{"id":3967,"date":"2023-11-08T00:33:32","date_gmt":"2023-11-08T00:33:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=3967"},"modified":"2023-12-20T16:35:16","modified_gmt":"2023-12-20T16:35:16","slug":"appalto-irregolare-legittimazione-dellente-previdenziale-allaccertamento-della-sussistenza-di-un-rapporto-di-lavoro-subordinato-tra-committente-e-lavoratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/il-caffe-del-mattino\/appalto-irregolare-legittimazione-dellente-previdenziale-allaccertamento-della-sussistenza-di-un-rapporto-di-lavoro-subordinato-tra-committente-e-lavoratore\/","title":{"rendered":"Appalto irregolare : il rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Introduzione<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;esternalizzazione dei servizi \u00e8 una pratica comune nelle grandi aziende. Tuttavia, a volte, questa pratica pu\u00f2 nascondere un fenomeno noto come &#8220;appalto irregolare&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cos&#8217;\u00e8 l&#8217;Appalto?<\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;appalto \u00e8 un contratto in cui un&#8217;azienda (committente) affida a un&#8217;altra azienda (appaltatore) il compito di realizzare un&#8217;opera o un servizio. L&#8217;appaltatore ha piena autonomia nell&#8217;organizzazione del servizio, inclusa la gestione del personale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Appalto Irregolare: Definizione<\/h3>\n\n\n\n<p>Un appalto diventa irregolare quando l&#8217;appaltatore non svolge realmente il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti, ma agisce piuttosto come intermediario tra il committente e i lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come Identificare un Appalto Irregolare<\/h3>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;art. 1655 del Codice Civile, l&#8217;appalto autentico si caratterizza per l&#8217;autonomia di gestione e organizzazione dell&#8217;impresa appaltatrice rispetto alle prestazioni o servizi da fornire al committente. L&#8217;impresa appaltatrice assume il rischio di impresa investendo in beni e forza lavoro per raggiungere gli scopi aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p> Nell&#8217;appalto non genuino, l&#8217;impresa committente esercita un controlo e un&#8217;organizzazione effettiva sulla forza lavoro dell&#8217;impresa appaltatrice, determinando completamente le modalit\u00e0 di esecuzione delle attivit\u00e0 e i risultati attesi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci sono diversi segnali che possono indicare la presenza di un appalto irregolare. Uno di questi \u00e8 rappresentato dal fatto che i dipendenti dell&#8217;appaltatore ricevono ordini dal committente o utilizzano gli strumenti di lavoro del committente. Inoltre, un appalto non genuino si verifica quando il servizio fornito dall&#8217;impresa appaltatrice \u00e8 a beneficio esclusivo del committente, l&#8217;impresa appaltatrice non dispone di mezzi sufficienti per svolgere l&#8217;attivit\u00e0 in modo indipendente e il rischio di impresa viene spostato interamente sul committente. \u00c8 importante prestare attenzione a questi segnali per evitare di incorrere in appalti illeciti.<\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni indici sintomatici degli appalti illeciti includono la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro, l&#8217;inserimento stabile del personale dell&#8217;appaltatore nel ciclo produttivo del committente, e la propriet\u00e0 delle attrezzature necessarie per l&#8217;espletamento delle attivit\u00e0 in capo al committente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rischi dell&#8217;Appalto Irregolare<\/h3>\n\n\n\n<p>In caso di appalto irregolare, sia l&#8217;appaltatore che il committente sono esposti a rischi legali. In particolare, i lavoratori che prestano servizio nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto possono richiedere al giudice del lavoro di essere riconosciuti come dipendenti diretti del committente e di conseguenza ottenere il pagamento delle differenze salariali. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, la legge prevede alcune protezioni per i lavoratori in caso di appalto irregolare.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Legittimit\u00e0 dell&#8217;Ente Previdenziale:<\/strong> <\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;Ente Previdenziale ha il diritto di agire per confermare l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro tra il committente e il lavoratore in caso di appalto irregolare, e quindi far valere le relative pretese contributive.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-rivendicazione-di-un-rapporto-di-lavoro\"><strong>Rivendicazione di un Rapporto di Lavoro<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>L&#8217;Ente Previdenziale pu\u00f2 rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro con chi ha utilizzato la prestazione del lavoratore ma non ne \u00e8 formalmente il datore, in caso di appalto irregolare.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ruolo-della-corte-di-cassazione\"><strong>Ruolo della Corte di Cassazione:<\/strong> <\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione ha confermato che, in tema di mancato pagamento dei contributi previdenziali, pu\u00f2 essere accertata la natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, dando all&#8217;Ente Previdenziale il diritto di applicare le relative sanzioni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-azione-del-lavoratore-non-necessaria\"><strong>Azione del Lavoratore non Necessaria<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p> Non \u00e8 necessaria l&#8217;azione preliminare del lavoratore interessato per l&#8217;accertamento della natura fittizia del rapporto e la conseguente costituzione del rapporto di lavoro con l&#8217;utilizzatore effettivo.<\/p>\n\n\n\n<p> Con riferimento all&#8217;appalto irregolare, \u00e8 stata riconosciuta la legittimazione dell&#8217;Ente Previdenziale a proporre un&#8217;azione per far valere l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-regime-previdenziale-e-rapporto-di-lavoro\"><strong>Regime Previdenziale e Rapporto di Lavoro<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato sottolineato che il regime previdenziale non pu\u00f2 essere condizionato all&#8217;iniziativa del lavoratore che denuncia l&#8217;irregolarit\u00e0, e che il rapporto di lavoro rimane autonomo da quello previdenziale, nonostante siano connessi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fondamento-legale-dell-azione-dell-ente-previdenziale\"><strong>Fondamento Legale dell&#8217;Azione dell&#8217;Ente Previdenziale:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p> L&#8217;azione dell&#8217;Ente Previdenziale, volta all&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra l&#8217;utilizzatore e il lavoratore, trova fondamento nell&#8217;art. 2094 c.c. e non nelle disposizioni in materia di appalto irregolare. Non \u00e8 impedito a nessuno di far valere la nullit\u00e0 degli atti interpositori che sono oggetto di sanzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la Cassazione, sentenza 32412 depositata oggi, in tema di interposizione fittizia di manodopera, la norma<br>relativa alla somministrazione irregolare, per identit\u00e0 di ratio, si applica all\u2019appalto non genuino<br>Pi\u00f9 tutela per i lavoratori oggetto di interposizione fittizia di manodopera. Anche nell\u2019appalto di servizi, e non solo<br>dunque nella somministrazione di manodopera, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro formale, il<br>rapporto di lavoro si costituisce con il datore di lavoro sostanziale. Lo ha chiarito la Sezione lavoro della<br>Cassazione, sentenza 32412 depositata oggi, adita in udienza pubblica a seguito di ordinanza interlocutoria della VI<br>Sezione, per il rilievo della questione posta.<br>Secondo la Suprema corte, infatti, \u201cla norma di interpretazione autentica contenuta nell\u2019art. 80-bis del Dl 19<br>maggio 2020 n. 34 (aggiunto dalla legge 17 luglio 2020 n. 177) riguardante la somministrazione irregolare, \u00e8<br>applicabile, per identit\u00e0 di ratio e di tutela, anche alle ipotesi (come quella in esame) di appalto non genuino, per<br>quanto riguarda il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale\u201d.<br>\u00c8 stato cos\u00ec respinto il ricorso di Sda Express Coruier s.p.a. contro la decisione della Corte di appello di Napoli che<br>aveva confermato l\u2019esistenza di un rapporto di lavoro e disposto la riammissione in servizio di una lavoratrice<br>licenziata da una piccola ditta che lavorava in appalto con la societ\u00e0 di trasporti. I giudici di secondo grado avevano<br>accertato che la donna pur dipendente da altra societ\u00e0 \u201cavesse svolto fin dall\u2019inizio del rapporto di lavoro (da luglio<br>2002 al 3.8.2016) la propria attivit\u00e0 alle dipendenze della committente\u201d. In particolare, era \u201cdiretta e controllata dai<br>dipendenti della SDA, i quali agivano come suoi superiori gerarchici\u201d. Le direttive impartite e il controllo si<br>sostanziavano \u201cin un\u2019attivit\u00e0 espressione del potere organizzativo e direttivo nei confronti della lavoratrice<br>utilizzata nell\u2019appalto\u201d. In questo quadro, anche le ferie e i turni erano concordati dalla lavoratrice direttamente con<br>l\u2019azienda pi\u00f9 grande.<br>L\u2019articolo 80-bis citato ha cos\u00ec disposto: \u201cIl secondo periodo del comma 3 dell\u2019art. 38 del decreto legislativo 15 giugno<br>2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del<br>rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha<br>effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di<br>lavoro non \u00e8 compreso il licenziamento\u201d.<br>L\u2019applicazione anche all\u2019appalto non genuino in mancanza di un rinvio normativo diretto, prosegue la decisione, si<br>giustifica \u201crappresentando un criterio esegetico di natura generale e di principio, posto a protezione dei lavoratori<br>coinvolti in fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di<br>appalto di servizi non genuini (ossia di non coincidenza tra datore di lavoro formale e sostanziale)\u201d. E ci\u00f2 in forza,<br>oltre che di ragioni sistematiche, \u201cdella sovrapponibilit\u00e0 dei testi normativi di cui all\u2019art. 27 comma, d.lgs. n.<br>276\/2003 (cui l\u2019art. 29, comma 3-bis, d. lgs. n. 276\/2003 rinviava, poi abrogato) e 38, comma 3, d.lgs. n. 81\/2015\u201d.<br>Si tratta, conclude la Cassazione, dell\u2019espressione di un \u201ccriterio ermeneutico decisivo per giungere a identiche<br>conclusioni con riferimento a patologie di contratti di lavoro interpositori assimilabili quanto al divieto di<br>interposizione al di fuori delle ipotesi previste e quanto alle tutele apprestate dall\u2019ordinamento per il lavoratore\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Appalti endoaziendali: controllo del committente e divieto di intermediazione<br>Fonte: Cass. Civ. sez. lav., 22 novembre 2023, n. 32450<br>Teresa Zappia<br>29 Novembre 2023<\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 escludersi a priori il controllo da parte del committente del servizio oggetto di appalto.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di appalto c.d. endoaziendale al committente \u00e8 precluso qualsiasi controllo, anche se con modalit\u00e0 determinate, del servizio appaltato?<\/p>\n\n\n\n<p>Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, ossia quegli appalti caratterizzati dall&#8217;affidamento ad un appaltatore esterno di attivit\u00e0 strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l&#8217;appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo al primo, in quanto datore, l&#8217;assolvimento dei soli compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro (es. retribuzione, pianificazione delle ferie), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione lavorativa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, n\u00e9 una assunzione di rischio economico ed effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha, per\u00f2, ritenuto necessario distinguere l&#8217;ipotesi in cui i rapporti di lavoro dei dipendenti dell&#8217;appaltatore siano gestiti direttamente dal committente da quella in cui quest&#8217;ultimo eserciti solo i poteri di controllo sull&#8217;esecuzione del servizio appaltato. In tale ultimo caso, infatti, non potrebbe operare il divieto summenzionato, non potendo essere preclusa al committente una verifica, secondo modalit\u00e0 predeterminate, dell&#8217;esecuzione del servizio reso mediante l&#8217;appalto.<\/p>\n\n\n\n<p>In senso conforme<br>Cass. Civ. sez. lav., 10 giugno 2019, n. 15557<\/p>\n\n\n\n<p>Cass. Civ. sez. lav., 26 ottobre 2018, n. 27213<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Illegittimit\u00e0 dell&#8217;appalto endoaziendale<br>Costituisce canone ermeneutico ormai consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui l&#8217;illecita interposizione si verifica in relazione ai cosiddetti appalti &#8220;endo-aziendali&#8221;, in cui oltre alla gestione amministrativa del rapporto (ad esempio in tema di retribuzione e gestione dei tempi di lavoro e di quelli di ferie), il committente assoggetta altres\u00ec i dipendenti dell&#8217;appaltatore ai poteri direttivi e di controllo<br>Cass. Sez. Lav.,<br>ord. 22 novembre 2023, n. 32450<br>Pasquale Dui<br>Avvocato in Milano<br>Professore a contratto di diritto del lavoro<br>Antonio Beccaria<br>Avvocato in Milano<br>Docente aggiunto di diritto privato<\/p>\n\n\n\n<p>PAGINA 1 DI 2<br>LA MASSIMA<br>Divieto di intermediazione ed interposizione \u2013 appalti &#8220;endoaziendali&#8221; \u2013 messa a disposizione di una mera prestazione lavorativa &#8211; sussiste<br>Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti &#8220;endoaziendali&#8221;, caratterizzati dall&#8217;affidamento ad un appaltatore esterno di attivit\u00e0 strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l&#8217;appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all&#8217;appaltatore-datore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.<\/p>\n\n\n\n<p>Cass. Sez. Lav., ord. 22 novembre 2023, n. 32450<br>Con sentenza conforme a quella del giudice di prime cure, la Corte d\u2019Appello di Napoli rigettava, nel secondo grado di giudizio, il ricorso di una lavoratrice, formalmente alle dipendenze di una societ\u00e0 addetta, ex multis, all\u2019attivit\u00e0 di revisione e manutenzione dei carri nel contesto di appalti ferroviari.<\/p>\n\n\n\n<p>Detta attivit\u00e0 veniva svolta dalla lavoratrice con sottoposizione al potere direttivo di una societ\u00e0 terza (appaltante); la ricorrente deduceva pertanto la sussistenza dell\u2019illecita interposizione di manodopera, secondo quanto previsto dall\u2019art. 1, l. 1369\/1960, domandando alla Corte Territoriale l\u2019accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., e la conseguente ricostituzione della posizione lavorativa in capo a quest\u2019ultima societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte partenopea rigettava il ricorso, in quanto riteneva che dalle risultanze processuali non emergessero le prove idonee a dimostrare la gestione del rapporto tout court in capo alla societ\u00e0 committente.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli eredi della lavoratrice proponevano dunque ricorso per Cassazione, affidandolo ad un unico motivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, la parte ricorrente deduceva (ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5) violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., asserendo che l\u2019impugnata sentenza si discostasse dai principi espressi sul punto dalla Corte di Cassazione, nell\u2019esercizio della sua funzione nomofilattica, in relazione alla questione dell\u2019accertamento del fenomeno interpositorio (e delle sue condizioni di illiceit\u00e0) e in tema di non contestazione (di cui il richiamo all\u2019art. 115 cod. proc. civ.), atteso che nel giudizio di appello la societ\u00e0 convenuta aveva ammesso, in modo a s\u00e9 sfavorevole, che vi era effettivamente, nella gestione del rapporto di lavoro, uno \u201csdoppiamento\u201d funzionale tra le due societ\u00e0, in ragione del fatto che una societ\u00e0 si occupava degli aspetti amministrativi, mentre l\u2019altra (committente) si occupava del controllo tecnico.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, peraltro, la Corte d\u2019Appello aveva correttamente ricordato come debba essere effettuato un distinguo tra l\u2019ipotesi di gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori posti alle dipendenze dell\u2019appaltatore viene effettuata direttamente dal committente e l\u2019ipotesi in cui il committente medesimo limita la propria attivit\u00e0 ai poteri di controllo relativamente alla corretta esecuzione delle obbligazioni oggetto dell\u2019appalto; tale prerogativa non pu\u00f2 essere negata al committente (sia pure secondo modalit\u00e0 predeterminate).<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte napoletana, la configurazione del rapporto \u201ctriangolare\u201d de quo era inquadrabile nella seconda fattispecie, quella per cos\u00ec dire \u201cfisiologica\u201d, da cui derivava, come si \u00e8 gi\u00e0 detto con doppia pronuncia conforme, la liceit\u00e0 del comportamento della committente e il diniego alla domanda di accertamento del lavoro subordinato della ricorrente in capo alla stessa, considerando altres\u00ec che parte ricorrente aveva omesso di indicare le ragioni di fatto poste alla base delle decisioni di merito, come invece previsto in casi analoghi dalla giurisprudenza della Cassazione[1].<\/p>\n\n\n\n<p>Chiamato ad esprimersi sul punto, il giudice di legittimit\u00e0, chiarita la questione relativa alla (solo denunziata, ma) non argomentata natura apparente della sentenza oggetto di ricorso, in ordine al tema di merito giuridico la S.C. osservava come costituisca canone ermeneutico ormai consolidato quello secondo cui l\u2019illecita interposizione si verifica in relazione ai cosiddetti appalti \u201cendo-aziendali\u201d, in cui oltre alla gestione amministrativa del rapporto (ad esempio in tema di retribuzione e gestione dei tempi di lavoro e di quelli di ferie), il committente assoggetta altres\u00ec i dipendenti dell\u2019appaltatore ai poteri direttivi e di controllo, come affermato da una lunga serie di sentenze, anche recenti e tutte conformi, della stessa S.C.[2].<\/p>\n\n\n\n<p>Chiarita la definizione del perimetro circa la liceit\u00e0 (o meno) degli appalti endoaziendali, la S.C. passava ad occuparsi della parte di ricorso relativa alla presunta ammissione, da parte della societ\u00e0 convenuta, \u201cdi concreta gestione del rapporto di lavoro\u201d; tuttavia, la S.C. ha ricostruito come tale ammissione costituisca una mera estrapolazione, non debitamente contestualizzata, inserita in una parte del proprio atto finalizzata a dimostrare di aver esercitato solo la parte di poteri e diritti legittimamente attribuibili alla committente; peraltro, osservava la Cassazione che la censura muoveva da una \u00abinesatta configurazione dell\u2019ambito applicativo del principio di non contestazione che per essere utilmente invocato deve riferirsi a precise circostanze fattuali e non, come viceversa avvenuto nel caso di specie (\u2026) ad espressioni meramente qualificatorie, inidonee a sostituire la necessit\u00e0 di procedere al concreto accertamento fattuale della situazione dedotta dalla Corte\u00bb[3].<\/p>\n\n\n\n<p>In ragione di tutti i motivi sopra esposti, la S.C. rigettava il ricorso. Le spese legali seguivano il principio di soccombenza.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3955\" srcset=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-480x270.jpg 480w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione L&#8217;esternalizzazione dei servizi \u00e8 una pratica comune nelle grandi aziende. 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