{"id":3905,"date":"2023-11-05T21:18:26","date_gmt":"2023-11-05T21:18:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=3905"},"modified":"2023-11-05T21:37:15","modified_gmt":"2023-11-05T21:37:15","slug":"whistleblowing-segnalazione-e-contrasto-delle-violazioni-delle-norme-nazionali-e-dellunione-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/diritto-rovescio\/whistleblowing-segnalazione-e-contrasto-delle-violazioni-delle-norme-nazionali-e-dellunione-europea\/","title":{"rendered":"La nuova disciplina del \u201cWHISTLEBLOWING&#8221; la guida operativa &#8211; ambito oggettivo di applicazione? &#8211; lezione n. 2"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-ambito-oggetto-dell-applicazione-della-normativa-sul-whistleblowing\">L&#8217;ambito oggetto dell&#8217;applicazione della normativa sul whistleblowing<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-premessa\">Premessa <\/h3>\n\n\n\n<p>Le informazioni sulle violazioni delle normative nazionali e dell&#8217;Unione Europea rappresentano l&#8217;oggetto di segnalazione  (denuncia e divulgazione pubblica &#8211; vedremo nelle prossime lezioni la diffenza. Per oggi useremo solo il termine segnalazione). <\/p>\n\n\n\n<p>Tale iniziativa \u00e8 stata promossa dal legislatore con l&#8217;obiettivo di stimolare la segnalazione di fatti illeciti di varia natura, al fine di prevenirli e contrastarli efficacemente.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova disciplina prevede l&#8217;individuazione di alcune specifiche tipologie di illeciti, che sono considerate rilevanti ai fini dell&#8217;applicazione delle norme. Pertanto, solo la segnalazione  di tali illeciti possono essere prese in considerazione per l&#8217;applicazione della disciplina.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-oggetto-della-segnalazione\">L\u2019oggetto della segnalazione,<\/h3>\n\n\n\n<p> la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell\u2019Unione europea che ledono l\u2019interesse pubblico o<br>l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019amministrazione pubblica o dell\u2019ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1).<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto legislativo n. 24\/2023 stabilisce che le informazioni sulle violazioni, inclusi i sospetti fondati, delle normative nazionali e dell&#8217;Unione europea che danneggiano l&#8217;interesse pubblico o l&#8217;integrit\u00e0 dell&#8217;amministrazione pubblica o di un ente privato, devono essere segnalate, rese pubbliche o denunciate. <\/p>\n\n\n\n<p>Questo si applica alle violazioni commesse nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione dell&#8217;ente con cui il segnalante o il denunciante ha una relazione giuridica qualificata (vedi infra)<\/p>\n\n\n\n<p>Tenendo conto della vastit\u00e0 delle situazioni che possono essere oggetto di segnalazione,  il legislatore ha definito gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere oggetto di segnalazione, indicando in modo dettagliato, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, cosa costituisce una violazione. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obiettivo \u00e8 quello di comprendere tutte quelle situazioni in cui l&#8217;oggetto o la finalit\u00e0 delle attivit\u00e0 svolte nel settore pubblico o privato vengono vanificate, impedendo cos\u00ec la piena realizzazione delle finalit\u00e0 pubbliche, o in cui gli scopi vengono deviati o il corretto agire dei soggetti pubblici o privati cui si applica la disciplina del whistleblowing viene ostacolato.<\/p>\n\n\n\n<p>La violazione segnalabile non pu\u00f2 consistere in una mera irregolarit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-violazioni-tentate\">Le violazioni tentate<\/h3>\n\n\n\n<p>Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le situazioni in cui non sono ancora state commesse violazioni effettive, ma che il whistleblower ritiene possano verificarsi in base a elementi concreti. Tali elementi possono includere irregolarit\u00e0 e anomalie che il segnalante ritiene possano costituire una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha definito specificamente le diverse tipologie di violazioni.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG_9231.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3911\" style=\"aspect-ratio:0.8661087866108786;width:869px;height:auto\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-violazioni-delle-disposizioni-normative-nazionali\"><br>\uf0d8 Violazioni delle disposizioni normative nazionali <br><\/h3>\n\n\n\n<p>In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-violazioni-della-normativa-europea\"><br>\uf0d8 Violazioni della normativa europea<br><\/h3>\n\n\n\n<p>Si tratta di:<br><strong>o Illeciti commessi in violazione della normativa dell\u2019UE <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformit\u00e0 dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell&#8217;ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.<br><\/p>\n\n\n\n<p>A titolo <strong>esemplificativo<\/strong> si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell\u2019aria, nel terreno o nell\u2019acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.<\/p>\n\n\n\n<p>o <strong>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell&#8217;Unione Europea<\/strong> (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attivit\u00e0 illegali che ledono gli interessi finanziari dell\u2019UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell\u2019UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attivit\u00e0 illegale connessa alle spese dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p>o<strong> Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione<br>delle merci, delle persone, dei servizi e dei capital<\/strong>i (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). <\/p>\n\n\n\n<p>Sono ricomprese le violazioni delle norme dell&#8217;UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle societ\u00e0 e i meccanismi il cui fine \u00e8 ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l&#8217;oggetto o la finalit\u00e0 della normativa applicabile in materia di imposta sulle societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>o<strong> Atti o comportamenti che vanificano l&#8217;oggetto o la finalit\u00e0 delle disposizioni dell&#8217;Unione<br>Europea nei settori indicati ai punti precedenti.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>In tale ambito vanno ricondotte, ad <strong>esempio<\/strong>, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione<br>europea. Si pensi ad esempio a un\u2019impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacit\u00e0, una posizione dominante su un mercato, n\u00e9 di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato.  Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-attivita-omissiva\">L&#8217;attivit\u00e0 omissiva <\/h3>\n\n\n\n<p>Possono essere segnalati, divulgati pubblicamente o denunciati anche gli elementi relativi alle condotte che cercano di nascondere le violazioni. Ad esempio, si pensi all&#8217;atto di nascondere o distruggere prove riguardanti la commissione della violazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sono-escluse\">Sono escluse<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 importante notare che non tutte le informazioni possono essere segnalate come violazioni. Ad esempio, le notizie che sono chiaramente prive di fondamento, quelle che sono gi\u00e0 di dominio pubblico e quelle che si basano su indiscrezioni o voci di corridoio non possono essere segnalate o denunciate.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ABC60F63-850D-4D9D-82CF-6BFC6CD8C90B.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3914\" style=\"aspect-ratio:2.0343980343980346;width:900px;height:auto\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><br> \uf0d8 le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico,<br>ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell\u2019interesse pubblico o dell\u2019integrit\u00e0 dell\u2019amministrazione pubblica o dell\u2019ente privato;<\/p>\n\n\n\n<p>\uf0d8 Il d.lgs. n. 24\/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell\u2019Unione europea e nelle disposizioni attuative dell\u2019ordinamento italiano che gi\u00e0 garantiscono apposite procedure di segnalazione. L\u2019Unione europea, infatti, ha da tempo riconosciuto in un numero significativo di atti legislativi, in particolare del settore dei servizi finanziari, il valore della protezione delle persone segnalanti con l\u2019obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altres\u00ec<br>il divieto esplicito di ritorsioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pensi ad <strong>esempio<\/strong>, alle procedure di segnalazione <strong>in materia di abusi di mercato <\/strong>di cui al Regolamento (UE) n. 596\/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio alla direttiva di esecuzione (UE) 2015\/2392 della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, che contengono gi\u00e0 disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori; o ancora al caso, tra gli altri, della direttiva (UE) 2013\/36 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha previsto la protezione dei segnalanti nell\u2019ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento. <\/p>\n\n\n\n<p>In recepimento della citata direttiva, sono stati introdotti gli artt. 52-bis e 52-ter al Testo unico bancario che contengono disposizioni sulle <strong>segnalazioni di violazioni nel settore bancario<\/strong> e l\u2019obbligo sia delle banche, e delle relative capogruppo, sia della Banca d\u2019Italia, di garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione e di tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente, a seguito dell\u2019entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 12938, sono stati introdotti nel Testo unico delle disposizioni in <strong>materia di intermediazione finanziaria<\/strong> gli articoli 4-undecies \u201cSistemi interni di segnalazione delle violazioni\u201d e 4-<br>duodecies \u201cProcedura di segnalazione alle Autorit\u00e0 di Vigilanza\u201d che, anche in questo settore, introducono disposizioni dettagliate sulla protezione dei segnalanti.<br><br>\uf0d8 le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonch\u00e9 di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell&#8217;Unione europea.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non \u00e8 ricompresa nell\u2019ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019\/1937 e, di conseguenza, nel d.lgs. n. 24\/2023 che ne d\u00e0 attuazione. La disposizione, inoltre, da una parte, esclude le<br>segnalazioni che attengono agli appalti relativi alla difesa o alla sicurezza, e quindi i contratti aggiudicati in quei settori. Dall\u2019altra, tuttavia, nell\u2019ultimo periodo, non contempla tale esclusione laddove detti aspetti siano disciplinati dal diritto derivato dell\u2019Unione Europea che<br>ricomprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Restano ferme le disposizioni nazionali o dell\u2019UE su:<\/strong><br><br>\uf0d8 Informazioni classificate. Le classifiche di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento<br>dall\u2019art. 42 della legge n. 124\/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per<br>circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessit\u00e0 di<br>accedervi o a ci\u00f2 abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali. La ratio risiede, quindi,<br>nella necessit\u00e0 di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall\u2019accesso<br>non autorizzato;<\/p>\n\n\n\n<p><br>\uf0d8 segreto professionale forense. Si mira, in questo caso, a proteggere la riservatezza delle<br>comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti (\u00absegreto professionale forense\u00bb) prevista dal<br>diritto dell\u2019Unione e dal diritto nazionale;<\/p>\n\n\n\n<p><br>\uf0d8 segreto professionale medico. Come disposto dal diritto nazionale47 e dell\u2019Unione sussiste<br>l\u2019obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza<br>sanitaria e i loro pazienti, nonch\u00e9 la riservatezza delle cartelle cliniche (\u00abriservatezza<br>medica\u00bb);<\/p>\n\n\n\n<p><br>\uf0d8 segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali ;<\/p>\n\n\n\n<p><br>\uf0d8 norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l\u2019obbligo della segretezza delle<br>indagini ex art. 329 c.p.p;<\/p>\n\n\n\n<p><br>\uf0d8 disposizioni sull\u2019autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni<br>del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto<br>attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all&#8217;ordine giudiziario;<\/p>\n\n\n\n<p><br>\uf0d8 disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio<br>decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;<\/p>\n\n\n\n<p><br>\uf0d8 disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri<br>rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere<br>in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare<br>accordi collettivi, nonch\u00e9 di repressione delle condotte antisindacali di cui all&#8217;articolo 28<br>della legge 20 maggio 1970, n. 300<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-attinenza-con-il-contesto-lavorativo-del-segnalante-o-denunciante\"> L\u2019attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante<\/h3>\n\n\n\n<p>Le informazioni riguardanti le violazioni devono essere acquisite all&#8217;interno del contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi divulga pubblicamente. <\/p>\n\n\n\n<p>Tali informazioni devono riguardare comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante o il denunciante abbiano preso conoscenza in un ambiente lavorativo, sia esso pubblico o privato.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/16319A47-0C6D-4462-A9D4-2E7FF175FF59.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3918\" style=\"aspect-ratio:4.958083832335329;width:922px;height:auto\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nozione-ampia-di-contesto-lavorativo\"><strong>Nozione ampia di contesto lavorativo<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p> non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l\u2019ente\/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo<\/p>\n\n\n\n<p><br>In base alle disposizioni del decreto che stabiliscono i soggetti autorizzati a segnalare, divulgare o denunciare, il termine &#8220;contesto lavorativo&#8221; deve essere interpretato in senso ampio e non limitato a coloro che hanno un rapporto di lavoro diretto con un&#8217;organizzazione pubblica o privata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Ci si riferisce, fra l\u2019altro, ai consulenti, collaboratori, volontari,tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 anche quando si tratta di situazioni <strong>precontrattuali<\/strong>, periodi di prova o <strong>situazioni successive allo scioglimento<\/strong> del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, a rilevare \u00e8 l\u2019esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attivit\u00e0 lavorative o professionali presenti o anche passate.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virt\u00f9 dell\u2019ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e\/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-l-irrilevanza-dei-motivi-personali-del-segnalante-o-denunciante\"><br>L\u2019 irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante<\/h3>\n\n\n\n<p>In merito alla nuova disciplina sulla protezione del segnalante, \u00e8 importante notare che non sono incluse le segnalazioni che riguardano interessi personali del segnalante, come ad esempio le questioni individuali di lavoro o i rapporti con figure gerarchicamente superiori. Tuttavia, la disciplina mira a tutelare l&#8217;integrit\u00e0 dell&#8217;ente persona giuridica e a prevenire situazioni in cui le attivit\u00e0 nel settore pubblico e privato non raggiungono gli scopi per cui sono state poste in essere.<\/p>\n\n\n\n<p>Le contestazioni che non sono considerate segnalazioni whistleblowing sono quelle legate a un interesse personale del segnalante. Queste segnalazioni possono essere trattate come segnalazioni ordinarie, se previsto. Alcune imprese, soprattutto quelle pi\u00f9 strutturate, potrebbero gi\u00e0 avere procedure e canali per la segnalazione interna di violazioni che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina whistleblowing. Queste violazioni potrebbero essere lesive di principi o prescrizioni contenute nel Codice etico o nel regolamento del personale. Pertanto, \u00e8 possibile segnalare tali violazioni utilizzando le procedure gi\u00e0 adottate dall&#8217;ente o che l&#8217;ente intende implementare.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gli-elementi-e-le-caratteristiche-delle-segnalazioni\">Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 necessario che la segnalazione sia il pi\u00f9 possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonch\u00e9 da parte di ANAC.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/avv.-bozzo-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3332\" srcset=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/avv.-bozzo-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/avv.-bozzo-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/avv.-bozzo-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/avv.-bozzo-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/avv.-bozzo-480x270.jpg 480w, https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/avv.-bozzo.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ambito oggetto dell&#8217;applicazione della normativa sul whistleblowing Premessa Le informazioni sulle violazioni delle normative nazionali e dell&#8217;Unione Europea rappresentano l&#8217;oggetto di segnalazione (denuncia e divulgazione pubblica &#8211; vedremo nelle prossime lezioni la diffenza. 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