{"id":4980,"date":"2023-12-12T23:02:46","date_gmt":"2023-12-12T23:02:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=4980"},"modified":"2023-12-12T23:04:54","modified_gmt":"2023-12-12T23:04:54","slug":"cassazione-licenziamento-giustificato-motivo-oggettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/il-caffe-del-mattino\/cassazione-licenziamento-giustificato-motivo-oggettivo\/","title":{"rendered":"La Cassazione e il Licenziamento Economico Sotto la Lente"},"content":{"rendered":"\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduzione-alla-sentenza-della-cassazione\">Introduzione alla Sentenza della Cassazione<\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su esigenze di risparmio se non viene specificata la ragione della scelta di eliminare il posto di un particolare dipendente piuttosto che altri in posizioni simili, secondo l&#8217;ordinanza n. 31660 del 14 novembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019impresa, infatti, deve prendere in considerazione anche altre posizioni che hanno ruoli comparabili. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-valutazione-delle-esigenze-di-risparmio\">La Valutazione delle Esigenze di Risparmio<\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte evidenzia che l&#8217;impresa deve valutare le esigenze di risparmio in modo comprensivo, prendendo in considerazione non solo la posizione del lavoratore licenziato ma anche altre posizioni comparabili all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-criticita-nella-motivazione-della-corte-d-appello\">Criticit\u00e0 nella Motivazione della Corte d&#8217;Appello<\/h3>\n\n\n\n<p>Nella decisione di appello, si \u00e8 rilevato un approccio tautologico e insufficiente nella giustificazione del licenziamento. La Corte d&#8217;appello si era limitata ad affermare che il passivo di bilancio giustificasse la necessit\u00e0 di un risparmio in un determinato settore, senza spiegare perch\u00e9 la riduzione dei costi dovesse riguardare specificamente il settore del lavoratore licenziato e non altri.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-ruolo-della-giurisprudenza-nel-controllo-delle-decisioni-aziendali\">Il Ruolo della Giurisprudenza nel Controllo delle Decisioni Aziendali<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-nesso-causale-tra-decisione-organizzativa-e-soppressione-del-posto-di-lavoro\">Il Nesso Causale tra Decisione Organizzativa e Soppressione del Posto di Lavoro<\/h3>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha sottolineato che, sebbene le scelte aziendali siano in principio insindacabili, la pronuncia d&#8217;appello ha omesso un&#8217;adeguata verifica del nesso causale tra la ragione organizzativa addotta per il licenziamento e la soppressione del posto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-approfondimento-delle-motivazioni-aziendali\">L&#8217;Approfondimento delle Motivazioni Aziendali<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato enfatizzato che, davanti a una generale necessit\u00e0 di contenimento dei costi, \u00e8 indispensabile indagare le ragioni specifiche che hanno portato alla decisione di licenziare un determinato lavoratore piuttosto che un altro, soprattutto quando esistono posti di lavoro comparabili.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusione\">Conclusione<\/h3>\n\n\n\n<p>La sentenza della Cassazione si configura come un&#8217;applicazione rigorosa dei principi relativi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La ragione organizzativa o produttiva legata a una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entit\u00e0 per confermare la correttezza e la legittimit\u00e0 della scelta aziendale, senza che ci\u00f2 comporti interferenze indebite nelle decisioni imprenditoriali.<\/p>\n\n\n\n<p>Le imprese devono ora prestare maggiore attenzione nella motivazione dei licenziamenti basati su esigenze di risparmio, garantendo che ogni decisione sia supportata da una valutazione approfondita e non arbitraria.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Come precedentemente menzionato, non posso attingere a contenuti dal web. Tuttavia, posso ristrutturare il testo che hai fornito in una forma che potrebbe essere adatta per un articolo scritto da un avvocato giuslavorista, con una divisione in capitoli e paragrafi per una migliore comprensione. Ecco un esempio di come potrebbe essere organizzato:<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Il Caso della Crisi Aziendale<\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere supportato da circostanze concrete e verificabili che giustifichino la soppressione del posto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>In base all&#8217;ordinanza n. 4508 del 14 novembre 2023, la Cassazione sottolinea che se la crisi aziendale invocata come causa del licenziamento non \u00e8 dimostrabile, tale licenziamento \u00e8 da considerarsi illegittimo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La Prova dell&#8217;Andamento Economico Negativo<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;ordinanza n. 17173 del 26 maggio 2022 chiarisce che non \u00e8 necessario dimostrare il peggioramento economico dell&#8217;azienda; \u00e8 sufficiente che il riassetto organizzativo sia effettivo e mirato a una migliore efficienza o a un aumento di redditivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> La Veridicit\u00e0 delle Cause Addotte<\/h3>\n\n\n\n<p>Se il licenziamento \u00e8 giustificato da esigenze economiche o da spese straordinarie che non trovano conferma in sede giudiziaria, risulta ingiustificato per mancanza di veridicit\u00e0 delle motivazioni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> I Tre Requisiti Essenziali<\/h3>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza richiede per legittimit\u00e0 del licenziamento: un riassetto organizzativo reale, un nesso causale tra le esigenze addotte e il licenziamento, e l&#8217;impossibilit\u00e0 di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Siccome non posso attingere a contenuti dal web, posso comunque ristrutturare il testo che hai fornito in una forma che potrebbe essere adatta per un articolo scritto da un avvocato giuslavorista, con una divisione in capitoli e paragrafi per una migliore comprensione. Ecco un esempio di come potrebbe essere organizzato:<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sulla Prova dell&#8217;Impossibilit\u00e0 di Rep\u00eachage nel Licenziamento<\/h3>\n\n\n\n<p>Un principio fondamentale nel diritto del lavoro \u00e8 la protezione del lavoratore in caso di licenziamento. La recente sentenza n. 31561 del 13 novembre 2023 della Cassazione civile, sez. lav., fornisce chiarimenti cruciali su questo tema.<\/p>\n\n\n\n<p>Spetta al datore di lavoro l\u2019allegazione e la prova dell\u2019impossibilit\u00e0 di rep\u00eachage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. <\/p>\n\n\n\n<p>Trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l\u2019onere di provare fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicit\u00e0 di quanto allegato sull\u2019impossibilit\u00e0 di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale. In tale verifica giudiziale, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non pu\u00f2 rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, \u00e8 un elemento che il giudice dovr\u00e0 valutare per accertare se chi \u00e8 stato licenziato fosse o meno in grado di espletare le mansioni di chi \u00e8 stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tre-fattori-fondamentali-per-la-recessione-economica\">Tre fattori fondamentali per la recessione economica<\/h3>\n\n\n\n<p>Cassazione civile, sez. lav. ord. 31561 del 13 novembre 2023<\/p>\n\n\n\n<p>Il giustificato motivo oggettivo \u00e8 composto da tre elementi fondamentali e la carenza anche di uno solo di questi \u00e8 idonea a determinare l\u2019illegittimit\u00e0 del recesso: <\/p>\n\n\n\n<p>la soppressione del posto di lavoro in forza di una ragione organizzativa;<\/p>\n\n\n\n<p> il nesso causale tra la ragione addotta, la soppressione del posto e il lavoratore licenziato; <\/p>\n\n\n\n<p>la dimostrazione, a carico del datore di lavoro, della impossibilit\u00e0 del rep\u00eachage, e cio\u00e8 di una proficua riutilizzazione del lavoratore in mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento contrattuale o anche a mansioni inferiori tenendo in considerazione, non tutti compiti astrattamente attribuibili al dipendente ma solo quelli coerenti con il suo bagaglio tecnico professionale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-datore-di-lavoro-deve-dimostrare-la-necessita-del-licenziamento\">Il datore di lavoro deve dimostrare la necessit\u00e0 del licenziamento.<\/h3>\n\n\n\n<p>Cassazione civile, sez. lav. ord. 30102 del 30 ottobre 2023<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 onere del datore di lavoro provare l\u2019impossibilit\u00e0 di assolvere l\u2019obbligo di rep\u00eachage in merito all\u2019inesistenza di posizioni lavorative, anche riconducibili a mansioni inferiori, cui applicare utilmente il lavoratore e, dunque, l\u2019inevitabilit\u00e0 del licenziamento conseguente alla soppressione della posizione lavorativa specifica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-per-i-criteri-di-scelta-una-linea-nella-legge-223-1991\">Per i criteri di scelta una linea nella legge 223\/1991<\/h3>\n\n\n\n<p>Cassazione civile, sez. lav. ord. 30143 del 30 ottobre 2023<\/p>\n\n\n\n<p>In base all\u2019articolo 3 della legge 604\/1966, se il motivo del recesso consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non \u00e8 totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza previste dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile. <\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 fare riferimento, a questo fine, ai criteri previsti dall\u2019articolo 5 della legge 223\/1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-valutazione-dell-autorita-giudiziaria\">La valutazione dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria<\/h3>\n\n\n\n<p>Cass. Sez. Lav., 14 novembre 2023, n. 31645<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di licenziamento per motivo oggettivo il riscontro di effettivit\u00e0 da parte del giudice non attiene alla scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore o di ridurre il personale, non potendo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo trovare la sua ontologica giustificazione nella scelta operata (ad libitum) dall\u2019imprenditore, ma attiene alla verifica del nesso causale tra soppressione precipua di quel posto di lavoro e le ragioni dell\u2019organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso..<\/p>\n\n\n\n<p>Mi dispiace, ma non ho la capacit\u00e0 di accedere o recuperare contenuti da internet, inclusi articoli o altre fonti esterne. Tuttavia, posso utilizzare le informazioni che hai gi\u00e0 fornito per creare un articolo strutturato che un avvocato giuslavorista potrebbe scrivere, basandomi esclusivamente sulle mie conoscenze attuali fino alla data di conoscenza che ho. Ecco come potrebbe essere strutturato l&#8217;articolo:<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Il Licenziamento Contestato<\/h3>\n\n\n\n<p>Il 27 novembre 2014, un datore di lavoro ha proceduto al licenziamento di un dipendente, successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte di appello di Catania.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> La Riforma della Sentenza di Primo Grado<\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l&#8217;appello del lavoratore e dichiarando illegittimo il licenziamento per mancanza di prove sull&#8217;effettivit\u00e0 del piano di ristrutturazione.Il Ricorso alla Suprema Corte. <\/p>\n\n\n\n<p>La Corte d\u2019appello ha riformato la sentenza di primo grado attesa la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del recesso, non essendone stata dimostrata pienamente l\u2019effettivit\u00e0 per carenza di prova circa la riconducibilit\u00e0 della soppressione del posto di lavoro del dipendente al piano di ristrutturazione varato dalla datrice di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Le Motivazioni del Datore di Lavoro<\/h3>\n\n\n\n<p>Il datore di lavoro ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d&#8217;appello, contestando la valutazione della sussistenza del motivo economico del licenziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte si sofferma, dapprima, sulla nozione di giustificato motivo oggettivo affermando che la stessa ricomprende anche l\u2019ipotesi del riassetto organizzativo dell\u2019azienda attuato al fine di una pi\u00f9 economica gestione di essa. <\/p>\n\n\n\n<p>Motivo, questo, rimesso alla valutazione del datore di lavoro senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell\u2019impresa, essendo tale scelta espressione della libert\u00e0 di iniziativa economica tutelata dall\u2019art. 41 Cost. <\/p>\n\n\n\n<p>Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, con la conseguenza che non \u00e8 sindacabile, nei suoi profili di congruit\u00e0 ed opportunit\u00e0, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l\u2019effettivit\u00e0 e la non pretestuosit\u00e0 del riassetto organizzativo operato (cfr. in tal senso Cass. n. 752\/2023; Cass. n. 10699\/2017).<\/p>\n\n\n\n<p>In altri termini, al giudice \u00e8 demandato il compito di riscontrare nel concreto, seppure senza ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruit\u00e0 e di opportunit\u00e0 economiche rimesse all\u2019insindacabile scelta dell\u2019imprenditore, la genuinit\u00e0 del motivo oggettivo indicato a giustificazione del licenziamento e il nesso di causalit\u00e0 tra tale motivo e il recesso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-licenziamento-per-soppravenuta-inidoneita-del-lavoratore\">Licenziamento per soppravenuta inidoneit\u00e0 del lavoratore<\/h3>\n\n\n\n<p>Cass. Sez. Lav. 14 novembre 2023, n. 3159<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 legittimo licenziare un dipendente affetto da problemi di vista significativi che lo rendono inadatto a svolgere le mansioni di archivista in una banca, poich\u00e9 tali problemi sono incompatibili con l&#8217;uso del videoterminale necessario per svolgere il lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore appartenente alle categorie protette.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte d\u2019appello di Catanzaro riformava la sentenza di primo grado e rigettava l\u2019impugnazione del licenziamento e la connessa domanda risarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la Corte di merito valutava che il consulente tecnico d\u2019ufficio aveva accertato che il lavoratore era affetto da determinate patologie che implicavano una sostanziale inidoneit\u00e0 permanente a svolgere le mansioni proprie di archivista che imponevano l\u2019uso costante del videoterminale.<\/p>\n\n\n\n<p>Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte rigetta il ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico la Cassazione ritiene che correttamente la Corte di merito aveva valutato che non era possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni in quanto in banca le altre mansioni richiedevano comunque l\u2019uso del videoterminale, le mansioni inferiori implicavano contatti con il pubblico e le altre posizioni lavorative compatibili con l\u2019inquadramento del lavoratore erano tutte occupate.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-per-il-repechage-rileva-l-inquadramento\"><strong><br><\/strong>Per il rep\u00eachage rileva l\u2019inquadramento<\/h3>\n\n\n\n<p>Spetta al datore di lavoro l\u2019allegazione e la prova dell\u2019impossibilit\u00e0 di rep\u00eachage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. <\/p>\n\n\n\n<p>Trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l\u2019onere di provare fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicit\u00e0 di quanto allegato sull\u2019impossibilit\u00e0 di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale. <\/p>\n\n\n\n<p>In tale verifica giudiziale, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non pu\u00f2 rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, \u00e8 un elemento che il giudice dovr\u00e0 valutare per accertare se chi \u00e8 stato licenziato fosse o meno in grado di espletare le mansioni di chi \u00e8 stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-datore-deve-provare-la-necessita-del-licenziamento\">Il datore deve provare la necessit\u00e0 del licenziamento<\/h3>\n\n\n\n<p>Cassazione civile, sez. lav. ord. 30102 del 30 ottobre 2023<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 onere del datore di lavoro provare l\u2019impossibilit\u00e0 di assolvere l\u2019obbligo di rep\u00eachage in merito all\u2019inesistenza di posizioni lavorative, anche riconducibili a mansioni inferiori, cui applicare utilmente il lavoratore e, dunque, l\u2019inevitabilit\u00e0 del licenziamento conseguente alla soppressione della posizione lavorativa specifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il datore di lavoro ha l\u2019onere di provare (anche mediante elementi presuntivi ed indiziari) l\u2019impossibilit\u00e0 di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Anche il lavoratore che impugna il licenziamento pu\u00f2 collaborare nell\u2019accertamento di un possibile rep\u00eachage. Lo stesso lavoratore che impugni il licenziamento pu\u00f2 collaborare nell\u2019accertamento di un possibile rep\u00eachage, mediante l\u2019allegazione dell\u2019esistenza di altri posti di lavoro nei quali potrebbe essere utilmente ricollocato, anche con mansioni appartenenti \u00abal livello di inquadramento inferiore purch\u00e9 rientranti nella medesima categoria legale, secondo l\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 2103 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019obbligo di rep\u00eachage discende una concezione del licenziamento come extrema ratio.<\/p>\n\n\n\n<p> Il giudice del merito deve considerare adempiuto l\u2019obbligo di rep\u00eachage solo se il datore ha tenuto in considerazione anche l\u2019assenza di posizioni lavorative di prossima liberazione nel contesto aziendale e di possibile assegnazione per il lavoratore \u201clicenziando\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4835\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione alla Sentenza della Cassazione La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su esigenze di risparmio se non viene specificata la ragione della scelta di eliminare il posto di un particolare dipendente piuttosto che altri in posizioni simili, secondo l&#8217;ordinanza n. 31660 del 14 novembre 2023. 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Approfondisci la giurisprudenza e le valutazioni delle esigenze di risparmio nella riduzione dei costi.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/blog\/il-caffe-del-mattino\/cassazione-licenziamento-giustificato-motivo-oggettivo\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La Cassazione e il Licenziamento Economico Sotto la Lente\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Le sentenze della Cassazione sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Analizziamo le esigenze di risparmio, le decisioni aziendali e la legittimit\u00e0 del licenziamento. 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