{"id":4286,"date":"2023-11-16T14:15:29","date_gmt":"2023-11-16T14:15:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=4286"},"modified":"2023-11-22T18:09:33","modified_gmt":"2023-11-22T18:09:33","slug":"la-nuova-disciplina-del-whistleblowing-la-guida-operativa-i-canali-di-segnalazione-lezione-n-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/diritto-rovescio\/la-nuova-disciplina-del-whistleblowing-la-guida-operativa-i-canali-di-segnalazione-lezione-n-4\/","title":{"rendered":"La nuova disciplina del \u201cWHISTLEBLOWING\u201d la guida operativa \u2013 i canali di segnalazione \u2013 lezione n. 4"},"content":{"rendered":"\n<p>Dal prossimo 17 dicembre tutte le aziende del settore privato che hanno un organico medio compreso tra i 50 e il 249 lavoratori dovranno istituire un sistema di whistleblowing, una piattaforma di segnalazione di eventuali illeciti commessi in azienda, che tuteli la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 e i dati personali dei denuncianti (per quelle di dimensioni superiori, l\u2019obbligo \u00e8 gi\u00e0 vigente dallo scorso 15 luglio).<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/0F34EB97-FD3A-4A8C-ABAB-1511F0B4D35D.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4281\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p> Gli enti del settore pubblico e di quello privato, come indicati nel \u00a7 1 \u201cambito soggettivo\u201d, sono tenuti ad attivare un <strong>canale<\/strong> interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all\u2019interno degli enti cui si applica la normativa appositi \u201c<strong>canali<\/strong> interni\u201d per ricevere e trattare le segnalazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso a questi <strong>canali<\/strong> viene incoraggiato, in quanto pi\u00f9 prossimi all\u2019origine delle questioni oggetto della segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ottica di consentire di scegliere il <strong>canale<\/strong> di segnalazione pi\u00f9 adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una pi\u00f9 ampia protezione, si \u00e8 prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/105EBF97-EDE1-4480-82B6-FB8321A94883-598x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4283\" style=\"width:846px;height:auto\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p> L\u2019intento del legislatore \u00e8 quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai <strong>canali<\/strong> interni all\u2019ente a cui sono \u201ccollegati\u201d. Ci\u00f2 in quanto una pi\u00f9 efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l\u2019acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti pi\u00f9 vicini all\u2019origine delle violazioni stesse. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-istituzione-dei-canali-di-segnalazione\"> \uf0a7 Istituzione dei canali di segnalazione <\/h3>\n\n\n\n<p>I soggetti del settore pubblico e del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali , per acquisire eventuali osservazioni, definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi <strong>canali<\/strong> di segnalazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Nella istituzione del <strong>canale<\/strong>  \u00e8 opportuno che almeno vengano definiti: <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; le modalit\u00e0 e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge. <\/p>\n\n\n\n<p>Laddove gli enti privati adottino i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231\/2001, i <strong>canali<\/strong> interni di segnalazione vanno previsti all\u2019interno di tali modelli o nell\u2019atto organizzativo cui il MOG 231 espressamente rinvia. <\/p>\n\n\n\n<p>I <strong>canali<\/strong> di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>o della persona segnalante; <\/li>\n\n\n\n<li>o del facilitatore; <\/li>\n\n\n\n<li>o della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; <\/li>\n\n\n\n<li>o del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, a quest\u2019ultimo va garantita la scelta fra diverse modalit\u00e0 di segnalazione: <\/p>\n\n\n\n<p>o in forma scritta, anche con modalit\u00e0 informatiche (piattaforma online). <\/p>\n\n\n\n<p><strong>La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Qualora si utilizzino <strong>canali<\/strong> e tecniche tradizionali, da disciplinare nell\u2019atto organizzativo, \u00e8 opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. <\/p>\n\n\n\n<p><strong> La segnalazione \u00e8 poi oggetto di protocollazione riservata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. o in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-i-soggetti-cui-va-affidata-la-gestione-delle-segnalazioni\"> \uf0a7 I soggetti cui va affidata la gestione delle segnalazioni <\/h3>\n\n\n\n<p>La gestione dei <strong>canali<\/strong> di segnalazione \u00e8 affidata, alternativamente: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>o a una persona interna all\u2019amministrazione\/ente; <\/li>\n\n\n\n<li>o a un ufficio dell\u2019amministrazione\/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; <\/li>\n\n\n\n<li>o a un soggetto esterno. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Chi gestisce le segnalazioni \u00e8 necessario possieda il requisito <strong>dell\u2019autonomia<\/strong>, che, ad avviso di ANAC, va declinato come imparzialit\u00e0 e indipendenza. <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto le amministrazioni\/enti del settore pubblico e privato nell\u2019affidare tale incarico devono valutare se il soggetto abbia le caratteristiche indispensabili per svolgere l\u2019attivit\u00e0 richiesta. <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono: <\/p>\n\n\n\n<p>o laddove si tratti di soggetti interni, essere autorizzati al trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni\/enti e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy <\/p>\n\n\n\n<p>o nel caso di soggetti esterni, questi sono responsabili del trattamento in base ad un accordo appositamente stipulato con l\u2019amministrazione\/ente; <\/p>\n\n\n\n<p>o ricevere un\u2019adeguata formazione professionale sulla disciplina del <strong>whistleblowing<\/strong>, anche con riferimento a casi concreti. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nel-settore-privato\">Nel settore privato<\/h4>\n\n\n\n<p> la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni \u00e8 rimessa all\u2019autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell\u2019attivit\u00e0 esercitata e alla realt\u00e0 organizzativa concreta. Ci\u00f2, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore. <\/p>\n\n\n\n<p>Laddove il gestore versi in un\u2019ipotesi di <strong>conflitto di interessi<\/strong> rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare <strong>una segnalazione esterna ad ANAC<\/strong>, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.<\/p>\n\n\n\n<p> I <strong>canali<\/strong> interni devono essere progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-segnalazione-inviata-ad-un-soggetto-non-competente\"> \uf0a7 La segnalazione inviata ad un soggetto non competente <\/h3>\n\n\n\n<p>Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall\u2019amministrazione o ente, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia <strong>whistleblowing<\/strong> o tale volont\u00e0 sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione \u00e8 considerata \u201csegnalazione <strong>whistleblowing<\/strong>\u201d e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. <\/p>\n\n\n\n<p>Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volont\u00e0 non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione \u00e8 considerata quale segnalazione ordinaria. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-d-p-r-n-62-del-2013-prevede-che-la-segnalazione-possa-essere-presentata-al-superiore-gerarchico\">Il d.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. <\/h4>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultimo, ove il segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele come <strong>whistleblower<\/strong> o tale volont\u00e0 sia desumibile dalla segnalazione, \u00e8 tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni, come sopra indicato. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-attivita-cui-e-tenuto-chi-gestisce-le-segnalazioni\"> \uf0a7 Le attivit\u00e0 cui \u00e8 tenuto chi gestisce le segnalazioni <\/h3>\n\n\n\n<p>Chi gestisce le segnalazioni \u00e8 tenuto al rispetto di indicazioni che il legislatore ha posto per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione che la tutela delle persone segnalanti. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi gestisce le segnalazioni: <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>o rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; o mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante; <\/p>\n\n\n\n<p>o d\u00e0 un corretto seguito alle segnalazioni ricevute; <\/p>\n\n\n\n<p>o fornisce un riscontro alla persona segnalante. <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una <strong>valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione <\/strong>per valutarne l\u2019ammissibilit\u00e0 e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. <\/p>\n\n\n\n<p> Ad esempio: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>o manifesta infondatezza per l\u2019assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; <\/li>\n\n\n\n<li>o accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una volta valutata l\u2019ammissibilit\u00e0 della segnalazione, come di <strong>whistleblowing<\/strong>, il gestore delle segnalazioni <strong>avvia l\u2019istruttoria interna<\/strong> sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>All\u2019esito dell\u2019istruttoria<\/strong>, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante. <br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per \u201criscontro\u201d <\/strong>si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo<\/p>\n\n\n\n<p><strong> per \u201cseguito\u201d<\/strong> si intende l\u2019azione intrapresa dal soggetto cui \u00e8 affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l\u2019esito delle indagini e le eventuali misure adottate. <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, occorre evidenziare che, per poter dare corretto \u201cseguito\u201d alla segnalazione, \u00e8 opportuno anzitutto, come gi\u00e0 detto, <strong>vagliarne l\u2019ammissibilit\u00e0. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ad avviso dell\u2019Autorit\u00e0, spetta poi a chi gestisce la segnalazione compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Per <strong>lo svolgimento dell\u2019istruttoria<\/strong>, il soggetto cui \u00e8 affidata la gestione pu\u00f2 avviare un dialogo con il <strong>whistleblower<\/strong>, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il <strong>canale<\/strong> a ci\u00f2 dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. <\/p>\n\n\n\n<p>Ove necessario, pu\u00f2 anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell\u2019amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. <\/p>\n\n\n\n<p>Qualora, a seguito dell\u2019attivit\u00e0 svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sar\u00e0 disposta l\u2019archiviazione con adeguata motivazione.<\/p>\n\n\n\n<p> Laddove, invece, si ravvisi  fumus di fondatezza della segnalazione \u00e8 opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti\/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. <\/p>\n\n\n\n<p>Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilit\u00e0 individuali qualunque natura esse abbiano, n\u00e9 svolgere controlli di legittimit\u00e0 o di merito su atti e provvedimenti adottati dall\u2019ente\/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ci\u00f2 preposti all\u2019interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. <\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento al \u201c<strong>riscontro<\/strong>\u201d da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso pu\u00f2 consistere nella comunicazione dell\u2019archiviazione, nell\u2019avvio di un\u2019inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un\u2019autorit\u00e0 competente per ulteriori indagini. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, pu\u00f2 anche essere meramente interlocutorio, giacch\u00e9 possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attivit\u00e0 sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell\u2019istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l\u2019istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-informazioni-da-inserire-sul-sito-e-sulla-pagina-della-piattaforma-per-evitare-errori-da-parte-del-segnalante\">\uf0a7 Informazioni da inserire sul sito e sulla pagina della piattaforma per evitare errori da parte del segnalante <\/h3>\n\n\n\n<p>Pu\u00f2 essere utile per le amministrazioni e gli enti chiarire al proprio interno che chi intende presentare una segnalazione debba specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identit\u00e0 e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest\u2019ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di <strong>whistleblowing<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p> In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p> \u00c8 necessario, quindi, che le amministrazioni e gli enti chiariscano bene, sul sito istituzionale e anche nella stessa pagina della piattaforma dedicata, quali sono le diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria e di <strong>whistleblowing<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe utile anche che, negli stessi modelli per la trasmissione delle segnalazioni ordinarie, sia chiesto ai segnalanti di precisare se intendono o meno mantenere riservata la propria identit\u00e0 e avvalersi delle tutele previste per il <strong>whistleblower<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, i soggetti che gestiscono il <strong>canale<\/strong> di segnalazione interno mettono a disposizione informazioni sull\u2019utilizzo del <strong>canale<\/strong> interno e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali <strong>canali<\/strong>, ai soggetti competenti cui \u00e8 affidata la gestione delle segnalazioni interne nonch\u00e9 alle procedure. <\/p>\n\n\n\n<p>Tali informazioni devono essere chiare e facilmente accessibili anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, siano legittimate a presentare segnalazioni di <strong>whistleblowing<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Vanno esposte, per esempio, nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le suddette persone, nonch\u00e9 in una sezione apposita del sito web istituzionale dell\u2019ente. <\/p>\n\n\n\n<p>Devono essere, altres\u00ec, oggetto di trattazione nei corsi e nelle formazioni su etica e integrit\u00e0. In ogni caso, le amministrazioni e gli enti possono prevedere nei propri Codici di comportamento o codici di condotta uno specifico dovere di trasmissione immediata, nel caso si riceva erroneamente una segnalazione di <strong>whistleblowing<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-possibilita-per-alcuni-enti-di-gestire-in-modo-condiviso-le-segnalazioni\"> \uf0a7 La possibilit\u00e0 per alcuni enti di gestire in modo condiviso le segnalazioni <\/h3>\n\n\n\n<p> Al fine di ottimizzare e specializzare il lavoro sulle segnalazioni in esame, e anche in una logica di semplificazione degli adempimenti e di contenimento dei costi, il decreto consente ad enti di minori dimensioni di \u201ccondividere\u201d il <strong>canale<\/strong> di segnalazione interna e la relativa gestione (ad esempio potrebbero essere stipulati accordi\/convenzioni per la gestione in forma associata delle segnalazioni <strong>whistleblowing<\/strong>). <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2, naturalmente, senza pregiudicare l\u2019obbligo di garantire la riservatezza, di fornire un riscontro e di gestire la violazione segnalata. <\/p>\n\n\n\n<p>La condivisione del <strong>canale<\/strong> \u00e8 prevista, in particolare, per: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>o i comuni diversi dai capoluoghi di provincia; <\/li>\n\n\n\n<li>o i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell\u2019ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non superiore a duecentoquarantanove. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ove vi sia questo tipo di condivisione del <strong>canale<\/strong> interno, si rammenta che gli enti coinvolti sono considerati <strong>contitolari del trattamento<\/strong> dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Si precisa che, nell\u2019ipotesi in cui gli enti affidino ad uno stesso soggetto (esterno) la gestione delle segnalazioni, \u00e8 necessario garantire che ciascun ente acceda esclusivamente alle segnalazioni di propria spettanza tenuto anche conto della attribuzione della relativa responsabilit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-mancata-istituzione-dei-canali-interni-e-delle-relative-procedure-o-istituzione-non-conforme\"> \uf0a7 La mancata istituzione dei canali interni e delle relative procedure o istituzione non conforme <\/h3>\n\n\n\n<p>Si ricorda, da ultimo, che ANAC pu\u00f2 applicare una sanzione amministrativa pecuniaria ove accerti che non siano stati istituiti <strong>canali<\/strong> interni di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l&#8217;effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l&#8217;adozione di tali procedure non sia conforme a quanto previsto dal decreto. <\/p>\n\n\n\n<p>La sanzione pu\u00f2 essere irrogata da ANAC anche quando si accerti che non \u00e8 stata svolta l&#8217;attivit\u00e0 di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-canali-per-whistleblowing-vanno-sentiti-i-sindacati\">Canali per whistleblowing, vanno sentiti i sindacati<\/h3>\n\n\n\n<p>La normativa (Dlgs 24\/2023) stabilisce che i datori di lavoro devono attivare un <strong>canale<\/strong> di segnalazione interna, previa consultazione delle rappresentanze sindacali o delle organizzazioni sindacali di cui all&#8217;articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obbligo di &#8220;sentire&#8221; le rappresentanze si riferisce alla necessit\u00e0 di ascoltare le opinioni e le proposte delle parti interessate, ma non implica un coinvolgimento diretto nella discussione approfondita su una determinata materia. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;impegno di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori si differenzia dalla necessit\u00e0 di agire &#8220;previa intesa&#8221; o &#8220;di concerto&#8221; con le organizzazioni sindacali. <strong>Nel caso del whistleblowing, non \u00e8 richiesto raggiungere alcun accordo con le organizzazioni sindacali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obbligo di consultare le associazioni dei lavoratori sembra avere solo uno scopo informativo, come confermato dalle linee guida dell&#8217;ANAC. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo obbligo si concretizza in due fasi: <\/p>\n\n\n\n<p>la comunicazione preventiva al sindacato, in cui si informa dell&#8217;intenzione di attivare il <strong>canale<\/strong> di <strong>whistleblowing<\/strong> e si fornisce una descrizione dei suoi elementi essenziali;<\/p>\n\n\n\n<p> l&#8217;eventuale incontro di approfondimento, che si tiene solo se richiesto dal sindacato.<\/p>\n\n\n\n<p>Incontro che il datore di lavoro deve tenere in considerazione, nei suoi contenuti, al momento della concreta attivazione del sistema d segnalazione, ma senza vincoli specifici: resta libero, quindi, di accogliere o meno le indicazioni ricevute dal sindacato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019incontro \u00e8, peraltro, solo <strong>potenziale<\/strong>: se i rappresentanti dei lavoratori non reagiscono all\u2019informativa del datore di lavoro e, quindi, non chiedono un incontro, la fase di ascolto deve intendersi regolarmente conclusa.<\/p>\n\n\n\n<p>Per dare tempi certi a questa fase, il datore di lavoro, con la propria informativa, pu\u00f2 fissare un termine per ricevere indicazioni o svolgere l\u2019incontro.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di aziende che non dispongono di rappresentanze sindacali, l&#8217;obbligo di ascolto riguarda un ampio range di soggetti, tra cui le rappresentanze in aziendale e le organizzazioni sindacali individuate dal Dlgs 81\/2015. <\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, per adempiere all&#8217;obbligo, \u00e8 necessario inviare l&#8217;informativa alle associazioni che hanno firmato il contratto collettivo applicato in azienda e che sono munite di rappresentativit\u00e0 comparativa.<\/p>\n\n\n\n<p>il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori potrebbe configurare una condotta antisindacale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-whistleblowing-applicabilita-della-disciplina-ai-gruppi-di-imprese-i-chiarimenti-di-confindustria\">Whistleblowing, applicabilit\u00e0 della disciplina ai gruppi di imprese: i chiarimenti di Confindustria<br><\/h3>\n\n\n\n<p>Al fine di evitare l\u2019adozione di un diverso <strong>canale<\/strong> di segnalazione per ogni singola legal entity Confindustria propone due soluzioni:<\/p>\n\n\n\n<p> ricezione al <strong>canale<\/strong> di gruppo ma gestione decentralizzata a livello di singola impresa controllata<\/p>\n\n\n\n<p>contratto di servizio tra la Holding e controllata per la gestione del <strong>canale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con particolare riferimento ai gruppi di imprese, la Direttiva aveva previsto, ai sensi dell\u2019art. 8 comma 6, che \u201c<strong>i soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere.\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione \u00e8 stata adottata in conformit\u00e0 con la ratio della Direttiva <strong>Whistleblowing<\/strong>, che mira a fornire supporto agli enti di minori dimensioni, riducendo gli oneri organizzativi e contenendo i costi legati agli adempimenti di compliance.<\/p>\n\n\n\n<p>La Commissione Europea ha emesso una precisazione nel 2021 riguardo alla condivisione del <strong>canale<\/strong> di segnalazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale possibilit\u00e0 \u00e8 riservata esclusivamente alle societ\u00e0 di piccole e medie dimensioni, mentre le societ\u00e0 di grandi dimensioni, anche se facenti parte di un gruppo, devono dotarsi di un <strong>canale<\/strong> di segnalazione &#8220;locale&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa misura \u00e8 stata adottata per garantire al segnalante un facile accesso al <strong>canale<\/strong> di segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In conformit\u00e0 alla Direttiva e al parere della Commissione Europea, il legislatore italiano ha regolamentato solo la condivisione del <strong>canale<\/strong> di segnalazione per le imprese di piccole e medie dimensioni, senza fornire indicazioni specifiche per le imprese di grandi dimensioni.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, \u00e8 importante sottolineare che, secondo l&#8217;articolo 4, comma 4 del Decreto 24\/2023, le aziende private che hanno un numero medio di dipendenti subordinati, con contratti a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249 nel corso dell&#8217;ultimo anno, <strong>hanno la possibilit\u00e0 di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br>D&#8217;altra parte, l&#8217;articolo 4 comma 2 prevede che tutte le imprese, senza distinzione, abbiano la possibilit\u00e0 di <strong>delegare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno<\/strong>, che sia autonomo e dotato di personale appositamente formato.<\/p>\n\n\n\n<p>Ricorrendo a questa formulazione, il Legislatore non ha stabilito alcun limite di dimensione per determinare quali imprese siano autorizzate a utilizzare un soggetto esterno per la gestione delle segnalazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, questa possibilit\u00e0 \u00e8 stata estesa anche alle grandi imprese. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa previsione \u00e8 stata ampiamente utilizzata in via interpretativa per concludere che il &#8220;soggetto terzo&#8221; incaricato di gestire il <strong>canale<\/strong> di segnalazione pu\u00f2 effettivamente essere un&#8217;altra societ\u00e0 appartenente allo stesso gruppo.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la Circolare n. 10 del 7 giugno 2023, Assonime ha diffuso una chiave di lettura per le imprese di grandi dimensioni.<\/p>\n\n\n\n<p> Secondo questa chiave di lettura, un&#8217;alternativa possibile per la gestione delle segnalazioni potrebbe essere quella d<strong>i affidare la gestione delle segnalazioni in outsourcing alla holding o ad un&#8217;altra societ\u00e0 del gruppo<\/strong>, attraverso contratti di servizio. Questa pratica \u00e8 comune nei gruppi a gestione accentrata. Tuttavia, la decisione di adottare questa soluzione spetta all&#8217;ente che esercita direzione e coordinamento, tenendo conto dei rischi di responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, contrariamente ad ogni aspettativa, <strong>le Linee Guida ANAC,<\/strong> pubblicate il 12 luglio 2023 e dunque successivamente rispetto alla Circolare in esame, hanno omesso qualsiasi tipo di indicazione sul punto.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-i-chiarimenti-di-confindustria\"><strong>I CHIARIMENTI DI CONFINDUSTRIA<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><br>Il 27 ottobre 2023, Confindustria ha finalmente trattato con la dovuta attenzione l\u2019argomento, con la pubblicazione della propria Guida Operativa <strong>Whistleblowing<\/strong> .<\/p>\n\n\n\n<p>Richiamando quanto gi\u00e0 proposto da Assonime e anche sulla scia delle scelte legislative adottate a livello internazionale, Confindustria ha proposto due possibili soluzioni per semplificare la segnalazione delle imprese di grandi dimensioni che fanno parte di un gruppo. <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ricezione della segnalazione al canale di gruppo ma gestione decentralizzata a livello di singola impresa controllata<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In primo luogo, Confindustria propone l&#8217;implementazione di un <strong>canale<\/strong> di segnalazione unificato per tutte le controllate di grandi dimensioni. Questo <strong>canale<\/strong> potrebbe essere una piattaforma informatica condivisa, che consentirebbe una gestione locale delle segnalazioni all&#8217;interno di ciascuna controllata.<\/p>\n\n\n\n<p>Con questa soluzione, all&#8217;interno della piattaforma unica utilizzata, il segnalante avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di selezionare la societ\u00e0 presso la quale svolge la propria attivit\u00e0 lavorativa per effettuare la segnalazione. In questo modo, la gestione della segnalazione sar\u00e0 affidata all&#8217;ufficio specifico responsabile di tale attivit\u00e0 all&#8217;interno della controllata, garantendo il principio di prossimit\u00e0 della segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>contratto di servizio tra la Holding e la controllata per la gestione del canale di segnalazione<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La seconda soluzione prevede che le segnalazioni vengano inviate attraverso un <strong>canale<\/strong> di gruppo unico e poi gestite dalla capogruppo, che agisce come soggetto terzo rispetto alle controllate. Questo processo semplifica la gestione delle segnalazioni e garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei problemi.<\/p>\n\n\n\n<p>In base al modello operativo proposto da Confindustria e gi\u00e0 ipotizzato da Assonime, ogni controllata deve stipulare un contratto di servizio con la capogruppo per gestire le segnalazioni ricevute in conformit\u00e0 alla normativa locale. Questo processo permette di garantire una gestione efficiente e conforme alle leggi vigenti delle segnalazioni ricevute dalle controllate.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di garantire comunque il rispetto del principio di prossimit\u00e0 nella gestione della segnalazione, Confindustria propone che, anche qualora tale gestione venga affidata in outsourcing alla capogruppo, quest\u2019ultima:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>a) si avvalga del supporto degli uffici della controllata (nel rispetto degli obblighi di riservatezza);<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><br>oppure<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>b) istituisca una struttura di gestione della segnalazione che veda anche la partecipazione di personale interno alla controllata a cui \u00e8 riferibile la segnalazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4242\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal prossimo 17 dicembre tutte le aziende del settore privato che hanno un organico medio compreso tra i 50 e il 249 lavoratori dovranno istituire un sistema di whistleblowing, una piattaforma di segnalazione di eventuali illeciti commessi in azienda, che tuteli la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 e i dati personali dei denuncianti (per quelle di dimensioni superiori, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"class_list":["post-4286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-rovescio"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v23.3 (Yoast SEO v25.6) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Whistelblowing: il canale interno di segnalazione<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"&quot;Whistleblowing: obbligo per aziende del settore privato dal 17 dicembre. 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