{"id":3544,"date":"2023-11-28T21:40:49","date_gmt":"2023-11-28T21:40:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingpb.com\/?p=3544"},"modified":"2023-11-28T21:40:52","modified_gmt":"2023-11-28T21:40:52","slug":"privacy-il-paziente-ha-il-diritto-di-ottenere-gratis-la-prima-copia-della-sua-cartella-medica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.consultingpb.com\/en\/blog\/diritto-rovescio\/privacy-il-paziente-ha-il-diritto-di-ottenere-gratis-la-prima-copia-della-sua-cartella-medica\/","title":{"rendered":"privacy:  il paziente ha il diritto di ottenere gratis la prima copia della sua cartella medica"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sintesi\">Sintesi<a href=\"https:\/\/top24diritto.ilsole24ore.com\/private\/default.aspx#\"><\/a><\/h3>\n\n\n\n<p>Il paziente ha il diritto a ottenere gratuitamente una prima copia della sua <strong>cartella medica<\/strong>. Lo ha stabilito la Cgue con la sentenza 26 ottobre 2023 nella causa C-307\/22.<br><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nell\u2019ambito di un rapporto medico\/paziente, va riconosciuto al paziente il diritto di ottenere gratuitamente una prima copia della sua <strong>cartella medica<\/strong>, che contiene la riproduzione fedele e intelligibile dell\u2019insieme dei dati personali e quelli relativi alla salute. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il titolare del trattamento (nella fattispecie, la dentista) pu\u00f2 esigere un pagamento solo se il paziente ha gi\u00e0 ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta mentre il paziente, dal canto suo, non \u00e8 tenuto a motivare la propria richiesta.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em> Lo ha affermato la Corte di giustizia europea con la \u201csentenza FT\u201d del 26 ottobre 2023 (C-307\/22), specificando che tale diritto va riconosciuto per consentire all\u2019interessato di verificare l\u2019esattezza e la completezza dei dati personali, nonch\u00e9 per garantirne l\u2019intelligibilit\u00e0. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute, il diritto alla copia gratuita include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua <strong>cartella medica <\/strong>contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><br>\ud83c\udd70 Permane, seppure ristretto e comunque fuori dal contesto sanitario, uno spazio interpretativo per ritenere soddisfatto il diritto di accesso privacy con la fornitura di sintesi e riassunti dei dati trattati.<\/p>\n\n\n\n<p><br>\ud83c\udd71 Con questa sentenza il diritto di accesso ex GDPR &#8220;cannibalizza&#8221; gli altri regimi di accesso a documenti e informazioni (penso ad esempio all&#8217;accesso agli atti amministrativi ex l. 241\/1990), per lo meno nel settore sanitario.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-caso-esaminato\"><br><strong>Il caso esaminato<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Un paziente che cercava di scoprire errori nel lavoro del suo dentista ha richiesto l&#8217;accesso alla sua <strong>cartella clinica<\/strong>.\u00a0Il dentista ha risposto che, secondo la legge tedesca, l&#8217;accesso alla <strong>cartella clinica <\/strong>del paziente potrebbe essere subordinato al pagamento da parte dell&#8217;interessato dei costi connessi alla fornitura delle cartelle. Il paziente ha affermato che ci\u00f2 non \u00e8 conforme al GDPR, che conferisce agli interessati il \u200b\u200bdiritto di accedere a una copia dei propri dati (art. 15).<\/p>\n\n\n\n<p><br>Ritenendo di avere diritto a una copia gratuita, il paziente si \u00e8 rivolto ai giudici tedeschi. <\/p>\n\n\n\n<p>Inizialmente, la richiesta di DW di una copia gratuita \u00e8 stata accolta, poich\u00e9 il tribunale di primo grado ha basato la propria interpretazione della legislazione nazionale tedesca alla luce dell&#8217;articolo 12, paragrafo 5, e dell&#8217;articolo 15, paragrafi 1&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_12_GDPR\">e<\/a>&nbsp;3&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR#1\">del GDPR<\/a>&nbsp;.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda \u00e8 arrivata fino alla Cassazione tedesca (Corte federale di giustizia).  La paziente ha sempre sostenuto che la copia doveva essere gratuita, dando origine a una disputa legale che, nei primi due gradi di giudizio, \u00e8 stata favorevole alla paziente.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, il giudice tedesco ritiene che la soluzione della controversia dipenda dall\u2019interpretazione delle disposizioni del diritto dell\u2019Unione, vale a dire il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-questioni-pregiudiziali-sollevate-alla-corte-di-giustizia-europea\">Le questioni pregiudiziali sollevate alla Corte di Giustizia Europea<\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte federale di giustizia tedesca ha quindi sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall&#8217;interpretazione delle disposizioni del diritto dell&#8217;Unione, in particolare del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, il Bundesgerichtshof ha sottoposto la causa alla CGUE in via pregiudiziale ponendo le seguenti questioni:<\/p>\n\n\n\n<p><em>1. Il GDPR (\u00a0articolo 15, paragrafo 3, GDPR,\u00a0letto in combinato disposto con\u00a0l&#8217;articolo 12, paragrafo 5, GDPR\u00a0) richiede al professionista di fornire una copia gratuita dei dati personali del paziente quando la richiesta del paziente \u00e8 per uno scopo diverso da quelli menzionati nel il GDPR al considerando 63?\u00a0Ad esempio, in questo caso, richiedere una prima copia della propria <strong>cartella clinica <\/strong>per ritenere responsabile un medico?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>2. Se la risposta alla prima domanda \u00e8 negativa:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>a) Una disposizione nazionale adottata prima dell\u2019entrata in vigore del GDPR pu\u00f2 limitare il diritto di ricevere una copia gratuita dei dati personali concesso dal GDPR?&nbsp;<sup><a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=CJEU_-_C%E2%80%91307\/22_-_Copies_of_Medical_Records&amp;mtc=today#cite_note-1\">[1]<\/a><\/sup><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>b) Se la risposta ad a) \u00e8 positiva, i &#8221;&nbsp;diritti e le libert\u00e0 altrui&#8221;&nbsp;di cui&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_23_GDPR#1i\">all&#8217;articolo 23, paragrafo 1, lettera i), GDPR<\/a>&nbsp;includono l&#8217;esenzione dai costi e dagli oneri associati alla fornitura di una copia dei dati?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>c) Se la risposta alla lettera b) \u00e8 positiva, una normativa nazionale che attribuisce al medico il diritto al rimborso delle spese sostenute dal paziente per aver fornito una copia dei dati personali del paziente, costituisce una restrizione dei diritti e degli obblighi previsti dal GDPR ?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>3. Se la risposta alla prima questione e alla seconda questione da (a) a (c) \u00e8 negativa, l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del GDPR significa che il paziente ha il diritto di ricevere copia di tutte le parti della <strong>cartella clinica<\/strong> contenente dati personali, oppure si limita ad una copia dei dati anagrafici del paziente, consentendo al medico curante di decidere come compilare i dati riguardanti il \u200b\u200bpaziente?<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-contesto-normativo\">Contesto normativo<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ai-sensi-del-considerando-4-del-rgpd\">Ai sensi del considerando 4 del RGPD:<\/h4>\n\n\n\n<p><em>\u00ab(&#8230;) Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non \u00e8 una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalit\u00e0. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libert\u00e0 e i principi riconosciuti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea], sanciti dai trattati, in particolare (\u2026) la libert\u00e0 d\u2019impresa (\u2026)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-considerando-10-e-11-del-rgpd-cosi-recitano\">considerando 10 e 11 del RGPD cos\u00ec recitano:<\/h3>\n\n\n\n<p><em>Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all\u2019interno dell\u2019Unione [europea], il livello di protezione dei diritti e delle libert\u00e0 delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. (&#8230;)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Un\u2019efficace protezione dei dati personali in tutta l\u2019Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, (&#8230;)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-in-forza-del-considerando-13-del-rgpd\">In forza del considerando 13 del RGPD:<\/h3>\n\n\n\n<p><em>\u00ab(&#8230;) [L]e istituzioni e gli organi dell\u2019Unione e gli Stati membri e le loro autorit\u00e0 di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell\u2019applicare il presente regolamento. (&#8230;)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-considerando-58-del-rgpd-precisa-quanto-segue\">Il considerando 58 del RGPD precisa quanto segue:<\/h3>\n\n\n\n<p><em>\u00abIl principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all\u2019interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicit\u00e0 degli operatori coinvolti e la complessit\u00e0 tecnologica dell\u2019operazione fanno s\u00ec che sia difficile per l\u2019interessato comprendere se, da chi e per quali finalit\u00e0 sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicit\u00e0 online. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-come-prevede-il-considerando-59-del-rgpd\">Come prevede il considerando 59 del RGPD:<\/h4>\n\n\n\n<p>\u00ab\u00c8 opportuno prevedere modalit\u00e0 volte ad agevolare l\u2019esercizio, da parte dell\u2019interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l\u2019accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione (&#8230;)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Articolo 15<br>EU RGPD<br>&#8220;Diritto di accesso dell&#8217;interessato&#8221;<br><a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/83.htm#5\">Art. 83 (5) lit b<\/a><\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a><a><\/a><strong>1.<\/strong>&nbsp;L&#8217;interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l&#8217;accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:<br>=&gt; Articolo:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/12.htm\">12<\/a><\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>a) le finalit\u00e0 del trattamento;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>b) le categorie di dati personali in questione;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non \u00e8 possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>e) l&#8217;esistenza del diritto dell&#8217;interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>f) il diritto di proporre reclamo a un&#8217;autorit\u00e0 di controllo;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>g) qualora i dati non siano raccolti presso l&#8217;interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td>h) l&#8217;esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all&#8217;articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonch\u00e9 l&#8217;importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l&#8217;interessato.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption class=\"wp-element-caption\"><br><strong>2.<\/strong>&nbsp;Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un&#8217;organizzazione internazionale, l&#8217;interessato ha il diritto di essere informato dell&#8217;esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell&#8217;articolo<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/46.htm\"> <\/a>46&nbsp;relative al trasferimento.<br>=&gt; Articolo:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/12.htm\">12<\/a><br><br><strong>3.<\/strong>&nbsp;Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall&#8217;interessato, il titolare del trattamento pu\u00f2 addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l&#8217;interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell&#8217;interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.<br><a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/12.htm\">2<\/a><br><br><strong>4.<\/strong>&nbsp;Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libert\u00e0 altrui.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Articolo 12<br>EU RGPD<br>&#8220;Informazioni, comunicazioni e modalit\u00e0 trasparenti per l&#8217;esercizio dei diritti dell&#8217;interessato&#8221;<br><a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/83.htm#5\">Art. 83 (5) lit b<\/a><\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><strong>1.<\/strong>&nbsp;Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all&#8217;interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli&nbsp;articoli 15&nbsp;a 22 e all&#8217;articolo 34&nbsp;relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall&#8217;interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purch\u00e9 sia comprovata con altri mezzi l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;interessato.<br>=&gt; Motivo:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/r58.htm\">58<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/r59.htm\">59<\/a><\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/privazyplan\/en\/index.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>ere!<\/strong><\/a><br><br><strong>2.<\/strong>&nbsp;Il titolare del trattamento agevola l&#8217;esercizio dei diritti dell&#8217;interessato ai sensi degli&nbsp;articoli 15&nbsp;a 2<strong>2.<\/strong>&nbsp;Nei casi di cui all&#8217;articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non pu\u00f2 rifiutare di soddisfare la richiesta dell&#8217;interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli&nbsp;articoli 15&nbsp;a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non \u00e8 in grado di identificare l&#8217;interessato.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><strong>3.<\/strong>&nbsp;Il titolare del trattamento fornisce all&#8217;interessato le informazioni relative all&#8217;azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli&nbsp;articoli 15&nbsp;a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al pi\u00f9 tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine pu\u00f2 essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessit\u00e0 e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l&#8217;interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l&#8217;interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell&#8217;interessato.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a><a><\/a><strong>4.<\/strong>&nbsp;Se non ottempera alla richiesta dell&#8217;interessato, il titolare del trattamento informa l&#8217;interessato senza ritardo, e al pi\u00f9 tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell&#8217;inottemperanza e della possibilit\u00e0 di proporre reclamo a un&#8217;autorit\u00e0 di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><strong>5.<\/strong>&nbsp;Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli&nbsp;articoli 15&nbsp;a 22 e dell&#8217;articolo 34&nbsp;sono gratuite. Se le richieste dell&#8217;interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento pu\u00f2:<br>a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l&#8217;azione richiesta; oppure<br>b) rifiutare di soddisfare la richiesta.<br>Incombe al titolare del trattamento l&#8217;onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><strong>6.<\/strong>&nbsp;Fatto salvo l&#8217;articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l&#8217;identit\u00e0 della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli&nbsp;articoli 15&nbsp;a 21, pu\u00f2 richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;interessato.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a><a><\/a><strong>7.<\/strong>&nbsp;Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d&#8217;insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><strong>8.<\/strong>&nbsp;Alla Commissione \u00e8 conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all&#8217;articolo 92&nbsp;al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-decisione\"><strong>La decisione<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br><em>Nella sua sentenza, la Corte ricorda che il RGPD sancisce il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua <strong>cartella medica<\/strong> senza che, in linea di principio, ci\u00f2 comporti spese. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il titolare del trattamento pu\u00f2 esigere un pagamento soltanto se il paziente ha gi\u00e0 ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><br>La dentista in questione deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del suo paziente. In quanto tale, \u00e8 tenuta a fornirgli gratuitamente una prima copia dei suoi dati.  Il paziente non \u00e8 tenuto a motivare la propria richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p><br><em>Le norme nazionali non possono porre a carico di un paziente le spese della prima copia della sua <strong>cartella medica<\/strong>, e ci\u00f2 nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><br><em>Inoltre, il paziente ha il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua <strong>cartella medica,<\/strong> qualora ci\u00f2 sia necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tale diritto comprende i dati della <strong>cartella medica<\/strong> contenenti informazioni quali le diagnosi, gli esiti degli esami, i pareri dei medici curanti nonch\u00e9 eventuali terapie o interventi praticati.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi degli artt. 12\u00a7.5 e 15 \u00a7.1 e 3 GDPR <\/p>\n\n\n\n<p><em>\u00abl&#8217;obbligo di fornire gratuitamente all&#8217;interessato una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento vincola il titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia basata su una finalit\u00e0 estranea a quelle di cui al considerando 63, prima frase, di tale regolamento\u00bb. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Un\u2019eventuale seconda copia della stessa <strong>cartella medica,<\/strong> per\u00f2, sar\u00e0 soggetta a pagamento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.dirittoegiustizia.it\/?utm_campaign=DeG_27+ottobre+2023&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=MagNews#\"><\/a>Pi\u00f9 precisamente ai sensi dell&#8217;art.15 \u00a7.3 \u00abnell&#8217;ambito di un&nbsp;<strong>rapporto medico\/paziente<\/strong>, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che&nbsp;<strong><em>all&#8217;<\/em>interessato sia fornita una riproduzione fedele e intelligibile di tutti questi dati<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale diritto comprende il diritto di ottenere una&nbsp;<strong>copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella clinica<\/strong>&nbsp;che contengono, in particolare, tali dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all&#8217;interessato di verificarne l&#8217;esattezza e la completezza e di garantirne la comprensibilit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p> L&#8217;art. 15 \u00a7\u00a7.1 e 3 poi sancisce un diritto di accesso ai propri dati sanitari gratuito e che il paziente deve ottenerne&nbsp;<strong>copia integrale<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Non solo queste disposizioni impongono&nbsp;<strong>oneri precisi al titolare del trattamento<\/strong>&nbsp;dei dati, ma anche chiariscono, rinviando anche ai Considerando 59 e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dirittoegiustizia.it\/REGCE___20161214000000000000063\">63<\/a>&nbsp;del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dirittoegiustizia.it\/REGCE___20160427000000000000679\">GDPR<\/a>, che la&nbsp;<em>ratio<\/em>&nbsp;di questo Regolamento e della protezione dei dati \u00e8 che chiunque deve avere accesso ai propri dati ed esserne informato sul loro trattamento (trasparenza). <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Considerando 59<\/h2>\n\n\n\n<p><em><strong>(59)<\/strong>&nbsp;\u00c8 opportuno prevedere modalit\u00e0 volte ad agevolare l\u2019esercizio, da parte dell\u2019interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l\u2019accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell\u2019interessato senza ingiustificato ritardo e al pi\u00f9 tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Perci\u00f2 gli Stati dovrebbero adottare \u00abdisposizioni volte ad agevolare l&#8217;esercizio, da parte dell&#8217;interessato, dei diritti conferitigli dal presente regolamento, compresi i<strong>&nbsp;mezzi per chiedere<\/strong>&nbsp;e, se del caso,&nbsp;<strong>ottenere gratuitamente<\/strong>, in particolare, l&#8217;<strong>accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione e l&#8217;esercizio di un diritto di opposizione<\/strong>\u00bb<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Considerando 63<a href=\"https:\/\/gdpr-text.com\/it\/read\/recital-63\/#para_gdpr-r-063\"><\/a><\/h2>\n\n\n\n<p><em>Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ci\u00f2 include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalit\u00e0 per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando \u00e8 basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l\u2019accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all\u2019interessato di consultare direttamente i propri dati personali.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libert\u00e0 altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la propriet\u00e0 intellettuale, segnatamente i diritti d\u2019autore che tutelano il software.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all\u2019interessato tutte le informazioni.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantit\u00e0 d\u2019informazioni riguardanti l\u2019interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l\u2019interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l\u2019informazione o le attivit\u00e0 di trattamento cui la richiesta si riferisce.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-il-contenuto-del-diritto-di-accesso-ai-dati-relativi-alla-salute-dell-interessato\">Il contenuto del diritto di accesso ai dati relativi alla salute dell&#8217;interessato<\/h3>\n\n\n\n<p>Nel caso di dati relativi alla salute dell&#8217;interessato, tale diritto comprende in ogni caso il diritto di ottenere una copia dei dati contenuti nella sua <strong>cartella clinica<\/strong> contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti e qualsiasi trattamento o intervento somministrato all&#8217;interessato\u00bb <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 perch\u00e9 \u00e8 necessario contestualizzare tali dati e per consentire al paziente un controllo sulla trasparenza e la liceit\u00e0 del trattamento dei propri dati: ci\u00f2&nbsp;<strong>non sarebbe possibile se fosse data copia dei soli dati in quanto tali anzich\u00e9 dei documenti<\/strong>&nbsp;(estratto o copia integrale) in cui essi sono contenuti <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;essenza stessa del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dirittoegiustizia.it\/REGCE___20160427000000000000679\">GDPR<\/a>&nbsp;e della stessa protezione dei dati \u00e8 che l&#8217;interessato possa averne&nbsp;<strong>accesso in qualsiasi momento<\/strong>, possa consultarli, farli rettificare, chiederne la cancellazione od ottenerne copia dal titolare del trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-non-occorre-giustificare-e-o-motivare-l-esercizio-del-diritto\">non occorre giustificare e\/o motivare l&#8217;esercizio del diritto<\/h3>\n\n\n\n<p>Ergo non c&#8217;\u00e8 alcuna necessit\u00e0 che l&#8217;interessato giustifichi i motivi per i quali chiede accesso ai propri dati, fermo restando che andranno rigettate tutte quelle domande che dovessero risultare estranee alle finalit\u00e0 di conoscenza del trattamento e di verificarne la liceit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>In tutti questi casi deve essere data copia gratuita della <strong>cartella medica<\/strong>, dei referti etc. come sopra esplicato, restando inteso che ai sensi dell&#8217;art. 15 il professionista titolare del trattamento possa chiedere un<strong>\u00a0rimborso spese ragionevole solo per le eventuali copie supplementari<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abDi conseguenza, tenuto conto dell&#8217;importanza che il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dirittoegiustizia.it\/REGCE___20160427000000000000679\">GDPR<\/a>&nbsp;attribuisce al diritto di accesso ai dati personali oggetto di trattamento, come garantito dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.dirittoegiustizia.it\/REGCE___20160427000000000000679A0015S00\">articolo 15, paragrafo 1, del GDPR<\/a>&nbsp;al fine di conseguire tali obiettivi, l&#8217;esercizio di tale diritto&nbsp;<strong>non pu\u00f2 essere subordinato a condizioni<\/strong>&nbsp;che non siano state espressamente previste dal legislatore dell&#8217;Unione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-va-disapplicata-la-legge-interna-che-impone-di-pagare-detta-copia\"><strong>Va disapplicata la legge interna che impone di pagare detta copia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Articolo 23<br>EU RGPD<br>&#8220;Limitazioni&#8221;<br>=&gt; Motivo:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/r73.htm\">73<\/a><\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><strong>1.<\/strong>&nbsp;Il diritto dell&#8217;Unione o dello Stato membro cui \u00e8 soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pu\u00f2 limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli&nbsp;articoli<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/12.htm\"> <\/a>12&nbsp;a 22 e 34, nonch\u00e9 all&#8217;articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli&nbsp;articoli 12&nbsp;a 22, qualora tale limitazione rispetti l&#8217;essenza dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una societ\u00e0 democratica per salvaguardare:<br>=&gt; Articolo:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/it\/6.htm\">6<\/a><\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>a) la sicurezza nazionale;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>b) la difesa;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>c) la sicurezza pubblica;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>d) la prevenzione, l&#8217;indagine, l&#8217;accertamento e il perseguimento di reati o l&#8217;esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell&#8217;Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell&#8217;Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanit\u00e0 pubblica e sicurezza sociale;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>f) la salvaguardia dell&#8217;indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>g) le attivit\u00e0 volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>h) una funzione di controllo, d&#8217;ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all&#8217;esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>i) la tutela dell&#8217;interessato o dei diritti e delle libert\u00e0 altrui;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>j) l&#8217;esecuzione delle azioni civili.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a href=\"https:\/\/www.privacy-regulation.eu\/privazyplan\/en\/index.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>e!<\/strong><\/a><br><br><strong>2.<\/strong>&nbsp;In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>a) le finalit\u00e0 del trattamento o le categorie di trattamento;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>b) le categorie di dati personali;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>c) la portata delle limitazioni introdotte;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>d) le garanzie per prevenire abusi o l&#8217;accesso o il trasferimento illeciti;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>e) l&#8217;indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell&#8217;ambito di applicazione e delle finalit\u00e0 del trattamento o delle categorie di trattamento;<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>g) i rischi per i diritti e le libert\u00e0 degli interessati; e<\/td><\/tr><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><a><\/a><a><\/a>h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ci\u00f2 possa compromettere la finalit\u00e0 della stessa.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 23 del GDPR prevede che lo Stato abbia la possibilit\u00e0 di limitare, attraverso le proprie leggi, l&#8217;applicazione degli obblighi stabiliti negli articoli 12-22 del GDPR. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, tali limitazioni devono essere in linea con i diritti e gli obblighi previsti da tali articoli e rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, devono costituire una misura necessaria e proporzionata per garantire la tutela dei diritti e delle libert\u00e0 di terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Orbene, alla luce dei dubbi esegetici sollevati, \u00e8 importante considerare che l&#8217;ordinamento tedesco prevede un tariffario minimo per l&#8217;estrazione di copie di dati sanitari al fine di tutelare i professionisti. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, questa disposizione potrebbe avere un effetto dissuasivo sull&#8217;interessato, che potrebbe rinunciare a richiedere le copie dei propri dati e quindi compromettere la tutela dei propri diritti. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-decisione-della-corte-di-giustizia-europea\">La decisione della Corte di Giustizia Europea<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-le-questioni-pregiudiziali\">Le questioni pregiudiziali<\/h3>\n\n\n\n<p><em>1. Il GDPR (\u00a0<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">articolo 15, paragrafo 3, GDPR,<\/a>\u00a0letto in combinato disposto con\u00a0<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_12_GDPR#5\">l&#8217;articolo 12, paragrafo 5, GDPR<\/a>\u00a0) richiede al professionista di fornire una copia gratuita dei dati personali del paziente quando la richiesta del paziente \u00e8 per uno scopo diverso da quelli menzionati nel il GDPR al considerando 63?\u00a0Ad esempio, in questo caso, richiedere una prima copia della propria <strong>cartella clinica<\/strong> per ritenere responsabile un medico?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sulla prima questione, la Corte ha chiarito che l&#8217;articolo 12, paragrafo 5, e l&#8217;articolo 15, paragrafi 1 e 3 del GDPR impongono ai titolari del trattamento l&#8217;obbligo di fornire all&#8217;interessato, gratuitamente, una copia iniziale dei suoi dati personali elaborati.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 12, paragrafo 5, del GDPR prevede due ragioni per cui un titolare del trattamento pu\u00f2 addebitare un compenso ragionevole o rifiutarsi di dare seguito a una richiesta. Queste ragioni si applicano nei casi in cui le richieste dell&#8217;interessato sono considerate &#8220;manifestamente infondate&#8221; o &#8220;eccessive&#8221; a causa del loro carattere ripetitivo, configurando cos\u00ec un abuso di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva gi\u00e0 osservato che la richiesta dell&#8217;interessato non era ingiusta.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il diritto di accesso dell&#8217;interessato \u00e8 garantito dall&#8217;articolo&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">15, paragrafo 1 GDPR.&nbsp;<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha utilizzato&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">l&#8217;articolo 15, paragrafo 4,<\/a>&nbsp;interpretando&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">l&#8217;articolo 15, paragrafo 3<\/a>&nbsp;nel senso che conferisce un &#8220;diritto&#8221; ai dati gratuitamente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il pagamento potr\u00e0 quindi essere richiesto dal titolare solo nel caso in cui l&#8217;interessato abbia gi\u00e0 ricevuto, gratuitamente, una prima copia dei propri dati e ne faccia nuovamente richiesta.&nbsp;Inoltre, come precisa&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, GDPR<\/a>&nbsp;, tale copia deve essere una riproduzione fedele dei dati personali, intesi in senso lato, oggetto di operazioni qualificabili come \u201ctrattamenti effettuati dal titolare del trattamento\u201d.&nbsp;<sup><a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=CJEU_-_C%E2%80%91307\/22_-_Copies_of_Medical_Records&amp;mtc=today#cite_note-2\">[2]<\/a><\/sup>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, una lettura combinata dell\u2019articolo&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_12_GDPR\">12, paragrafo 5,<\/a>&nbsp;e&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">dell\u2019articolo 15, paragrafi 1 e 3, GDPR<\/a>&nbsp;conferma il diritto dell\u2019interessato di ottenere una prima copia gratuita dei propri dati personali oggetto di trattamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Conferma inoltre le deroghe a questa regola generale.&nbsp;A determinate condizioni, il titolare del trattamento pu\u00f2 addebitare spese ragionevoli tenendo conto dei costi amministrativi, o rifiutarsi di soddisfare una richiesta se quest&#8217;ultima \u00e8 manifestamente infondata o eccessiva (come delineato nell&#8217;articolo 12, paragrafo 5, GDPR&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_12_GDPR\">)<\/a>&nbsp;.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 importante sottolineare che il tribunale conferma che l&#8217;obbligo di cui sopra rimane valido anche quando la richiesta \u00e8 motivata per uno scopo estraneo a quelli di cui al primo periodo del considerando 63 GDPR.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 la formulazione dell\u2019articolo&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_12_GDPR\">12, paragrafo 5, GDPR,<\/a>&nbsp;n\u00e9 quella dell\u2019articolo&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">15, paragrafi 1 e 3, GDPR<\/a>&nbsp;condizionano la fornitura (di accedere gratuitamente alla prima copia dei propri dati personali) ad un motivo che giustifichi le richieste (cfr. paragrafo 38).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che l&#8217;interessato non \u00e8 tenuto a motivare la richiesta di accesso ai dati.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La prima frase del considerando 63 non pu\u00f2 essere interpretata nel senso che una richiesta deve essere respinta se \u00e8 diretta ad uno scopo diverso da quello di prendere conoscenza del trattamento dei dati e di verificarne la liceit\u00e0.&nbsp;In questo modo il considerando 63 non pu\u00f2 limitare la portata dell\u2019articolo&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">15, paragrafo 3, GDPR<\/a>&nbsp;(cfr. paragrafo 35).<\/p>\n\n\n\n<p><em>2. Se la risposta alla prima domanda \u00e8 negativa:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>a) Una disposizione nazionale adottata prima dell\u2019entrata in vigore del GDPR pu\u00f2 limitare il diritto di ricevere una copia gratuita dei dati personali concesso dal GDPR?&nbsp;<sup><a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=CJEU_-_C%E2%80%91307\/22_-_Copies_of_Medical_Records&amp;mtc=today#cite_note-1\">[1]<\/a><\/sup><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>b) Se la risposta ad a) \u00e8 positiva, i &#8221;&nbsp;diritti e le libert\u00e0 altrui&#8221;&nbsp;di cui&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_23_GDPR#1i\">all&#8217;articolo 23, paragrafo 1, lettera i), GDPR<\/a>&nbsp;includono l&#8217;esenzione dai costi e dagli oneri associati alla fornitura di una copia dei dati?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>c) Se la risposta alla lettera b) \u00e8 positiva, una normativa nazionale che attribuisce al medico il diritto al rimborso delle spese sostenute dal paziente per aver fornito una copia dei dati personali del paziente, costituisce una restrizione dei diritti e degli obblighi previsti dal GDPR ?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sulla seconda questione,&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_23_GDPR\">l\u2019articolo 23, paragrafo 1, lettera i), GDPR<\/a>&nbsp;deve essere interpretato nel senso che la normativa nazionale adottata prima dell\u2019entrata in vigore del GDPR potrebbe rientrare nell\u2019ambito di applicazione di tale disposizione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, tale opzione non consente l\u2019adozione di una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, imponga all\u2019interessato il costo di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_23_GDPR\">L\u2019articolo 23, paragrafo 1, GDPR<\/a>&nbsp;non esclude dal suo ambito di applicazione le misure legislative nazionali adottate prima dell\u2019entrata in vigore del GDPR, a condizione che soddisfino le condizioni prescritte dal GDPR.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha convenuto che&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_23_GDPR\">l\u2019articolo 23, paragrafo 1, lettera i), GDPR<\/a>&nbsp;pone una limitazione alla portata dell\u2019articolo&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">15 GDPR.&nbsp;<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto il diritto riconosciuto all&#8217;interessato di ottenere una prima copia gratuita dei propri dati personali oggetto di trattamento non \u00e8 assoluto.&nbsp;Tuttavia, questa limitazione \u00e8 legata alla tutela dei diritti e delle libert\u00e0 altrui.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, un obiettivo legato alla tutela degli interessi economici dei professionisti non \u00e8 sufficiente a giustificare una limitazione del diritto sancito dall\u2019articolo&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR\">15 GDPR.&nbsp;<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 ulteriormente corroborato dal fatto che tali interessi hanno addirittura la conseguenza di dissuadere i pazienti dal presentare richieste legittime di copia della propria <strong>cartella clinica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>3. Se la risposta alla prima questione e alla seconda questione da (a) a (c) \u00e8 negativa, l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del GDPR significa che il paziente ha il diritto di ricevere copia di tutte le parti della<strong> cartella clinica<\/strong> contenente dati personali, oppure si limita ad una copia dei dati anagrafici del paziente, consentendo al medico curante di decidere come compilare i dati riguardanti il \u200b\u200bpaziente?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda l\u2019ultima questione, gi\u00e0 nella causa&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=CJEU_-_C-487\/21_-_F.F._v_DSB\">C-487\/21 FF contro DSB<\/a>&nbsp;la CGUE ha deciso che il diritto alla copia ai sensi&nbsp;<a href=\"https:\/\/gdprhub.eu\/index.php?title=Article_15_GDPR#3\">dell\u2019articolo 15, paragrafo 3, GDPR<\/a>&nbsp;implica che all\u2019interessato debba essere fornita una riproduzione fedele e intelligibile di tutti i suoi dati personali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 pu\u00f2 includere, nella misura in cui sia necessario per proteggere i loro diritti e interessi, copie di estratti di documenti, interi documenti o estratti di banche dati.\u00a0In questo caso la CGUE estende questo principio al contesto del rapporto medico\/paziente, e cos\u00ec facendo sembra limitarlo.\u00a0Il paziente ha diritto di ottenere copia integrale dei documenti contenuti nella propria <strong>cartella clinica,<\/strong>\u00a0<em>ove sia indispensabile per comprendere i dati personali contenuti in tali documenti.\u00a0<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo diritto comprende informazioni quali diagnosi, risultati di esami, opinioni del medico curante e qualsiasi trattamento o intervento somministratogli.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-un-diritto-controverso\">Un diritto controverso<\/h2>\n\n\n\n<p>La portata del diritto di accesso previsto dal GDPR \u00e8 stata oggetto di pesanti controversie sia a livello europeo che nazionale. <\/p>\n\n\n\n<p>A livello nazionale, in una decisione sorprendente all\u2019inizio di quest\u2019anno, l\u2019autorit\u00e0 belga per la protezione dei dati ha ritenuto che sarebbe eccessivo chiedere a un datore di lavoro di cercare nei suoi server di posta elettronica tutte le e-mail riguardanti un ex dipendente. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;Autorit\u00e0 ci\u00f2 costituirebbe uno \u201csforzo sproporzionato\u201d per l&#8217;ex datore di lavoro in quanto, tra l&#8217;altro, il richiedente era dipendente da otto anni e, per un certo periodo, l&#8217;indirizzo email utilizzato dal richiedente \u00e8 stato utilizzato anche da altri dipendenti.<\/p>\n\n\n\n<p> Inoltre, il richiedente non aveva fornito parametri che potessero aiutare l&#8217;ex datore di lavoro nella ricerca attraverso i server di posta elettronica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;avvocato generale della CGUE esprime pareri sul diritto di accesso ai dati personali previsto dal GDPR<\/h3>\n\n\n\n<p>Il 15 dicembre 2022, gli avvocati generali della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea hanno emesso due distinti pareri sul diritto di accesso ai dati personali, in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-prima-causa-c-487-nbsp-nbsp-21\"><strong>Prima causa (C-487&nbsp;<\/strong><strong>\/&nbsp;<\/strong><strong>21)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Il ricorrente ha richiesto a un&#8217;agenzia di consulenza una copia dei suoi dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l&#8217;agenzia ha fornito solo informazioni aggregate, senza trasmettere alcuna email o estratto del database contenente i dati richiesti. <\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, il ricorrente ha presentato un reclamo all&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza austriaca, sostenendo che l&#8217;agenzia avrebbe dovuto fornire una copia completa di tutti i documenti, inclusi gli email o gli estratti di database contenenti i dati personali. Nonostante ci\u00f2, l&#8217;Autorit\u00e0 di Controllo ha respinto la richiesta, affermando che non c&#8217;\u00e8 stata alcuna violazione del diritto di accesso secondo il GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorrente ha presentato ricorso ai tribunali austriaci.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il tribunale austriaco competente ha chiesto alla CGUE se il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, ai sensi dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, debba essere interpretato restrittivamente ai sensi dell&#8217;articolo 15, paragrafo 1, o se conferisca un diritto separato di ricevere una copia delle informazioni, che includerebbe copie di documenti o estratti di database in cui vengono elaborati dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>In merito al diritto di accesso l\u2019AG ha espresso, tra l\u2019altro, quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Una \u201ccopia dei dati personali\u201d, ai sensi dell\u2019art. 15, comma 3, GDPR, \u00e8 una riproduzione fedele, \u201cparola per parola\u201d di tali dati e deve essere presentata in forma intelligibile per consentire all\u2019interessato di esercitare il diritto di accesso ai dati personali.&nbsp;La forma esatta della copia deve essere determinata caso per caso, considerando le circostanze del caso.<\/li>\n\n\n\n<li>Con il termine \u201cinformazione\u201d, all\u2019interno dell\u2019articolo 15, paragrafo 3, GDPR, si intende l\u2019informativa di cui ai punti 15, lettere da a) a (h), GDPR, in relazione ai dati personali oggetto di trattamento.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;AG:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019articolo 15, paragrafo 1, definisce l\u2019oggetto e la portata del diritto di accesso, in base al quale l\u2019interessato pu\u00f2 informarsi se i suoi dati personali siano trattati o meno e, in caso affermativo, ottenere informazioni, di cui alle lettere da a) a ( h) dell&#8217;articolo 15 GDPR;&nbsp;E<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019articolo 15, paragrafo 3, GDPR prescrive la forma in cui il responsabile del trattamento deve rendere disponibili i dati personali, in particolare sotto forma di copia.&nbsp;Pertanto, il diritto di ottenere una copia dei dati personali non \u00e8 un diritto autonomo, ma deve piuttosto essere letto alla luce della finalit\u00e0 del diritto di accesso, che \u00e8 quella di consentire all\u2019interessato di esercitare ulteriori diritti sanciti dal GDPR ( diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione).&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019AG afferma che l\u2019articolo 15, paragrafo 3, GDPR non garantisce un \u201cdiritto generale di accesso\u201d alle informazioni, come una copia completa del documento che contiene dati personali o un estratto da un database.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l\u2019AG ritiene che ci\u00f2 non significhi che il titolare del trattamento non debba fornire documenti o estratti di banche dati contenenti dati personali, laddove ci\u00f2 sia necessario per garantire che i dati personali siano intelligibili, ai sensi dell\u2019articolo 15, paragrafo 3, GDPR.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, in queste circostanze, il diritto di ottenere una copia dei dati personali \u00e8 limitato e non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libert\u00e0 altrui, inclusa la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale.&nbsp;Pertanto, i titolari del trattamento devono effettuare un atto di bilanciamento, laddove esiste un conflitto tra l\u2019accesso ai dati personali e i diritti di terzi, e selezionare l\u2019approccio che protegge maggiormente i diritti concorrenti in gioco.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-seconda-causa-c-579-21\"><strong>Seconda causa (C\u2011579\/21)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Questo caso riguarda un impiegato di una banca, che ha cercato l&#8217;identit\u00e0 e la posizione dei dipendenti della banca che hanno preso in considerazione i suoi dati personali durante un&#8217;indagine interna.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La banca si \u00e8 rifiutata di fornire al ricorrente le informazioni richieste, per cui il ricorrente ha adito l&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza finlandese.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Autorit\u00e0 di Vigilanza ha respinto la richiesta e il caso \u00e8 stato presentato ricorso ai tribunali dell&#8217;Unione Europea.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, l&#8217;AG distingue tra informazioni che costituiscono dati personali e informazioni che riguardano semplicemente il trattamento dei dati personali (ad esempio scopo del trattamento e oggetto).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;AG precisa che le informazioni richieste dal ricorrente riguardano solo le operazioni di trattamento e non i dati personali del ricorrente, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, GDPR.&nbsp;Di conseguenza, il ricorrente non pu\u00f2 ottenere informazioni relative ai dipendenti della banca.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019AG rileva che, qualora un dipendente agisca sotto \u201cl\u2019autorit\u00e0 diretta\u201d del proprio datore di lavoro, non sar\u00e0 classificato come \u201cdestinatario\u201d di dati personali (ai sensi dell\u2019articolo 15, paragrafo 1, lettera c), GDPR). , e in modo tale che la loro identit\u00e0 non debba essere rivelata al ricorrente per una questione di trasparenza.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, questo non \u00e8 il caso dei dipendenti che agiscono al di fuori delle istruzioni del responsabile del trattamento e che sarebbero considerati, a pieno titolo, destinatari e responsabili del trattamento dei dati personali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;AG ritiene che l&#8217;interesse del ricorrente nell&#8217;identit\u00e0 dei dipendenti che trattano i dati personali debba essere bilanciato con (i) l&#8217;interesse del responsabile del trattamento a salvaguardare l&#8217;identit\u00e0 dei dipendenti e (ii) la protezione dei dipendenti dei propri dati personali.&nbsp;L&#8217;AG ha ritenuto che solo qualora sussistano sufficienti dubbi sulla liceit\u00e0 delle azioni dei dipendenti del titolare del trattamento, l&#8217;Autorit\u00e0 di controllo pu\u00f2 decidere di rivelare la loro identit\u00e0.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Come ultimo punto, l\u2019AG ribadisce che il GDPR non fornisce all\u2019interessato il diritto di conoscere l\u2019identit\u00e0 dei dipendenti che trattano dati personali mentre sono alle dipendenze del titolare del trattamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, ci\u00f2 non impedisce agli Stati membri di adottare norme settoriali che impongano la divulgazione dell&#8217;identit\u00e0 dei dipendenti del titolare del trattamento.&nbsp;Ad esempio, come menzionato nell&#8217;audizione, la Finlandia prevede tale divulgazione, in particolare, per quanto riguarda i dati sanitari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Terza causa (C\u2011579\/21)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il 4 maggio 2023, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (&#8220;CGUE&#8221;) ha deciso, nella causa&nbsp;<a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=273286&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=4130800\">C-487\/21<\/a>&nbsp;, che il diritto di ottenere una &#8220;copia&#8221; dei dati personali implica che all&#8217;interessato debbano essere fornite informazioni una riproduzione fedele e intelligibile di tutti i dati personali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 pu\u00f2 includere anche documenti o estratti di database contenenti dati personali, laddove sia necessario garantire che i dati personali siano intelligibili, ai sensi dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Sfondo.&nbsp;<\/em>Il caso \u00e8 sorto quando un interessato ha richiesto una copia di documenti contenenti i suoi dati personali ad un&#8217;agenzia di rating del credito (&#8220;l&#8217;Agenzia&#8221;).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Agenzia ha risposto a tale richiesta con un elenco sintetico dei dati dell&#8217;interessato oggetto di trattamento.&nbsp;Ritenendo che gli sarebbe dovuto essere consegnata una copia di tutti i documenti contenenti i suoi dati, l&#8217;interessato ha presentato reclamo all&#8217;autorit\u00e0 di controllo austriaca, che ha respinto il suo reclamo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interessato ha quindi presentato ricorso contro tale decisione al Tribunale amministrativo federale austriaco, che ha deferito la questione alla CGUE.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>Adempimento del diritto di accesso.&nbsp;<\/em>La CGUE ha ritenuto che il diritto di ottenere una \u201ccopia\u201d dei dati personali ai sensi dell\u2019articolo 15, paragrafo 3, GDPR non \u00e8 un diritto distinto dal diritto previsto dall\u2019articolo 15, paragrafo 1, e che il termine \u201ccopia\u201d non si riferisce al documento in quanto tale, ma ai dati personali contenuti in tale documento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, la CGUE ha interpretato il diritto di ottenerne una \u201ccopia\u201d nel senso che esige che all\u2019interessato sia fornita una riproduzione fedele e intelligibile dei suoi dati personali oggetto del trattamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la CGUE ha ritenuto che il titolare del trattamento debba fornire copie di estratti di documenti, o anche interi documenti o estratti di banche dati, che contengono dati personali, al fine di garantire l\u2019effettivo esercizio dei diritti dell\u2019interessato previsti dal GDPR.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Parimenti, il titolare del trattamento deve garantire che i dati personali siano chiaramente intelligibili, il che pu\u00f2 richiedere la riproduzione di estratti di documenti o anche di interi documenti per chiarire il contesto in cui i dati personali sono stati trattati.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la CGUE precisa che, in caso di conflitto tra il diritto di accesso dell&#8217;interessato e i diritti di terzi, il diritto di ottenerne una copia non dovrebbe ledere i diritti e le libert\u00e0 altrui, tra cui la tutela dei segreti commerciali e diritti di propriet\u00e0 intellettuale appartenenti a terzi.&nbsp;La CGUE ha concordato con l\u2019Avvocato generale, ritenendo che i titolari del trattamento debbano effettuare un atto di bilanciamento e selezionare l\u2019approccio meno invasivo per quanto riguarda la tutela dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusioni\">Conclusioni<\/h3>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diritto di ottenere gratuitamente una prima copia dei dati oggetto del trattamento<\/h2>\n\n\n\n<p>Pertanto, secondo la Corte UE, leggendo l&#8217;articolo 15 in combinato disposto con l&#8217;articolo 12, paragrafo 5 del GDPR, si evince quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>Da un lato, l&#8217;interessato ha il diritto di ottenere gratuitamente una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall&#8217;altro lato, il titolare del trattamento ha la facolt\u00e0 di addebitare spese ragionevoli, tenendo conto dei costi amministrativi, o di rifiutare di soddisfare una richiesta se questa risulta manifestamente infondata o eccessiva, sempre che siano rispettate determinate condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha spiegato che nessuna di queste disposizioni subordina la fornitura gratuita di una prima copia dei dati personali all&#8217;invocazione, da parte dell&#8217;interessato, di un motivo diretto a giustificare la sua richiesta. Pertanto, i motivi di richiesta espressamente indicati nel preambolo del GDPR non possono limitare la portata di tali disposizioni. In altre parole, il diritto di accedere ai dati relativi alla salute non pu\u00f2 essere limitato, n\u00e9 negando l&#8217;accesso n\u00e9 imponendo il pagamento di una tariffa, basandosi su uno di questi motivi. Questo vale anche per il diritto di ottenere gratuitamente una prima copia dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sulla richiesta della copia della cartella medica al fine di far valere la responsabilit\u00e0 della dentista<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 15 del GDPR non richiede che il diritto alla comunicazione sia subordinato a determinati motivi. D&#8217;altra parte, la norma non impone all&#8217;interessato di fornire una motivazione per la sua richiesta di comunicazione. Pertanto, la prima frase del considerando 63 non pu\u00f2 essere interpretata nel senso che tale richiesta debba essere respinta se ha un obiettivo diverso da quello di essere consapevole del trattamento dei dati e di verificarne la liceit\u00e0. Questo considerando non pu\u00f2 limitare la portata dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, del GDPR.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diritto di accesso e trasparenza del trattamento dei dati<\/h2>\n\n\n\n<p>La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha chiarito che l&#8217;articolo 12, paragrafo 5, e gli articoli 15, paragrafo 1 e 3, del GDPR fanno parte delle disposizioni volte a garantire il diritto di accesso e la trasparenza nel trattamento dei dati personali dell&#8217;interessato. <\/p>\n\n\n\n<p>Questi articoli conferiscono ampi diritti di accesso ai dati personali oggetto di trattamento e impongono ai titolari del trattamento di fornire gratuitamente una copia di tali dati agli interessati. <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, il principio della gratuit\u00e0 della prima copia dei dati e l&#8217;assenza di necessit\u00e0 di motivazione specifica per la richiesta di accesso facilitano l&#8217;esercizio dei diritti conferiti dal GDPR all&#8217;interessato. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;esercizio di tale diritto non pu\u00f2 essere subordinato a condizioni non esplicitamente previste dal legislatore dell&#8217;Unione, come l&#8217;obbligo di invocare uno dei motivi indicati nel considerando 63, prima frase, del GDPR. <\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso specifico, il dentista che tratta i dati dei suoi pazienti deve essere considerato il &#8220;titolare del trattamento&#8221; dei dati personali del paziente e deve fornire gratuitamente una copia dei dati. Il paziente, d&#8217;altra parte, non \u00e8 tenuto a motivare la propria richiesta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando si pu\u00f2 chiedere il pagamento delle spese per la copia dei dati?<\/h2>\n\n\n\n<p>La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha chiarito che le norme nazionali non possono far pagare al paziente le spese per la prima copia della sua <strong>cartella medica,<\/strong> nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;articolo 12, paragrafo 5, e l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del GDPR, i interessi economici del titolare del trattamento devono essere presi in considerazione dal legislatore dell&#8217;Unione. <\/p>\n\n\n\n<p>Questi articoli definiscono le circostanze in cui il titolare del trattamento pu\u00f2 richiedere il pagamento delle spese per fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 12, paragrafo 5, prevede due motivi per cui il titolare del trattamento pu\u00f2 addebitare un contributo spese ragionevole, considerando i costi amministrativi, oppure rifiutare di soddisfare una richiesta. <\/p>\n\n\n\n<p>Questi motivi riguardano casi di abuso di diritto, in cui le richieste dell&#8217;interessato sono &#8220;manifestamente infondate&#8221; o &#8220;eccessive&#8221;, specialmente a causa della loro natura ripetitiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, del GDPR, il titolare del trattamento pu\u00f2 addebitare un contributo spese ragionevole solo se l&#8217;interessato richiede ulteriori copie dei suoi dati personali, dopo averne ricevuta una prima copia gratuitamente.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea afferma che la tutela degli interessi economici dei professionisti sanitari non pu\u00f2 giustificare una misura che metta in discussione il diritto di ottenere gratuitamente una prima copia dei propri dati personali oggetto di trattamento. Pertanto, il pagamento di un contributo spese &#8220;ragionevole&#8221; pu\u00f2 essere richiesto solo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, al fine di tutelare il titolare del trattamento dal possibile abuso del diritto di accesso.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, il pagamento di un contributo spese ragionevole pu\u00f2 essere richiesto per consentire al titolare del trattamento di difendersi dall&#8217;abuso del diritto di accesso, ma solo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il diritto alla privacy non \u00e8 una prerogativa assoluta<\/h2>\n\n\n\n<p>Si deve comunque rilevare che il diritto alla protezione dei dati personali non \u00e8 assoluto, ma deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, in conformit\u00e0 al principio di proporzionalit\u00e0 (vedi considerando 4).<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, l&#8217;articolo 15, paragrafo 4, del GDPR stabilisce che &#8220;il diritto di ottenere una copia (\u2026) non deve ledere i diritti e le libert\u00e0 altrui&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quali copie di dati si possono chiedere?<\/h2>\n\n\n\n<p>Il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) stabilisce i diritti degli individui riguardo all&#8217;accesso ai propri dati personali. In particolare, per quanto riguarda i dati personali relativi alla salute, il considerando 63 del regolamento specifica che gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati presenti nelle loro cartelle mediche, come diagnosi, risultati di esami, pareri medici e informazioni sulle terapie o gli interventi praticati.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;avvocato generale Nicholas Emiliou, il legislatore dell&#8217;Unione ha sottolineato l&#8217;importanza di garantire l&#8217;accesso completo e preciso ai dati personali relativi alla salute, tenendo conto della sensibilit\u00e0 di tali informazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, fornire solo una sintesi o una compilazione di tali dati potrebbe comportare il rischio di omissioni o inesattezze, rendendo pi\u00f9 difficile la verifica della correttezza e della completezza dei dati da parte del paziente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il considerando 63 del RGPD afferma che gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali relativi alla salute, come le cartelle mediche contenenti informazioni diagnostiche, risultati di esami, pareri medici e informazioni sulle terapie o gli interventi praticati.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l&#8217;articolo 4 del RGPD, il termine &#8220;dato personale&#8221; si riferisce a qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Il termine &#8220;trattamento&#8221; si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate su dati personali, come la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la conservazione, l&#8217;uso e la comunicazione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 12 del RGPD stabilisce che il titolare del trattamento deve fornire all&#8217;interessato tutte le informazioni relative al trattamento in modo chiaro, trasparente e facilmente accessibile. <\/p>\n\n\n\n<p>Queste informazioni devono essere fornite per iscritto o in altri formati, anche elettronici, e devono essere comprensibili anche per i minori. Inoltre, il titolare del trattamento deve agevolare l&#8217;esercizio dei diritti dell&#8217;interessato secondo gli articoli da 15 a 22 del RGPD.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 15 del RGPD sancisce il diritto dell&#8217;interessato di ottenere conferma sull&#8217;esistenza di un trattamento dei suoi dati personali e di accedere a tali dati, insieme ad altre informazioni come le finalit\u00e0 del trattamento, le categorie di dati personali trattati e i destinatari dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli articoli 16 e 17 del RGPD stabiliscono il diritto dell&#8217;interessato di richiedere la rettifica dei dati personali inesatti e il diritto alla cancellazione dei dati in determinate circostanze.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 18 del RGPD prevede il diritto dell&#8217;interessato di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali in determinate situazioni, come quando l&#8217;interessato contesta l&#8217;esattezza dei dati o si oppone alla cancellazione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 21 del RGPD garantisce il diritto dell&#8217;interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali in determinate circostanze, come quando il trattamento si basa su interessi legittimi del titolare del trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 23, il diritto dell&#8217;Unione o dello Stato membro pu\u00f2 limitare gli obblighi e i diritti stabiliti negli articoli da 12 a 22 del RGPD, purch\u00e9 tale limitazione rispetti i principi fondamentali dei diritti e delle libert\u00e0 dell&#8217;individuo.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, il GDPR garantisce agli individui il diritto di accedere ai propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute. I titolari del trattamento devono fornire informazioni chiare e accessibili sull&#8217;uso e la conservazione dei dati personali, rispettando i diritti e le libert\u00e0 degli interessati.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consultingpb.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/avv.-bozzo-1-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4242\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sintesi Il paziente ha il diritto a ottenere gratuitamente una prima copia della sua cartella medica. Lo ha stabilito la Cgue con la sentenza 26 ottobre 2023 nella causa C-307\/22. 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