{"id":4600,"date":"2023-11-27T21:33:35","date_gmt":"2023-11-27T21:33:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=4600"},"modified":"2023-11-27T21:33:37","modified_gmt":"2023-11-27T21:33:37","slug":"licenziamenti-le-esigenze-di-riduzione-dei-costi-non-integrano-di-per-se-un-giustificato-motivo-oggettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/il-caffe-del-mattino\/licenziamenti-le-esigenze-di-riduzione-dei-costi-non-integrano-di-per-se-un-giustificato-motivo-oggettivo\/","title":{"rendered":"Licenziamenti: le esigenze di riduzione dei costi non integrano di per s\u00e9 un giustificato motivo oggettivo"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cassazione-civile-sez-lav-ordinanza-14-novembre-2023-n-31660\">Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 14 novembre 2023, n. 31660<\/h3>\n\n\n\n<p>In data 14 novembre 2023, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l&#8217;ordinanza n. 31660, ha posto l&#8217;accento sulla necessit\u00e0 di un&#8217;accurata valutazione delle ragioni organizzative e\/o produttive che portano alla soppressione di un posto di lavoro. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale decisione riveste particolare importanza in quanto stabilisce criteri pi\u00f9 stringenti per l&#8217;accertamento dell&#8217;effettivit\u00e0 delle ragioni economiche che giustificano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il caso e lo svolgimento del processo di primo e secondo grado<\/h3>\n\n\n\n<p>Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da M.D.T. contro la Fondazione H., a seguito del rifiuto della Corte d&#8217;appello di Trento sezione distaccata di Bolzano di accogliere il suo reclamo. <\/p>\n\n\n\n<p>M.D.T. aveva contestato il proprio licenziamento per g.m.o., ma la Corte d&#8217;appello aveva sostenuto l&#8217;impossibilit\u00e0 di sindacare la decisione datoriale di sopprimere il suo posto di lavoro, nell&#8217;ambito di una politica aziendale volta alla riduzione dei costi.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte d&#8217;appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha respinto il reclamo presentato da A.A. avverso la sentenza del giudice del lavoro di Bolzano che rigettava l&#8217;impugnazione contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.<\/p>\n\n\n\n<p>Contro la sentenza \u00e8 stato presentato un ricorso per Cassazione da A.A.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Motivi del ricorso<\/h3>\n\n\n\n<p>il ricorrente deduce <\/p>\n\n\n\n<p>l&#8217;inesistenza del nesso di causalit\u00e0 tra esigenza produttiva ed organizzativa; la nullit\u00e0 della sentenza per motivazione apparente, attesa la peculiarit\u00e0 della fattispecie (reiterato licenziamento per esubero del dipendente divenuto stabile per sentenza e non per concorso), considerato che il lavoratore era stato gi\u00e0 licenziato per presunti motivi di risparmio e ristrutturazione aziendale oltre che per soppressione del ruolo.<\/p>\n\n\n\n<p> la violazione in tema di nesso di causalit\u00e0 tra licenziamento e motivi,  (inesistenza della ragione a fondamento del licenziamento, soppressione del ruolo e le ragioni di risparmio); <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-motivi-della-decisione-non-basta-sostenere-le-ragioni-del-risparmio\">Motivi della decisione &#8211; non basta sostenere le ragioni del risparmio<\/h3>\n\n\n\n<p> la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, accogliendo in particolare il terzo e il quarto motivo del ricorso. <\/p>\n\n\n\n<p>I giudici di legittimit\u00e0 hanno evidenziato che la sentenza gravata non aveva adeguatamente motivato perch\u00e9 le esigenze di contrazione dei costi dovessero necessariamente concentrarsi su un determinato settore lavorativo piuttosto che su un altro.<\/p>\n\n\n\n<p>In merito al collegamento causale tra la motivazione addotta e il licenziamento del ricorrente, la sentenza impugnata afferma semplicemente che, dato il deficit di bilancio, il licenziamento di Del Torre era inevitabilmente legato alla necessit\u00e0 di risparmiare in un settore lavorativo specifico.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale affermazione risulta tautologica e ingiustificata poich\u00e9 non \u00e8 chiaro su quali basi la Corte abbia stabilito che le esigenze di riduzione dei costi dovessero essere limitate a un settore specifico del lavoro anzich\u00e9 a un altro. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, nella lettera di licenziamento, Haydn specifica che la soppressione del posto di lavoro avviene come parte di una politica aziendale volta a ridurre i costi del lavoro in generale.<\/p>\n\n\n\n<p>Non risulta perci\u00f2 correttamente accertato che i costi da ridurre dovessero essere necessariamente  riguardare quindi la posizione di lavoro rivestita dal ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la Corte d&#8217;appello ha affermato di non poter valutare la ragione addotta per il licenziamento, sostenendo che qualsiasi risparmio di spesa, indipendentemente dall&#8217;importo, sarebbe stato sufficiente a giustificarlo. <\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha respinto le obiezioni del lavoratore riguardo alla mancata eliminazione di un altro posto di lavoro pi\u00f9 costoso, sostenendo che si tratta di decisioni imprenditoriali non soggette a sindacato. <\/p>\n\n\n\n<p> La Corte di Cassazione ha criticato l&#8217;affermazione della Corte d&#8217;appello secondo cui qualsiasi risparmio di spesa avrebbe giustificato il licenziamento, indipendentemente dall&#8217;ammontare. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale posizione non solo violerebbe le regole sull&#8217;accertamento del nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro, ma anche quelle relative all&#8217;effettivit\u00e0 della ragione economica a sostegno del g.m.o.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec facendo, la sentenza ha violato le regole riguardanti l&#8217;accertamento del collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, cos\u00ec come quelle sull&#8217;effettivit\u00e0 della ragione economica &#8220;comunque addotta&#8221; dal datore di lavoro per giustificare tale decisione. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nessuna-indebita-interferenza-nelle-scelte-datoriali\">Nessuna indebita interferenza nelle scelte datoriali<\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte ha sottolineato che, qualora un datore di lavoro avanzi una generale necessit\u00e0 di contenimento dei costi, \u00e8 suo onere indicare le ragioni specifiche che portano alla scelta di licenziare un determinato lavoratore anzich\u00e9 un altro. Questo \u00e8 particolarmente rilevante quando si considerano posizioni lavorative comparabili.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 importante approfondire le ragioni per cui la scelta \u00e8 ricaduta su quel determinato lavoratore, considerando anche altre posizioni di lavoro, soprattutto se si tratta di ruoli comparabili non previsti nell&#8217;organico. Spetta al datore di lavoro indicare tali ragioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ribadisce l&#8217;importanza di approfondire il collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, soprattutto se \u00e8 stata ipotizzata una politica generale di contenimento dei costi. <\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 necessario valutare se la scelta di eliminare un ruolo specifico sia logicamente, coerentemente e effettivamente connessa alla riorganizzazione prospettata. <\/p>\n\n\n\n<p>Se non lo \u00e8, il licenziamento \u00e8 illegittimo poich\u00e9 l&#8217;inefficacia della ragione economica addotta influisce sulla legittimit\u00e0 del recesso. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa analisi non costituisce un&#8217;indebita interferenza con la discrezionalit\u00e0 delle decisioni dell&#8217;imprenditore, ma viene effettuata alla luce dei motivi alla base del licenziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e\/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entit\u00e0, onde accertare l&#8217;effettivit\u00e0 della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p><em> senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalit\u00e0 delle scelte datoriali, dato che l&#8217;ineffettivit\u00e0 della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimit\u00e0 del recesso &#8220;non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bens\u00ec per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicit\u00e0 o sulla pretestuosit\u00e0 della ragione addotta dall&#8217;imprenditore&#8221; (come osservato da questa Corte nella nota sentenza n. 25201 del 07\/12\/2016).<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusione\">Conclusione<\/h3>\n\n\n\n<p>In conclusione, la recente ordinanza della Cassazione Civile sottolinea l&#8217;importanza di un controllo concreto e non meramente astratto sulla legittimit\u00e0 del licenziamento per g.m.o.<\/p>\n\n\n\n<p> La discrezionalit\u00e0 datoriale nelle scelte organizzative non pu\u00f2 prescindere da una verifica effettiva dell&#8217;esistenza e dell&#8217;entit\u00e0 delle ragioni economiche che giustificano la soppressione di un posto di lavoro. Si apre quindi un nuovo capitolo nel diritto del lavoro, che richiede agli operatori del settore una maggiore attenzione nella gestione delle dinamiche di riduzione del personale.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4242\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 14 novembre 2023, n. 31660 In data 14 novembre 2023, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l&#8217;ordinanza n. 31660, ha posto l&#8217;accento sulla necessit\u00e0 di un&#8217;accurata valutazione delle ragioni organizzative e\/o produttive che portano alla soppressione di un posto di lavoro. 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