{"id":4908,"date":"2023-12-10T21:00:05","date_gmt":"2023-12-10T21:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=4908"},"modified":"2023-12-10T21:22:08","modified_gmt":"2023-12-10T21:22:08","slug":"la-nuova-disciplina-del-whistleblowing-la-guida-operativa-le-tutele-e-le-misure-di-sostegno-del-whistleblower-lezione-n-6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/diritto-rovescio\/la-nuova-disciplina-del-whistleblowing-la-guida-operativa-le-tutele-e-le-misure-di-sostegno-del-whistleblower-lezione-n-6\/","title":{"rendered":"La nuova disciplina del \u201cWHISTLEBLOWING\u201d la guida operativa \u2013 le tutele e le misure di sostegno del whistleblower \u2013 lezione n. 6"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-tutele-e-le-misure-di-sostegno\">Le tutele e le misure di sostegno <\/h3>\n\n\n\n<p>Un asse portante dell\u2019intera disciplina \u00e8 rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che \u2013 come gi\u00e0 anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell\u2019ambito del processo di segnalazione e\/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Chi effettua una segnalazione o denuncia deve essere salvaguardato da conseguenze negative, come licenziamenti, declassamenti, discriminazioni o altre forme di penalizzazione professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Le tutele non si limitano al segnalante. Si estendono a chiunque giochi un ruolo nel processo di segnalazione o abbia un legame particolare con il <strong>whistleblower<\/strong>. Questo aspetto \u00e8 fondamentale per creare un ambiente in cui le persone si sentano sicure nel segnalare senza timore di ripercussioni anche indirette.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approfondimenti-sulle-tutele-e-misure-di-sostegno-il-divieto-di-rinunce-e-transazioni\">Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno \u2013 Il divieto di rinunce e transazioni<\/h3>\n\n\n\n<p>Il divieto di rinunce e transazione \u00e8 un principio innovativo: non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virt\u00f9 di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. <\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente, non \u00e8 consentito imporre al <strong>whistlebower<\/strong>, cos\u00ec come agli altri soggetti <strong>tutelati<\/strong>, di privarsi della possibilit\u00e0 di accedere a mezzi di <strong>tutela<\/strong> cui hanno diritto. <\/p>\n\n\n\n<p>A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria. <\/p>\n\n\n\n<p>La ratio sottesa a tali previsioni \u00e8 quella di evitare che il segnalante e gli altri soggetti considerati dalla disciplina possano essere esposti al rischio di dismettere alcuni diritti &#8211; in costanza del rapporto di lavoro o anche prima dell\u2019instaurazione dello stesso o successivamente allo scioglimento del rapporto &#8211; con il solo scopo di salvaguardare o ottenere l\u2019occupazione, in assenza di una piena consapevolezza circa le norme di legge e i propri diritti o per via di una situazione di squilibrio o \u201ctimore\u201d, anche sotto il profilo di eventuali ritorsioni. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-sede-protetta\">La sede protetta<\/h3>\n\n\n\n<p>Occorre tuttavia precisare che quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali). <\/p>\n\n\n\n<p>Il segnalante e gli altri soggetti <strong>tutelati<\/strong>, infatti, possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di <strong>tutela<\/strong> o farne oggetto di transazione, se ci\u00f2 avviene nelle sedi protette indicate all\u2019art. 2113 c.c.81. <\/p>\n\n\n\n<p>In questi casi, la circostanza che tali atti vengano conclusi dinanzi ad organismi che, per la loro composizione, assicurano autorevolezza ed imparzialit\u00e0, consente di considerare maggiormente <strong>tutelata<\/strong> la posizione del soggetto che rinunzia o transige, anche in termini di maggiore genuinit\u00e0 e spontaneit\u00e0 del consenso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-tutela-della-riservatezza\">La tutela della riservatezza<\/h3>\n\n\n\n<p>La <strong>tutela<\/strong> della riservatezza del segnalante <\/p>\n\n\n\n<p> il legislatore impone all\u2019amministrazione\/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante. <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 anche al fine di evitare l\u2019esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-principio-della-limitazione-delle-finalita-e-minimizzazione-dei-dati\">il principio della limitazione delle finalit\u00e0 e minimizzazione dei dati<\/h4>\n\n\n\n<p>Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalit\u00e0 e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-oggetto-della-tutela\">Oggetto della tutela <\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;identit\u00e0 della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui pu\u00f2 evincersi, direttamente o indirettamente, tale identit\u00e0 non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>NOVITA&#8217; La riservatezza, oltre che all\u2019identit\u00e0 del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l\u2019identit\u00e0 del segnalante. <\/p>\n\n\n\n<p>Va anche precisato che il divieto di rivelare l\u2019identit\u00e0 del segnalante \u00e8 da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l\u2019identit\u00e0 del segnalante.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-come-e-garantita-la-riservatezza-del-segnalante-nell-ambito-giurisdizionale\">Come \u00e8 garantita la riservatezza del segnalante nell\u2019ambito giurisdizionale? <\/h4>\n\n\n\n<p> a) Nell\u2019ambito del procedimento penale, l\u2019identit\u00e0 del segnalante \u00e8 coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall\u2019articolo 329 c.p.p. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione prevede l\u2019obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari \u201cfino a quando l&#8217;imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari\u201d (il cui relativo avviso \u00e8 previsto dall\u2019art. 415-bis c.p.p.).<\/p>\n\n\n\n<p> b) Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l\u2019obbligo del segreto istruttorio \u00e8 previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l\u2019identit\u00e0 del segnalante potr\u00e0 essere disvelata dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-come-e-garantita-la-riservatezza-del-segnalante-nell-ambito-del-procedimento-disciplinare\">Come \u00e8 garantita la riservatezza del segnalante nell\u2019ambito del procedimento disciplinare?<\/h4>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito del procedimento disciplinare attivato dall\u2019amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l\u2019identit\u00e0 del segnalante non pu\u00f2 essere rivelata, ove la contestazione dell&#8217;addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. <\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui l\u2019identit\u00e0 del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui \u00e8 stato contestato l\u2019addebito disciplinare, questa pu\u00f2 essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell&#8217;identit\u00e0 della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell&#8217;incolpato, la segnalazione sar\u00e0 utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto disciplina poi espressamente due casi in cui per rivelare l\u2019identit\u00e0 del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identit\u00e0 e il previo consenso espresso del segnalante.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima ipotesi ricorre laddove nell\u2019ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l\u2019identit\u00e0 del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui \u00e8 stato contestato l\u2019addebito disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p>In tal caso l\u2019identit\u00e0 del segnalante pu\u00f2 essere disvelata solo dietro consenso dello stesso. <\/p>\n\n\n\n<p>Il d.lgs. n. 24\/2023, oltre al previo consenso del segnalante, chiede anche di comunicare, sempre previamente, in forma scritta a quest\u2019ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell\u2019identit\u00e0 del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo caso per disvelare l\u2019identit\u00e0 del segnalante \u00e8 necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessit\u00e0 di disvelare la sua identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La previsione mira a far comprendere al segnalante le motivazioni che renderebbero necessario far conoscere la propria identit\u00e0 per consentire, eventualmente, di intervenire in casi in cui la difesa dell\u2019incolpato potrebbe addurre fatti non conferenti o infondati a danno stesso del segnalante o tali da determinare una errata conclusione del procedimento attivato a seguito della segnalazione. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obbligo di <strong>tutelare<\/strong> la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell\u2019identit\u00e0 della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 fondamentale, quindi, che le amministrazioni e gli enti in qualit\u00e0 di titolari del trattamento, autorizzino al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati i quali, come anticipato, devono ricevere un\u2019adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare le segnalazioni <\/p>\n\n\n\n<p> <strong>art. 29 del Regolamento (UE) 2016\/679 \u201cTrattamento sotto l&#8217;autorit\u00e0 del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento \u201c ai sensi del quale <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cIl responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorit\u00e0 o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non pu\u00f2 trattare tali dati se non \u00e8 istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell&#8217;Unione o degli Stati membri\u201d ; <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>art. 32, par. 4 del medesimo Regolamento ai sensi del quale: <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cIl titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno s\u00ec che chiunque agisca sotto la loro autorit\u00e0 e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non \u00e8 istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell&#8217;Unione o degli Stati membri\u201d.; <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 2-quaterdecies \u201cAttribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati\u201d del d.lgs. n. 196\/2003 e ss. mm. ii. \u201c1. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilit\u00e0 e nell&#8217;ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>A titolo esemplificativo, si pensi al RPCT dei soggetti del settore pubblico tenuti a nominarlo ai sensi dell\u2019art. 1, co. 7, l. 190\/2012, al personale degli uffici coinvolti nella gestione della segnalazione e, per quanto concerne ANAC al custode dell\u2019identit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-responsabile-del-trattamento\">Responsabile del trattamento<\/h3>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui siano chiamati a gestire le segnalazioni soggetti esterni, questi ultimi sono <strong>responsabili del trattamento<\/strong> in base ad un accordo appositamente stipulato con l\u2019amministrazione\/ente e devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate nonch\u00e9 assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza (cfr. \u00a7 4.1.3 della presente parte). <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-oscuramento-dei-dati-personali\">oscuramento dei dati personali<\/h3>\n\n\n\n<p> Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall\u2019oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identit\u00e0 in base al d.lgs. 24\/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e\/o della documentazione ad essa allegata. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esigenza di operare con particolare cautela al fine di evitare di rivelare l\u2019identit\u00e0 del segnalante e di tutti gli altri soggetti <strong>tutelati<\/strong> appare ancor pi\u00f9 evidente laddove si consideri che, come sopra chiarito, il legislatore ha introdotto nuove e ulteriori modalit\u00e0 di presentazione della segnalazione, non solo per iscritto o tramite piattaforma dedicata ma anche oralmente, ad esempio mediante linea telefonica gratuita o, in alternativa, con altro sistema di messaggistica vocale oppure anche mediante incontri diretti su richiesta del segnalante.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-i-corollari-della-tutela-della-identita-del-segnalante\">I corollari della tutela della identit\u00e0 del segnalante:<\/h4>\n\n\n\n<p> 1. La prima importante conseguenza dell\u2019obbligo di riservatezza \u00e8 la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241\/1990. Il nuovo decreto dispone espressamente l\u2019esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata anche dall\u2019accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33\/201386. 2<\/p>\n\n\n\n<p>2. In secondo luogo, il rispetto dell\u2019obbligo di riservatezza impone che le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscano tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l\u2019eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorit\u00e0 competenti. Ci\u00f2 vale: <\/p>\n\n\n\n<p>o nell\u2019ambito della gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, ivi inclusi i casi in cui la stessa ANAC, ricevendo segnalazioni che non rientrano nella propria competenza, sia tenuta a trasmetterle all\u2019autorit\u00e0 amministrativa competente (ad esempio all\u2019Ispettorato della funzione pubblica, all\u2019ACGM, all\u2019ART). In tale ultimo caso, la stessa autorit\u00e0 amministrativa competente \u00e8 tenuta a garantire la riservatezza dell&#8217;identit\u00e0 della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; <\/p>\n\n\n\n<p>o nell\u2019ambito della gestione delle segnalazioni interne da parte delle amministrazioni\/enti. <\/p>\n\n\n\n<p>3. Sul piano operativo, l\u2019altro importante corollario dell\u2019obbligo di riservatezza \u00e8 la previsione &#8211; sia nell\u2019ambito del canale interno di segnalazione che di quello esterno \u2013 di adeguate procedure per il trattamento delle segnalazioni anche mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse, che consentano di <strong>tutelare<\/strong> e mantenere riservata l&#8217;identit\u00e0 del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalit\u00e0 diverse da quelle istituite dai soggetti del settore pubblico e privato e dalla stessa ANAC in conformit\u00e0 al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nel-caso-di-divulgazione-pubblica\">Nel caso di divulgazione pubblica<\/h3>\n\n\n\n<p>Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identit\u00e0 mediante ad esempio piattaforme web o social media. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-segreto-delle-fonti-in-ambito-giornalistico\">il segreto delle fonti in ambito giornalistico<\/h4>\n\n\n\n<p>Lo stesso vale nell\u2019ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mancata-rivelazione-della-identita\">Mancata rivelazione della identit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identit\u00e0 (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime. <\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ottica, \u00e8 opportuno che le divulgazioni pubbliche \u201canonime\u201d, ove possibile, (ad esempio da organi di stampa o piattaforme web), siano registrate\/catalogate e conservate da parte dell\u2019ente che ne ha conoscenza, rendendo cos\u00ec possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identit\u00e0 ed essere <strong>tutelato<\/strong> nel caso in cui subisca ritorsioni a seguito della divulgazione <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-sanzioni\">Le sanzioni<\/h3>\n\n\n\n<p>Si precisa, infine, che, a garanzia del rispetto dell\u2019obbligo di riservatezza, il decreto prevede che, in caso di violazione di tale obbligo, ANAC applichi ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria. Nell\u2019ambito del settore privato, il decreto dispone che gli enti e le persone con meno di 50 dipendenti, ma che abbiano istituito un modello 231, prevedano in esso sanzioni disciplinari tra l\u2019altro nei confronti di coloro che accertano essere responsabili della violazione dell\u2019obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-tutela-estesa-anche-a-soggetti-diversi-dal-segnalante\">La tutela estesa anche a soggetti diversi dal segnalante<\/h3>\n\n\n\n<p>Il decreto, nell\u2019ottica di estendere quanto pi\u00f9 possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tutela<\/strong> della riservatezza del segnalato. Il decreto prevede espressamente che la <strong>tutela<\/strong> dell\u2019identit\u00e0 sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione \u00e8 attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l\u2019esterno, ma anche all\u2019interno degli uffici dell\u2019amministrazione\/ente in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati. <\/p>\n\n\n\n<p> NOVITA&#8217; <strong>Tutela<\/strong> della riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tutela<\/strong> della riservatezza anche delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.<\/p>\n\n\n\n<p>La ratio della nuova disciplina va individuata nell\u2019esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l\u2019estraneit\u00e0 o meno degli stessi ai fatti segnalati. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il CEO di un\u2019azienda si ritrovi ad essere una persona segnalata.<\/p>\n\n\n\n<p> Il disvelamento dell\u2019identit\u00e0 di quest\u2019ultimo comporterebbe un danno notevole sia al soggetto &#8211; in termini di credibilit\u00e0 e affidabilit\u00e0 &#8211; sia all\u2019azienda che, oltre al danno reputazionale potrebbe subire anche conseguenze negative dal punto di vista economico. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-riservatezza-della-persona-coinvolta-e-della-persona-menzionata-viene-garantita-anche\">La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche: <\/h4>\n\n\n\n<p>&#8211; nel caso di segnalazioni &#8211; interne o esterne &#8211; effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quando la segnalazione viene effettuata con modalit\u00e0 diverse da quelle istituite dalle amministrazioni\/enti e da ANAC in conformit\u00e0 al decreto; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fino-a-quando-va-garantita-la-tutela\">Fino a quando va garantita la tutela<\/h3>\n\n\n\n<p>La <strong>tutela<\/strong> dell&#8217;identit\u00e0 della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita da parte dei soggetti del settore pubblico e privato, di ANAC, nonch\u00e9 delle autorit\u00e0 amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. <\/p>\n\n\n\n<p>La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-interpello-della-persona-segnalata\">L&#8217;interpello della persona segnalata<\/h3>\n\n\n\n<p>La persona segnalata pu\u00f2 essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l&#8217;acquisizione di osservazioni scritte e documenti. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 12, co. 9 del d.lgs. 24\/2023 ha altres\u00ec riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l&#8217;acquisizione di osservazioni scritte e documenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell\u2019ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione. <\/p>\n\n\n\n<p>La normativa non riconosce per\u00f2 al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, \u00e8 garantito nell\u2019ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell\u2019attivit\u00e0 di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, il riconoscimento del diritto del segnalato ad essere sempre e comunque informato della segnalazione interna e\/o esterna, oltre a non avere un chiaro appiglio normativo, rischierebbe di compromettere lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria con particolare riferimento alle successive\/eventuali indagini penali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-eccezioni\">Eccezioni <\/h3>\n\n\n\n<p>Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorit\u00e0 giudiziarie. <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 trova conferma nel fatto che il legislatore, nel prevedere la <strong>tutela<\/strong> della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all\u2019identit\u00e0 del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<p> La ratio di siffatta previsione risponde all\u2019esigenza di consentire alle Autorit\u00e0 giudiziarie di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante pi\u00f9 informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie.<\/p>\n\n\n\n<p> A tal fine potrebbe rendersi necessario conoscere l\u2019identit\u00e0 delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Si pensi, ad esempio, all\u2019ipotesi in cui l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria debba sentire i testimoni sui fatti intorno ai quali \u00e8 chiamata ad esprimersi. La mancata rivelazione dell\u2019identit\u00e0 di questi ultimi priverebbe l\u2019Autorit\u00e0 di uno degli elementi fondamentali per la risoluzione del caso. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4831\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le tutele e le misure di sostegno Un asse portante dell\u2019intera disciplina \u00e8 rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che \u2013 come gi\u00e0 anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell\u2019ambito del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4909,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[309,305,307,308,60,310,306,304,94],"class_list":["post-4908","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-rovescio","tag-antiricatto","tag-dirittilavoro","tag-eticaaziendale","tag-legislazionelavoro","tag-privacy","tag-sicurezzalavorativa","tag-trasparenza","tag-tutelewhistleblower","tag-whistleblowing"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v23.3 (Yoast SEO v25.6) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Whistleblowing: le misure a tutela del segnalantePB Consulting<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Scopri i diritti del whistleblower, le misure contro le ritorsioni e la protezione della riservatezza con la nostra guida completa sulla normativa. 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