{"id":4057,"date":"2023-11-12T09:25:02","date_gmt":"2023-11-12T09:25:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=4057"},"modified":"2023-11-12T09:40:17","modified_gmt":"2023-11-12T09:40:17","slug":"perche-facebook-e-a-pagamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/diritto-rovescio\/perche-facebook-e-a-pagamento\/","title":{"rendered":"L&#8217;Abbonamento a Meta,  il futuro della pubblicit\u00e0 profilata, il prezzo dei nostri dati"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-premessa\">Premessa.<\/h3>\n\n\n\n<p>La profilazione online \u00e8 un problema che ha origini nel passato e continua a rappresentare una sfida attuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 nel provvedimento <strong>del Garante del 19 marzo 2015<\/strong>, si era cominciato a parlare del  fenomeno della profilazione online.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante ha spiegato che le diverse funzionalit\u00e0 sul web , quali il  motore di ricerca sul web, la  posta elettronica, le  mappe online, i servizi di  social network, i servizi di  gestione di pagamenti online, i negozi virtuali per l&#8217;acquisto di applicazioni, la musica, i film, i libri e le riviste, vengono  offerti gratuitamente agli utenti finali, poich\u00e9 le societ\u00e0 che forniscono tali servizi spesso basano il loro modello di business sugli introiti derivanti dalla pubblicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p> Ci\u00f2 che guida la strategia aziendale di Facebook, Google e altri attori dell&#8217;economia digitale \u00e8 in parte uno scambio che non coinvolge denaro: vengono raccolti i dati personali dei consumatori in cambio della fornitura di servizi digitali. I consumatori non solo rinunciano ai loro dati (che a volte odiano), ma ottengono anche dei servizi che generalmente apprezzano. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Che cosa \u00e8 successo? Una svolta senza precedenti<\/h3>\n\n\n\n<p>La nuova policy di Meta propone un abbonamento per continuare a stare sui suoi social senza essere profilati. <\/p>\n\n\n\n<p>Meta ha dato agli utenti la possibilit\u00e0 di scegliere tra due opzioni: sottoscrivere un abbonamento mensile di 12,99 euro per evitare la pubblicit\u00e0 o continuare a utilizzare il social network con le stesse condizioni, previo consenso al marketing comportamentale.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/word-image-194160-1-473x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4110\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Se verr\u00e0 avallata dalle autorit\u00e0, saremo di fronte ad uno scenario inedito in cui verr\u00e0 esplicitato quello che gi\u00e0 era una situazione di fatto: i dati personali diventeranno un metodo di pagamento alternativo al denaro<\/p>\n\n\n\n<p>In Europa, il settore della tecnologia pubblicitaria sta attraversando un cambiamento significativo. <\/p>\n\n\n\n<p>Meta si sta adattando alle esigenze dei Digital Service Act e ha introdotto  in Europa una versione a pagamento di Facebook e Instagram senza pubblicit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>Meta Platforms ha annunciato che offrir\u00e0 agli utenti in Europa un piano di abbonamento per utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicit\u00e0, in conformit\u00e0 con le normative dell&#8217;Unione Europea. I piani di abbonamento mensile avranno un costo di 9,99 euro per gli utenti web, mentre gli utenti iOS e Android dovranno pagare 12,99 euro al mese.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cCrediamo in un internet supportato dagli annunci, che dia alle persone l\u2019accesso a prodotti e servizi personalizzati indipendentemente dal loro status economico. Inoltre, questo modello permette alle piccole imprese di raggiungere potenziali clienti, far crescere il proprio business e creare nuovi mercati, favorendo la crescita dell\u2019economia europea. Come altre aziende, anche noi continueremo a sostenere la necessit\u00e0 di un internet ad-supported, anche con la nostra nuova offerta di abbonamento nell\u2019UE, nel SEE e in Svizzera. <\/em><strong><em>Ma rispettiamo lo spirito e lo scopo di queste normative europee in evoluzione e ci impegniamo a rispettarle\u201d<\/em><\/strong>, si legge nella nota ufficiale di Meta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-attenzione-sara-ancora-disponibile-la-versione-gratuita-con-pubblicita\">ATTENZIONE  sar\u00e0 ancora disponibile la versione gratuita con pubblicit\u00e0.<\/h4>\n\n\n\n<p>Per coloro che scelgono di non abbonarsi, non ci saranno cambiamenti e potranno continuare ad utilizzare Facebook e Instagram con le pubblicit\u00e0 come sempre. Inoltre, avranno la possibilit\u00e0 di gestire gli annunci tramite le Preferenze annunci per controllare quali pubblicit\u00e0 vengono visualizzate sulle piattaforme. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche per un utente con un solo account su Facebook o Instagram, \u00e8 possibile proteggere la propria privacy dal tracciamento e dalla profilazione di Meta. <\/p>\n\n\n\n<p>Per fare ci\u00f2, \u00e8 necessario pagare un costo annuale di circa 120 euro per l&#8217;utilizzo su web o poco pi\u00f9 di 155 euro per l&#8217;utilizzo su dispositivi mobili.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-reazione-della-rete\">La reazione della rete <\/h4>\n\n\n\n<p><em>\u00abLa protezione dei nostri dati ora si paga\u00bb; \u00abla privacy \u00e8 diventata un lusso\u00bb; \u00ab10 dollari \u00e8 il costo per l\u2019intimit\u00e0 e la libert\u00e0\u00bb; \u00abil rispetto dei diritti non riguarda pi\u00f9 i potenti, ma solo i poveri\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Commenti simili, apparsi di recente su Internet, dimostrano come la decisione radicale di Meta di offrire solo due opzioni per l&#8217;accesso alle piattaforme &#8211; pagare e non essere profilato, oppure non pagare e essere profilato per ricevere pubblicit\u00e0 personalizzata &#8211; abbia generato controversie non solo in Europa, ma in tutto il mondo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ragioni principali dietro questo cambiamento sono la necessit\u00e0 di Meta di conformarsi alle normative europee che mirano a limitare la capacit\u00e0 delle aziende di utilizzare i dati personali per la pubblicit\u00e0 personalizzata. \u00c8 probabile che altre aziende tecnologiche seguiranno l&#8217;esempio di Meta nei prossimi mesi, quando l&#8217;UE sposter\u00e0 la propria attenzione su di loro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-decisione-della-edpb\">La decisione della EDPB<\/h3>\n\n\n\n<p>Il consenso al marketing comportamentale, di fatto, \u00e8 il corrispettivo per il servizio e per questa ragione veniva inteso come parte del contratto tra Meta e utente.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, questo metodo \u00e8 stato considerato non conforme al GDPR in quanto assumeva implicitamente un consenso per le attivit\u00e0 di marketing, che invece devono essere espresse, esplicite e informate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha emesso una decisione urgente e vincolante che proibisce a Meta di trattare i dati per la pubblicit\u00e0 comportamentale. <\/p>\n\n\n\n<p>Nel dicembre 2022, l&#8217;European Data Protection Board (EDPB) ha emesso delle decisioni vincolanti che hanno chiarito che il contratto utilizzato da Meta non \u00e8 considerato una base giuridica adeguata per il trattamento dei dati personali nell&#8217;ambito della pubblicit\u00e0 comportamentale. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nell&#8217;approccio dell&#8217;adtech alla privacy e al consenso per la pubblicit\u00e0 personalizzata. <\/p>\n\n\n\n<p>La decisione dell&#8217;EDPB riguarda gli utenti di Facebook e Instagram di Meta negli Stati membri dell&#8217;UE e nei paesi dello Spazio economico europeo. <\/p>\n\n\n\n<p>Il divieto deriva da una richiesta dell&#8217;autorit\u00e0 norvegese per la protezione dei dati, Datatilsynet, di estendere un divieto provvisorio precedentemente emesso in Norvegia a tutta Europa.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La Commissione irlandese per la protezione dei dati, principale autorit\u00e0 di controllo di Meta nell&#8217;UE, ha notificato a Meta la decisione vincolante dell&#8217;EDPB il 31 ottobre.<\/p>\n\n\n\n<p>Meta \u00e8 stata multata per 390 milioni di euro all&#8217;inizio di quest&#8217;anno dal Garante irlandese per la privacy. La multa \u00e8 stata imposta perch\u00e9 Meta non pu\u00f2 utilizzare il cosiddetto &#8220;contratto&#8221; come base legale per inviare agli utenti annunci pubblicitari basati sulla loro attivit\u00e0 online.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Le reazione di Meta <\/h3>\n\n\n\n<p>Prima della pubblicazione della decisione dell&#8217;EDPB, Meta ha annunciato il lancio di un nuovo modello di abbonamento per i servizi Facebook e Instagram nell&#8217;Unione Europea. Questo nuovo modello di abbonamento \u00e8 stato ideato da Meta come una strategia per adeguarsi alle normative sulla privacy e mantenere un modello di business conforme alla pubblicit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/word-image-194160-2-473x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4112\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Questo modello, a parere di Meta,  permetter\u00e0 agli utenti di usufruire dei servizi senza pubblicit\u00e0, in conformit\u00e0 al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell&#8217;UE (GDPR). Meta ha proposto un piano che offrir\u00e0 agli utenti dell&#8217;UE la possibilit\u00e0 di scegliere di rinunciare alla pubblicit\u00e0, culminando in un modello di abbonamento completamente privo di annunci pubblicitari.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-inciso-della-sentenza-della-corte-di-giustizia-europea\">L&#8217;inciso della sentenza della Corte di Giustizia Europea<\/h3>\n\n\n\n<p>La conformit\u00e0 del nuovo modello di abbonamento si basa su una decisione della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea riguardante la validit\u00e0 dell&#8217;affidamento di Meta sui contratti di utilizzo per l&#8217;elaborazione dei dati. <\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha emesso una sentenza che impone restrizioni alle aziende Big Tech riguardo alla raccolta e all&#8217;utilizzo dei dati degli utenti per scopi di microtargeting. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la sentenza, le aziende Big Tech non possono raccogliere dati sull&#8217;attivit\u00e0 online degli utenti senza il loro consenso esplicito n\u00e9 utilizzare tali dati per fini di microtargeting basati sul proprio &#8220;legittimo interesse&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa decisione \u00e8 stata presa al fine di tutelare maggiormente la privacy degli utenti e garantire un controllo pi\u00f9 rigoroso sulla gestione dei loro dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo tale decisione, tuttavia, sarebbe consentito addebitare una &#8220;tariffa adeguata&#8221; per un servizio alternativo equivalente, nel caso in cui sia necessario, senza tracciabilit\u00e0 e profilazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo  Meta, quindi, la sentenza  potrebbe offrire agli utenti <em>\u201cse necessario dietro un compenso adeguato\u201d<\/em> un\u2019alternativa per accedere alle sue piattaforme senza raccogliere i loro dati per la pubblicit\u00e0.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In verit\u00e0 la sentenza  \u00e8 <strong>un testo di quasi 20.000 parole<\/strong>. All\u2019interno di questo testo, c\u2019\u00e8 una <strong>postilla di meno di 10 parole<\/strong>. Questo richiamo, infatti, sembra essere  solo un&#8217;osservazione incidentale che dovrebbe essere valutata tenendo conto dell&#8217;intera esposizione e delle norme di diritto pertinenti. <\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza, infatti,  ha stabilito che gli approcci di Meta per avere una &#8220;base giuridica&#8221; per il trattamento dei dati personali ai sensi dell&#8217;articolo 6 del GDPR sono illegali. <\/p>\n\n\n\n<p>Come detto, tuttavia,  nel paragrafo 150 si afferma che pu\u00f2 essere prevista un&#8217;alternativa agli annunci, eventualmente a pagamento. Ecco che  Meta, oggi, sta utilizzando queste poche parole della sentenza come base per introdurre una nuova tassa per gli utenti che non desiderano acconsentire all&#8217;utilizzo dei propri dati personali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-replica-di-schrems\">La replica di Schrems<\/h3>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;attivista per la privacy Max Schrems, <\/p>\n\n\n\n<p><em> &#8220;La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha stabilito che l&#8217;alternativa alla pubblicit\u00e0 deve essere &#8216;necessaria&#8217; e la tariffa deve essere &#8216;adeguata&#8217;. Non credo che un costo di 160 euro all&#8217;anno sia ci\u00f2 che avevano in mente. Questa affermazione costituisce anche un &#8220;obiter dictum&#8221;, un elemento non vincolante che va oltre il caso principale sottoposto alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea. Per Meta, questa non rappresenta una giurisprudenza stabile e noi combatteremo chiaramente contro un approccio simile.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>I diritti fondamentali non dovrebbero essere messi in vendita. Si chiede se in futuro dovremo pagare anche per il diritto di voto o per la libert\u00e0 di parola, poich\u00e9 ci\u00f2 significherebbe che solo le persone ricche potrebbero godere di tali diritti. Questo \u00e8 particolarmente problematico in un momento in cui molte persone lottano per arrivare a fine mese. <\/p>\n\n\n\n<p><em>L&#8217;introduzione di questa idea nel contesto del diritto alla protezione dei dati rappresenta un cambiamento significativo e noi, come NOYP, ci opporremo a questa proposta in tutti i tribunali.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-pensiero-della-commssione\">Il pensiero della commssione <\/h3>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 ancora chiaro se il piano soddisfer\u00e0 le autorit\u00e0 di vigilanza irlandesi e di altri paesi, cos\u00ec come la Commissione. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, le autorit\u00e0 per la protezione dei dati hanno gi\u00e0 raggiunto un ampio consenso per consentire agli editori di richiedere agli utenti di pagare abbonamenti o di accettare di fornire i propri dati affinch\u00e9 gli annunci pubblicitari possano visualizzare i loro contenuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, la lotta legale contro il tracciamento e la profilazione continua degli utenti da parte di Meta dipender\u00e0 da ci\u00f2 che \u00e8 considerato necessario e appropriato in questo contesto.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-norvegia-dice-ancora-no\">La Norvegia dice ancora no<\/h3>\n\n\n\n<p>La Norvegia non riconosce l&#8217;iniziativa di abbonamento di Meta come conforme al GDPR. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo Tobias Judin, responsabile internazionale di Datatilsynet, ci sono preoccupazioni significative riguardo al meccanismo proposto da Meta per ottenere il consenso degli utenti. Judin di Datatilsynet ha affermato che valutare caso per caso se &#8220;pagare o ok&#8221; sia accettabile, e in questo specifico caso, non lo \u00e8. <\/p>\n\n\n\n<p>Datatilsynet ritiene che la validit\u00e0 del consenso basato su &#8220;pagare o ok&#8221; debba essere valutata caso per caso. Tuttavia, a causa dello squilibrio di potere tra Meta e i suoi utenti, si dubita che i consensi siano &#8216;liberamente prestati&#8217; come richiesto dal GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>La principale preoccupazione della CGUE, come evidenziato nella sentenza del Bundeskartellamt, riguarda lo squilibrio di potere tra Meta e i suoi utenti. Pertanto, \u00e8 dubbia la possibilit\u00e0 che i presunti consensi saranno &#8216;liberamente prestati&#8217; come richiesto dal GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>Il modello proposto da Meta solleva questioni giuridiche significative, poich\u00e9 potrebbe non essere compatibile con l&#8217;attuale sistema dei diritti e la normativa sul trattamento dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il DPC irlandese sta attualmente valutando il nuovo approccio al consenso di Meta. Greet Gysen, responsabile dell&#8217;informazione e della comunicazione dell&#8217;EDPB, ha dichiarato che \u00e8 troppo presto per l&#8217;EDPB per giudicare la conformit\u00e0 del nuovo approccio. La valutazione avverr\u00e0 in stretta collaborazione con le autorit\u00e0 di vigilanza interessate.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-una-idea-che-arriva-dal-giornalismo-nbsp\"><strong>Una idea che arriva dal giornalismo<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Una nota storica:  l&#8217;idea di un modello basato su una tariffa mensile per evitare la pubblicit\u00e0 non \u00e8 del tutto nuova e non pu\u00f2 essere attribuita esclusivamente ai giganti dell&#8217;online. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;adozione  in Italia avvenne intorno alla met\u00e0 dell&#8217;anno 2022. Numerose testate giornalistiche, appartenenti a diversi gruppi editoriali, decisero contemporaneamente di adottare questa strategia. Da allora, questa nuova forma di comunicazione si \u00e8 dimostrata un successo, senza conseguenze negative. Infatti, il giornale austriaco Der Standard \u00e8 stato il primo a introdurre questa opzione, offrendo agli utenti la possibilit\u00e0 di scegliere tra acconsentire al trattamento dei dati personali per la pubblicit\u00e0 o pagare un abbonamento di 8,90 euro al mese.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019idea \u00e8 stata poi ripresa da Repubblica e altre testate del gruppo GEDI, seguiti da altri editori di quotidiani e riviste. <\/p>\n\n\n\n<p>Sembra che le autorit\u00e0 preposte alla protezione della privacy (prima in Austria, poi in Germania e ora anche in Francia) abbiano visto in questo approccio un\u2019opzione per <strong>sostenere i siti web giornalistici<\/strong> che stavano soffrendo per la perdita di introiti pubblicitari a favore delle grandi piattaforme Web.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sia nel modello Meta che nel metodo paywall, l&#8217;obiettivo \u00e8 lo stesso: pagare per evitare di essere profilati a fini di marketing. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-non-solo-gdpr\">Non solo GDPR<\/h3>\n\n\n\n<p>Oltre ad essere tenuta a rispettare il GDPR, che stabilisce i requisiti necessari affinch\u00e9 il consenso sia legale (come ad esempio la specificit\u00e0, l&#8217;informativa e la libert\u00e0 di prestazione del consenso), Meta \u00e8 ora soggetta anche al pan-EU Digital Services Act (DSA). <\/p>\n\n\n\n<p>Questo atto stabilisce condizioni anche per le piattaforme pi\u00f9 grandi riguardo al tracciamento e al profilazione delle persone per scopi pubblicitari. <\/p>\n\n\n\n<p>La Commissione europea \u00e8 responsabile della supervisione della conformit\u00e0 DSA delle grandi piattaforme online.<\/p>\n\n\n\n<p>La legislazione europea richiede oggi alle societ\u00e0 come Meta, TikTok e X di consentire agli utenti di negare il permesso per l&#8217;utilizzo dei propri dati per la personalizzazione delle pubblicit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche X ha adottato la stessa strategia con il piano Premium+ che permette agli utenti di non visualizzare pi\u00f9 le pubblicit\u00e0 nel feed al costo di 16 euro al mese.<\/p>\n\n\n\n<p>Meta ha precisato che l&#8217;abbonamento sar\u00e0 disponibile esclusivamente per gli utenti maggiorenni e che le informazioni dei paganti non saranno utilizzate per scopi pubblicitari.  Tuttavia, sorge il dubbio su come l&#8217;azienda rispetter\u00e0 i requisiti del DSA (Digital Services Act) e del DMA (Digital Markets Act) per evitare l&#8217;elaborazione dei dati dei minori per il targeting degli annunci.<\/p>\n\n\n\n<p>Ricordiamo che Meta \u00e8 stata designata come &#8220;<strong>gatekeeper<\/strong>&#8221; secondo il regolamento gemello del DSA, noto come Digital Markets Act (DMA). Questo regolamento impone anche limiti sull&#8217;uso dei dati personali delle persone per la pubblicit\u00e0. La Commissione \u00e8 l&#8217;ente responsabile dell&#8217;applicazione del DMA<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-in-australia-e-nuova-zelanda-i-social-sono-gia-a-pagamento-nbsp\"><strong>In Australia e Nuova Zelanda i social sono gi\u00e0 a pagamento<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Ricordiamo che all&#8217;inizio dell&#8217;anno in Australia e Nuova Zelanda, Meta ha introdotto Meta Verified, un&#8217;iniziativa volta a migliorare la sicurezza e garantire l&#8217;autenticit\u00e0 degli account. Questa iniziativa prevedeva il pagamento di una tariffa mensile di 19,99 dollari per gli utenti desktop e 24,99 dollari per gli utenti iOS o Android. <\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni hanno interpretato questa tariffa come un possibile test per un progetto globale. Inoltre, il servizio subscription no ads potrebbe essere un ulteriore indizio di questa direzione, a condizione che sia compatibile con il GDPR e la Corte di Giustizia Europea<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il codice del consumo, la  Monetizzazione dei Dati Personali<\/h3>\n\n\n\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2022, sono entrate in vigore nuove norme importanti aggiunte al Codice del Consumo dal decreto legislativo 173\/2021. Queste norme implementano la direttiva 2019\/770\/UE e introducono importanti cambiamenti nel rapporto tra protezione dei consumatori e protezione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto legislativo aggiunge una serie di nuovi articoli (dal 135-octies al 135-vicies ter) al codice del consumo (dlgs n. 206 del 2005). Questi nuovi articoli recepiscono la direttiva europea e regolamentano l&#8217;attivit\u00e0 comune che avviene quotidianamente su Internet: lo scambio di beni digitali in cambio di dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Quello che pi\u00f9 spicca nella manovra, ai fini della presente disquisizione,  \u00e8 l&#8217;ambito di applicazione della mini-novella, il quale comprende anche i contratti, in cui non si paga con valuta, ma con dati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto in questione si applica anche nel caso in cui un&#8217;impresa fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista. <\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; importante precisare che la consegna dei dati personali deve essere strettamente finalizzata al pagamento del servizio e non deve essere necessaria per l&#8217;utilizzo del servizio stesso. In altre parole, i dati personali forniti dal consumatore vengono trattati esclusivamente per la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, non influenzando in alcun modo il processo di pagamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per effetto del Decreto Legislativo, viene ufficialmente introdotta nel sistema giuridico la possibilit\u00e0 di utilizzare i dati come forma di pagamento, facendo riferimento al Regolamento UE sulla privacy n. 2016\/679 (GDPR), senza fornire ulteriori dettagli.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricorda, tuttavia, che  in caso di conflitto tra le nuove norme del Codice del consumo e il GDPR o altre norme in materia di protezione dei dati personali, sono sempre queste ultime a prevalere.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-norma-del-codice-del-consumo\">La norma del codice del consumo<\/h3>\n\n\n\n<p><em>\u201c<\/em><em>Art. 135-octies<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>(Ambito di applicazione e definizioni)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>2. g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale; (\u2026)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>3. Le disposizioni del presente&nbsp;<\/em><strong><em>capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo<\/em><\/strong><em>&nbsp;o si obbliga a corrispondere un prezzo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>4 Le disposizioni del presente capo si applicano&nbsp;<strong>altres\u00ec<\/strong>&nbsp;nel caso in&nbsp;<strong>cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista<\/strong>, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l\u2019assolvimento degli obblighi di legge cui \u00e8 soggetto il professionista e quest\u2019ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-una-norma-dibbatuta\">Una norma dibbatuta<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 innegabile che nella previsione in esame si fa riferimento a una situazione in cui un consumatore fornisce i suoi dati personali a un professionista, il quale si impegna a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>Sicuramente non \u00e8 automatico ritenere che il legislatore abbia voluto conferire legittimit\u00e0 a un contratto che preveda lo scambio di dati per servizi, ma non per questo tale ipotesi \u00e8 da scartare<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-tesi-contraria\">La tesi contraria<\/h4>\n\n\n\n<p>A favore della tesi contraria soccorre  il comma 6 dell&#8217;articolo 135-novies successivo fa esplicitamente riferimento alle disposizioni nazionali e dell&#8217;UE in materia di trattamento dei dati personali. Afferma che, in caso di conflitto tra le disposizioni contenute nell&#8217;articolo 135-octies e le norme sopracitate, le disposizioni a tutela dei dati personali hanno la precedenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, \u00e8 importante sottolineare che nella versione definitiva della Direttiva UE 2019\/770, dalla quale \u00e8 derivata la modifica al Codice del Consumo sopra citata, \u00e8 stata rimossa la parola &#8220;controprestazione&#8221; dall&#8217;articolo 3. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo termine si riferiva all&#8217;azione del consumatore che concede il consenso al trattamento dei dati per usufruire di un servizio o contenuto digitale. La rimozione di questa parola \u00e8 stata fatta appositamente per evidenziare che non si tratta di un contratto a titolo oneroso, in cui i dati personali costituiscono il prezzo del servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Se cos\u00ec fosse, lo scopo della Direttiva non sarebbe quello di consentire il pagamento di servizi digitali tramite dati personali, ma piuttosto garantire ai consumatori i diritti contrattuali previsti dalla legge, anche nel caso in cui il contratto per la fornitura di servizi digitali non preveda un pagamento in denaro ma richieda comunque la condivisione di dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 innegabile che siamo di fronte a un importante riconoscimento&nbsp;<strong>di principio<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n<p>La normativa in materia di protezione dei dati personali \u2013 richiamata quale prevalente dalle nuove norme \u2013 richiede che il trattamento si fondi sempre su una delle sei basi giuridiche elencate tassativamente dall\u2019art. 6&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.cybersecurity360.it\/legal\/privacy-dati-personali\/adeguamento-pratico-al-gdpr-best-practice-per-mettersi-in-regola-con-gli-adempimenti-privacy\/\"><strong>GDPR<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ma questa base giuridica potrebbe essere il consenso?<\/p>\n\n\n\n<p>Inutile sottolineare che l&#8217;utilizzo del consenso in combinazione con la conclusione di un contratto \u00e8 considerato problematico e fortemente scoraggiato sia dal quadro normativo che dal WP29 e dall&#8217;EDPB. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto alla facilit\u00e0 con cui la libert\u00e0 viene compromessa in tali contesti, considerando il consenso come un elemento di qualit\u00e0 sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Soccorre in questo senso l\u2019EDPB che, nelle Linee guida 5\/2020, parr. 26 s., precisa che: <\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>L\u2019articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalit\u00e0 del trattamento dei dati personali non sia mascherata n\u00e9 accorpata all\u2019esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale<\/em><\/strong>\u201d e che \u201c<em>L\u2019obbligo di acconsentire all\u2019uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell\u2019interessato e ostacola l\u2019espressione del libero consenso.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Poich\u00e9 la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, \u00e8 essenziale che l\u2019interessato abbia il controllo sui propri dati personali;<\/em><\/strong><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>inoltre sussiste una&nbsp;<\/em><strong><em>presunzione forte secondo cui il<\/em><\/strong>&nbsp;<strong><em>consenso<\/em><\/strong>&nbsp;<strong><em>a un trattamento di dati personali non necessario<\/em><\/strong>&nbsp;<strong><em>non pu\u00f2 essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell\u2019esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio<\/em><\/strong>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-tesi-a-favore\">La tesi a favore<\/h4>\n\n\n\n<p>Una posizione differente rispetto a quella del Garante europeo \u00e8 stata recentemente pi\u00f9 volte assunta dall\u2019Autorit\u00e0 Garante per la Concorrenza e il Mercato italiana (AGCM)<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 non solo ha riconosciuto possibile la conclusione di contratti aventi ad oggetto la fornitura di dati personali, rilevando \u00ab<em>la natura di controprestazione non pecuniaria dei dati degli utenti dei social media<\/em>\u00bb, ma li ha qualificati come contratti dei consumatori, applicando agli stessi la tutela in tema di pratiche commerciali scorrette.<\/p>\n\n\n\n<p>La stessa ricostruzione \u00e8 stata effettuata dal giudice amministrativo al fine di applicare le norme sulla tutela dei consumatori riguardo alle pratiche commerciali scorrette relative alla mancata corretta informazione da parte del fornitore di un servizio di social network riguardo all&#8217;affermazione della gratuit\u00e0 del servizio. In realt\u00e0, il servizio \u00e8 solo apparentemente gratuito, ma non lo \u00e8 effettivamente.<\/p>\n\n\n\n<p>La posizione del giudice amministrativo di primo grado ha ricevuto il definitivo avallo del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2631 del 29 marzo 2021. <\/p>\n\n\n\n<p>il Consiglio di Stato ha deciso di \u00ab<em>affrontare, in prima battuta, il tema della non commercialit\u00e0 dei dati personali e quindi della non riconducibilit\u00e0 del loro trattamento con riguardo al diritto consumeristico, di modo che (secondo tale prospettiva coltivata dalla societ\u00e0 appellante<\/em>\u00bb &#8211; che lucrava dai dati personali raccolti come gestore di un social network- \u00ab<em>la non patrimonialit\u00e0 del dato personale rende inapplicabile la disciplina in materia consumeristica alla tutela dei dati personali, cui \u00e8 rivolta, in via esclusiva, la specifica normazione recata dal Regolamento eurounitario n. 679\/2016<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p>Dopo questa premessa, il Consiglio di Stato  ritiene che allorquando il gestore di un <em>social network <\/em>non informi \u00ab<em>l\u2019utente con chiarezza e immediatezza in merito alla raccolta e all\u2019utilizzo, a fini remunerativi, dei dati dell\u2019utente da parte del Professionista e, conseguentemente, dell\u2019intento commerciale perseguito, volto alla monetizzazione dei medesimi<\/em>\u00bb sia integrata l\u2019ipotesi di pratica commerciale ingannevole. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale comportamenti, per il Consiglio di Stato, \u00ab <em>lasciano supporre che sia possibile ottenere immediatamente e facilmente, ma soprattutto \u201cgratuitamente\u201d (e per tutto il periodo in cui l\u2019utente manterr\u00e0 l\u2019iscrizione in piattaforma), il vantaggio collegato dal ricevimento dei servizi tipici di un social network senza oneri economici, omettendo di comunicare che, invece, ci\u00f2 avverr\u00e0 (e si manterr\u00e0) solo se (e fino a quando) i dati saranno resi disponibili a soggetti commerciali non definibili anticipatamente ed operanti in settori anch\u2019essi non preindicati per finalit\u00e0 di uso commerciale e di diffusione pubblicitaria<\/em>\u00bb; contratti \u00ab<em>gratuiti ma che, evidentemente, gratuiti non sono, finendo per rappresentare il \u201ccorrispettivo\u201d della messa a disposizione dei dati personali del singolo utente a fini commerciali<\/em>\u00bb.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Risulta definitivamente riconosciuta la natura dei dati personali come corrispettivo contrattuale.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non a caso, il  Garante europeo della protezione dei dati con parere n. 4\/2017 aveva invitato il legislatore eurounitario ad omettere il riferimento alla natura della controprestazione in dati personali nell\u2019ambito dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali ai consumatori disciplinati nella dir. 770.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante ha espressamente invitato il legislatore a non includere nel diritto dell&#8217;UE un riconoscimento che consideri i dati personali come forma di pagamento per la fornitura di contenuti o servizi digitali. Secondo il Garante, questa disposizione minerebbe l&#8217;idea di protezione dei dati personali nell&#8217;UE, poich\u00e9 il controllo sui propri dati \u00e8 fondamentale per lo sviluppo libero della propria personalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Si osserva quindi una contraddizione da parte delle istituzioni stesse. Da un lato, respingono l&#8217;idea che i dati personali, essendo legati ai diritti fondamentali della persona, possano essere considerati come un corrispettivo contrattuale. <\/p>\n\n\n\n<p>Dall&#8217;altro lato, affermano che le norme consumeristiche si applicano ai contratti di fornitura dei servizi digitali, poich\u00e9 comportano un costo per gli utenti, che consiste nella condivisione dei loro dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra che Tar e Consiglio di Stato abbiano accettato la tesi sulla patrimonializzazione dei dati personali. Di conseguenza, queste decisioni consentono alle persone di utilizzare anche gli strumenti del diritto patrimoniale, in particolare la disciplina delle pratiche commerciali<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusione\">Conclusione<\/h3>\n\n\n\n<p>Se questo modo di procedere verr\u00e0 approvato dall&#8217;EDPB e dai Garanti nazionali, ci troveremo di fronte a uno scenario completamente nuovo. Verr\u00e0 finalmente esplicitato ci\u00f2 che gi\u00e0 era diventato una situazione di fatto: i dati personali diventeranno un metodo di pagamento alternativo al denaro. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo significa che le persone potranno utilizzare i propri dati personali come forma di pagamento invece di utilizzare denaro contante o carte di credito.<\/p>\n\n\n\n<p>Solo il legislatore potr\u00e0 decidere il confine, ma<strong>&nbsp;i parallelismi tra diritti di rango analogo apriranno scenari di incostituzionalit\u00e0&nbsp;<\/strong>o di illegittimit\u00e0 in sede comunitaria o CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>Il problema, tuttavia, non \u00e8 richiedere un pagamento in denaro per un servizio, ma piuttosto l&#8217;assenza di alternative al pagamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Se si sceglie di non pagare, non si pu\u00f2 usufruire del servizio, come avviene in qualsiasi transazione in cui non si raggiunge un accordo tra le parti. <\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Tuttavia, \u00e8 importante sottolineare che la mancata accettazione del pagamento non implica automaticamente l&#8217;accettazione di una profilazione massiva dei propri dati personali. <\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In diritto, profilazione e comunicazioni di marketing sono due trattamenti distinti. Ora, anche questo secondo trattamento appare  in contrasto con la normativa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il prezzo da pagare e la questione della profilazione sono due aspetti separati, ognuno appartenente a piani logici differenti. Questa distinzione \u00e8 di fondamentale importanza dal punto di vista giuridico e logico. <\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 necessario sottolineare che la profilazione non ha alcuna relazione con il servizio offerto. <\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un trattamento dei dati non necessario, che viola <strong>l&#8217;articolo 5.1.c) del GDPR<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 importante notare che il trattamento descritto va in contrasto con <strong>l&#8217;articolo 25 del GDPR,<\/strong> che stabilisce che il trattamento dei dati personali deve essere limitato al minimo necessario. <\/p>\n\n\n\n<p>Il servizio base offerto include automaticamente una profilazione approfondita, mentre il servizio premium a pagamento consente di escluderla. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo significa che il servizio base delle piattaforme social in questione viola il principio di protezione dei dati predefinito, poich\u00e9 la profilazione \u00e8 impostata come predefinita e pu\u00f2 essere superata solo tramite il pagamento. <\/p>\n\n\n\n<p>A parte le considerazioni  sull&#8217;articolo 25 del GDPR, \u00e8 importante notare che l&#8217;articolo 13.1 della direttiva 2002\/58 richiede il consenso esplicito per l&#8217;invio di comunicazioni elettroniche di marketing. \u00c8 fondamentale che questo consenso sia libero e che il rifiuto di dare il consenso non abbia conseguenze negative per l&#8217;interessato. <\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 interessante notare che anche il considerando 68 del DSA conferma questa disposizione, affermando che &#8220;le prescrizioni del presente regolamento&#8230; non pregiudicano l&#8217;applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016\/679&#8230; e in particolare la necessit\u00e0 di ottenere il consenso dell&#8217;interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicit\u00e0 mirata&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Veniamo ora all\u2019attrito con un altro pilastro normativo,<strong> l\u2019art. 6 GDPR.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; evidente che  <strong>la base contrattuale non sia utilizzabile<\/strong>, dato che l&#8217;utilizzo di un servizio social generalista non ha nulla a che fare con la profilazione. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>La profilazione \u00e8 un trattamento aggiuntivo, un trattamento che va oltre.<\/strong> Questo \u00e8 stato confermato nella recente sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, Meta Platforms and Others, C-252\/21, del 4 luglio 2023, ai punti 102 e 125. <\/p>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 noto, la normativa richiede qui un &#8220;test di necessit\u00e0&#8221;, che \u00e8 reso estremamente semplice dalla presenza dell&#8217;opzione premium senza pubblicit\u00e0 mirata: se si elimina la profilazione, i social network in questione funzionano perfettamente, come dimostra la disponibilit\u00e0 dell&#8217;opzione premium.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta comunque la possibilit\u00e0 di richiedere il <strong>consenso<\/strong> <strong>per la profilazione,<\/strong> anche se \u00e8 una possibilit\u00e0 limitata. Nel caso in cui il consenso venga rifiutato, non ci saranno penalizzazioni per l&#8217;interessato, n\u00e9 sar\u00e0 escluso dal servizio. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questo \u00e8 il modo in cui funziona il GDPR.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Infatti, la normativa vieta espressamente di condizionare un servizio &#8220;alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario per la sua esecuzione&#8221;. Questo \u00e8 stabilito nell&#8217;articolo <strong>7.4 del Regolamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, ma non meno importante, sembra che il modello di business scelto sia incompatibile con l&#8217;esercizio del diritto di opposizione alla finalit\u00e0 di marketing. Questo significa l&#8217;esclusione automatica <strong>dell&#8217;articolo 21.3 del GDPR.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3955\" srcset=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-480x270.jpg 480w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. La profilazione online \u00e8 un problema che ha origini nel passato e continua a rappresentare una sfida attuale. Gi\u00e0 nel provvedimento del Garante del 19 marzo 2015, si era cominciato a parlare del fenomeno della profilazione online. 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