e0 in modo troppo generico, senza fornire la possibilit\u00e0 di scegliere separatamente per ciascuna.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Consenso volontario e specifico<\/strong>: Secondo la legge danese sui <strong>cookie<\/strong> e il GDPR, il consenso deve essere dato in modo volontario e specifico per ciascuna finalit\u00e0. L&#8217;Agenzia ha ritenuto che Google non avesse soddisfatto questa condizione perch\u00e9 non aveva permesso agli utenti di dare un consenso separato per ogni finalit\u00e0 specifica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Revoca del consenso<\/strong>: \u00c8 importante che gli utenti possano cambiare idea e revocare il consenso all&#8217;uso dei cookie. L&#8217;Agenzia ha riconosciuto che il sito web di Google permetteva agli utenti di fare ci\u00f2, ma ha anche osservato che non era facile capire come revocarlo e che l&#8217;opzione non era immediatamente accessibile.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ordine di modifica<\/strong>: Come risultato di queste valutazioni, l&#8217;Agenzia ha ordinato a Google di cambiare il modo in cui chiede il consenso per i <strong>cookie<\/strong> sul suo sito web. In particolare, ha richiesto che Google renda pi\u00f9 facile per gli utenti accedere all&#8217;opzione per revocare il consenso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mancanza-di-un-linguaggio-chiaro-e-comprensibile\">Mancanza di un linguaggio chiaro e comprensibile<\/h3>\n\n\n\n<p>In terzo luogo, l&#8217;Agenzia ha valutato che gli utenti non avevano accesso a una politica sui <strong>cookie<\/strong> con un linguaggio chiaro, preciso e facilmente comprensibile<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Chiarezza della politica sui cookie<\/strong>: La &#8220;politica sui cookie&#8221; \u00e8 un documento che spiega come un sito web utilizza i cookie. La legge danese richiede che questa politica sia scritta in un linguaggio semplice e comprensibile, affinch\u00e9 tutti possano facilmente capire come i loro dati vengono utilizzati. L&#8217;Agenzia danese per il governo digitale ha valutato che le informazioni fornite da Google non erano abbastanza chiare o dettagliate.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lingua della politica<\/strong>: Il testo specifica che le informazioni erano fornite principalmente in inglese, il che \u00e8 problematico poich\u00e9 la maggior parte degli utenti in Danimarca parla danese. Questo rendeva difficile per loro comprendere pienamente la politica sui <strong>cookie<\/strong> di Google.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Disponibilit\u00e0 delle informazioni<\/strong>: Inoltre, l&#8217;Agenzia ha osservato che, una volta che un utente chiude il banner dei cookie, diventa difficile recuperare e rivedere la politica sui cookie. Le leggi richiedono che queste informazioni siano facilmente e permanentemente accessibili agli utenti, affinch\u00e9 possano consultarle in qualsiasi momento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Miglioramenti e critiche<\/strong>: L&#8217;Agenzia ha riconosciuto che Google aveva gi\u00e0 fatto alcuni cambiamenti per rendere pi\u00f9 facile agli utenti accedere alle informazioni con meno clic. Tuttavia, ha ritenuto che queste modifiche non fossero ancora sufficienti per garantire un accesso facile e comprensibile.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Richiesta di conformit\u00e0<\/strong>: Di conseguenza, l&#8217;Agenzia ha richiesto a Google di migliorare ulteriormente la situazione. Google deve assicurarsi che tutte le informazioni relative ai <strong>cookie<\/strong> siano presentate in danese (o in una lingua comprensibile dal pubblico danese) e che siano sempre disponibili sul sito web in modo che gli utenti possano accedervi facilmente quando lo desiderano.<\/li>\n\n\n\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-google-e-la-privacy-verso-un-nuovo-equilibrio\">Google e la Privacy: Verso un Nuovo Equilibrio?<\/h3>\n\n\n\n<p>In un&#8217;epoca in cui la privacy online \u00e8 sotto i riflettori, Google si trova al centro di una controversia che ha sollevato interrogativi fondamentali su ci\u00f2 che significa navigare in privato. <\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 ha recentemente raggiunto un accordo per risolvere una causa da 5 miliardi di dollari in cui veniva accusata di tracciare gli utenti anche quando questi navigavano in modalit\u00e0 &#8220;incognito&#8221; su Chrome o utilizzando funzioni simili su altri browser.<\/p>\n\n\n\n<p>La class action, avviata nel 2020, ha messo in luce una pratica inquietante: nonostante le promesse di una navigazione privata, Google avrebbe continuato a raccogliere dati sugli utenti attraverso le sue tecnologie pubblicitarie, strumenti di analisi e applicazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo ha permesso all&#8217;azienda di accumulare un&#8217;enorme quantit\u00e0 di informazioni dettagliate sugli utenti, dalle loro relazioni sociali ai gusti personali, dalle abitudini d&#8217;acquisto alle ricerche online a volte private o imbarazzanti.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;accordo, che deve ancora ricevere l&#8217;approvazione giudiziaria, non ha rivelato i dettagli finanziari. Tuttavia, si sa che gli avvocati dei querelanti avevano chiesto 5 miliardi di dollari di danni e prevedono di presentare una proposta formale di accordo entro il 24 febbraio.<\/p>\n\n\n\n<p>La causa, avviata nel 2020, ha sollevato dubbi sulla reale efficacia della navigazione privata offerta da Chrome, suggerendo che Google continuasse a monitorare le attivit\u00e0 online degli utenti attraverso strumenti come analytics e cookies, nonostante le aspettative di anonimato. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;accusa, l&#8217;azienda avrebbe raccolto dati tanto dettagliati da trasformarsi in un &#8220;tesoro di informazioni&#8221; su aspetti intimi e quotidiani della vita delle persone.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;intesa raggiunta, che attende ancora l&#8217;approvazione di un giudice federale, non ha svelato i particolari finanziari, ma i legali dei querelanti si aspettano di proporre un accordo definitivo a breve. Google, dal canto suo, non ha commentato la questione.<\/p>\n\n\n\n<p>In risposta a queste preoccupazioni e alla crescente richiesta di maggiore privacy da parte degli utenti, Google ha lanciato &#8220;Privacy Sandbox&#8221;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/navigare_incognito_google.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5560\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>l giudice ha confermato che gli avvocati di Google hanno raggiunto un accordo preliminare per risolvere la causa collettiva &#8211; originariamente intentata nel 2020 &#8211; in cui si sosteneva che probabilmente &#8220;milioni di individui&#8221; erano stati colpiti.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli avvocati dei querelanti chiedevano almeno 5.000 dollari per ciascun utente che, secondo loro, era stato monitorato dall&#8217;azienda mentre visitava Google Analytics o Ad Manager in &#8220;modalit\u00e0 di navigazione privata&#8221; senza aver effettuato l&#8217;accesso al proprio account Google.<\/p>\n\n\n\n<p>La causa, intentata in un tribunale della California, sosteneva che le pratiche di Google avevano violato la privacy degli utenti ingannandoli &#8220;intenzionalmente&#8221; e che ai suoi dipendenti era stato dato il &#8220;potere di apprendere dettagli intimi sulla vita, gli interessi e l&#8217;utilizzo di Internet delle persone&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8220;Google si \u00e8 creato un tesoro inspiegabile di informazioni cos\u00ec dettagliate che George Orwell non avrebbe mai potuto immaginarlo&#8221;,<\/em>&nbsp;si legge nei documenti che accompagnano la causa.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 stata fornita alcuna cifra per la&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/storage.courtlistener.com\/recap\/gov.uscourts.cand.360374\/gov.uscourts.cand.360374.1089.0.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">transazione preliminare tra le parti e i 5 miliardi<\/a><\/strong>&nbsp;fanno riferimento a una stima in attesa che un accordo formale venga approvato dal tribunale entro il 24 febbraio 2024<\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2023-12-26-Brown-v.-Google-Notice-of-Settlement-To-File.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Embed of 2023-12-26-Brown-v.-Google-Notice-of-Settlement-To-File.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-c65a7e3d-2f04-4863-a0d1-52e653b0bdd0\" href=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2023-12-26-Brown-v.-Google-Notice-of-Settlement-To-File.pdf\">2023-12-26-Brown-v.-Google-Notice-of-Settlement-To-File<\/a><a href=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2023-12-26-Brown-v.-Google-Notice-of-Settlement-To-File.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-c65a7e3d-2f04-4863-a0d1-52e653b0bdd0\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-\"><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" data-id=\"5510\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5510\" srcset=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2.jpg 1024w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/presentazione-2-480x360.jpg 480w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>cosa sono i cookie? 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